Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2436 del 20 settembre 2024
Urbanistica.Annullamento del titolo edilizio determinato da vizi non rimuovibili e regime sanzionatorio
In caso di annullamento del titolo edilizio determinato da vizi non rimuovibili, il regime sanzionatorio dell’abuso realizzato può consistere alternativamente o nella rimessione in pristino oppure nell’applicazione di una sanzione pecuniaria la quale, in base al secondo comma della stessa norma, produce gli effetti dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001. La disposizione non contempla la possibilità di procedere a regolarizzazioni postume dell’intervento, consistenti in modifiche progettuali finalizzate a rendere quest’ultimo conforme alla vigente normativa urbanistico-edilizia.
Cass. Sez. III n. 35013 del 18 settembre 2024 (CC 3 lug 2024)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Cirillo
Urbanistica.Demolizione e prevalenti interessi pubblici
Ai fini della incompatibilità dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione con la delibera consiliare dichiarativa dell'esistenza di prevalenti interessi pubblici rispetto al ripristino dell'assetto urbanistico violato, il provvedimento amministrativo presuppone che tale evenienza sia attuale e non meramente eventuale, non essendo consentito interrompere l'esecuzione penale per un tempo non definito e non prevedibile. La delibera in questione può ritenersi legittimamente emanata qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc. È generico il mero riferimento a una destinazione di interesse pubblico, atteso che non può giustificarsi l'interesse concreto al mantenimento dell'opera abusiva nel caso in cui, di fatto, la delibera costituisce, sostanzialmente, un atto di indirizzo politico, in quanto rimanda a successivi atti amministrativi, in tal modo rinviando la valutazione dei presupposti di legge cui l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 condiziona la non operatività della demolizione.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7609 del 17 settembre 2024
Urbanistica.Cambio destinazione d’uso di un immobile da deposito ad abitativo
Il cambio di destinazione d’uso nell’edilizia consiste nella modifica della finalità di utilizzo di un’unità immobiliare. Il cambio di destinazione è urbanisticamente rilevante laddove si richieda il passaggio ad una diversa categoria funzionale, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra le seguenti: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. Nel caso di specie, in relazione al sottotetto, può dirsi effettuato un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, in quanto la primigenia destinazione produttiva, al cui interno può essere collocata la destinazione di deposito magazzino, è stata mutata in destinazione residenziale/abitativa. Il cambio di destinazione d’uso di un immobile da deposito ad abitativo, infatti, comporta un aumento del carico urbanistico e configura un intervento di ristrutturazione edilizia, tanto più se all’interno, come nel caso di specie, siano compiute opere tali da modificare, sia pure in misura contenuta, l’assetto della costruzione.
Cass. Sez. III n. 35128 del 19 settembre 2024 (UP 3 lug 2024)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. Polito
Urbanistica.Realizzazione pista motocross
Integra un illecito edilizio l'esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un'area adibita a pista per motocross, in quanto, pur non consistendo in un'attività di edificazione in senso stretto, comporta una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7560 del 13 settembre 2024
Urbanistica.Terrapieni e muri di contenimento
E' necessario il permesso di costruire per la realizzazione dei terrapieni e dei muri di contenimento che hanno prodotto un dislivello del terreno oppure hanno accentuato quello già esistente, nel mentre tale titolo edilizio non risulterebbe - di per sé – necessario per la realizzazione delle murature con il fine di evitare smottamenti o frane. Il permesso di costruire risulta comunque necessario se, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area impegnata, l’opera muraria risulta di per sé tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio. Ciò che rileva ai fini dell’affermazione circa la necessità del titolo è costituito dalle caratteristiche strutturali dell’opera che, se di notevoli dimensioni o tali da mutare in maniera permanente lo stato dei luoghi (producendo, ad es., il dislivello) richiedono la necessità di un preventivo “assenso” mediante la richiesta e l’emanazione del permesso di costruire.
Cass. Sez. III n. 35109 del 19 settembre 2024 (UP 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Torre
Urbanistica.Falsità SCIA alternativa al permesso di costruire
Il comma sesto dell’art. 19, comma 6, legge n. 241 del 1990, costituisce norma speciale rispetto a quella prevista dall’art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 con la conseguenza che le false dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività alternativa al (o sostitutiva del) permesso di costruire sono penalmente rilevanti e punibili ai sensi dell’art. 483 cod. pen.
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