Cass. Sez. III n. 14231 del 20 aprile 2026 (UP 12 mar 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Cavallo
Rifiuti. Natura di rifiuto, regime dei sottoprodotti e particolare tenuità del fatto

La qualificazione di un materiale come rifiuto dipende da indici obiettivi che rivelino l'azione di "disfarsi" del bene (art. 183 d.lgs. 152/2006), quali l'accumulo progressivo nel tempo, l'eterogeneità dei materiali e la loro allocazione disordinata, restando irrilevanti le valutazioni soggettive di utilità del detentore. In materia ambientale, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione di regimi derogatori, quali quelli del "sottoprodotto" o del "deposito temporaneo", grava interamente sull'imputato, il quale deve fornire specifica documentazione tecnica sul ciclo di produzione e sul futuro e certo reimpiego. Infine, l'ingente quantità di rifiuti (nella specie 500 mc) e il protrarsi della condotta illecita per un arco temporale significativo (almeno tre anni) integrano elementi di fatto che precludono il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

    Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Brindisi e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato Rocco Cavallo alla pena sei mesi di arresto e 8.000 euro di ammenda perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto, in qualità di legale della Vento s.r.l., avente ad oggetto attività edilizia residenziale ed industriale, per avere depositato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, depositato in modo incontrollato, all'interno di una porzione di terreno censito al NCT del Comune di Ceglie Messapica al f. 51, p. 595, rifiuti speciali non pericolosi, nella specie circa 500 mc di cumuli di terra e rocce da scavo, tubi in pvc, una gru per costruzioni edili in disuso e vario materiale ferroso.
    Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che deducono: 2.1. l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in punto di qualificazione di rifiuto del materiale oggetto di contestazione quale deposito incontrollato, in quanto, ad avviso del difensore, si tratterebbe di materiali stoccati in vista di riutilizzo o commercializzazione e, in ogni caso, riconducibili alla categoria del sottoprodotto, nella specie terre e rocce, in quanto prive di contaminazioni e di presenza di materiale antropico che potesse qualificare quei materiali come rifiuti; 2.2. la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione alla richiesta perizia sui cumuli di terra per verificare la loro natura di rifiuti; 2.3. il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di mancato riconoscimento ex officio, da parte della Corte di appello, della particolare tenuità del fatto, sussistendo i requisiti indicati dall'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è inammissibile.
    Il primo motivo è inammissibile perché generico e perché articola censure di contenuto fattuale.
    Si rammenta che, in tema di rifiuti, la definizione dell'art. 183, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (Sez. 3, n. 19206 del 16/03/2017, Costantino, Rv. 269912 - 01). Si ricorda, inoltre, che l'accertamento sia della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009 - 02), sia della qualificazione della condotta in termini di abbandono o di deposito incontrollato ex art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Sez. 3, n. 30929 del 10/04/2024, Duse, Rv. 286838 - 02), costituiscono una quaestio facti, come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.
    Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito, con logica e coerente motivazione, hanno accertato che il ricorrente si era certamente disfatto dei materiali rinvenuti sul terreno (ossia il pietrame, la gru dismessa, il materiale ferroso, le tubazioni in pvc), in considerazione di una pluralità di indici puntualmente indicati, ossia: il progressivo accumulo nel tempo di detti materiali nella medesima area, come evidenziato dalle immagini satellitari; la natura eterogenea dei materiali accumulati; la presenza disordinata e priva di una razionale scelta di allocazione di materiali destinati a impieghi diretti per lavorazione e di immediato uso; la natura di scarti di lavorazioni eterogenee. In particolare, la Corte territoriale ha escluso che il materiale in esame fosse destinato a un successivo reimpiego, evidenziando che: 1) il pietrame rappresentava lo scarto dell'attività di imprenditore edile svolta dal ricorrente, ciò desumendosi dal tipo e dalla disposizione del pietrame, ammassato in cumuli - come risultante dalle foto in atti - e dal fatto che detto materiale proveniva da altre zone, non trattandosi di pietre rinvenute dal terreno stesso, come emerge dalle ortofoto, in cui si nota che la quantità di pietre è aumentato nel corso degli anni, ciò che smentisce la deduzione difensiva secondo cui il terreno era utilizzato come deposito di materiale edile prelevato all'occorrenza, perché, se così fosse stato, detto materiale sarebbe tendenzialmente diminuito e non aumentato; 2) la gru si trovava in loco da oltre un decennio, come riferito dal teste Santoro, ed era ricoperta da vegetazione con alcune componenti visibilmente arrugginite. A fronte di tale apparato motivazionale, adeguato e immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, le censure difensive sono volte a contestare l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, il che esula dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen.
    Manifestamente infondata è la prospettazione difensiva, secondo cui su una quota parte del deposito dei materiali sarebbe applicabile la disciplina derogatoria delle terre e rocce prevista per il sottoprodotto, perché tali rifiuti sarebbero privi di contaminazioni e presenza di materiali eterogenei di origine antropica. 5.1. Va rammentato che, trattandosi di una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria, essendo causa di esclusione di responsabilità penale, grava sull'imputato la prova circa la sussistenza delle condizioni che definiscono la categoria di sottoprodotto (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco e altro, Rv. 272428 - 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, dep. 2015, Giaccari, Rv. 262129 - 01; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 - 01). In particolare, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 256, commi 1- 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" o al "sottoprodotto" (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121 - 01). 5.2. Orbene, la natura di sottoprodotto sarebbe stata agevolmente documentabile anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e l'assenza di impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Ma di tale documentazione non vi è traccia nel ricorso e, prima ancora, nei dati probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dovendosi rilevare che: 1) non è noto dei 500 mc. di terre da quale ciclo di produzione sono originati (lett. a); 2) non è noto in quale ciclo di produzione dovrebbero essere utilizzate (lett. b); 3) non è noto se quel materiale deve subire un trattamento per essere utilizzato (lett. c); non è noto il futuro e certo impiego legale rispetto ad un utilizzo specifico, che avrebbe dovuto essere previamente individuato da parte del detentore (lett. d). In breve: il ricorrente non ha in alcun modo soddisfatto l'onere di allegazione che, rispetto a una disciplina in deroga, grava su chi la invoca.
    Il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifestamente infondatezza. Pur prescindendo dalla assoluta genericità del tipo di prova peritale richiesta, non essendo noto quale sarebbe stato l'utilizzo dei rifiuti, depositati da anni nel sito, che ne avrebbe fatto il ricorrente, si rileva che le considerazioni dinanzi illustrate in relazione di requisiti necessari per qualificare uno scarto come sottoprodotto appaiono dirimenti, sicché, in assenza di qualsivoglia allegazione dal ricorrente, la natura chimico fisica del materiale risulta del tutto irrilevante e, comunque, non decisiva.
    Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Anche a voler seguire l'orientamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01), si rileva, per un verso, che il ricorso è del tutto generico, non indicando elementi, presenti nel caso concreto, integranti gli estremi dell'invocata causa di non punibilità, e, per altro verso, che, dal tessuto motivazionale della sentenza, emerge come la quantità di rifiuti rinvenuti sul terreno non fosse per nulla marginale, trattandosi, come contestato nel capo di imputazione, di 500 mc., e che la condotta di accumulo si era prolungata per un ampio lasso temporale, nell'ordine di almeno tre anni: elementi di fatto che certamente impediscono la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità".
    Essendo il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 
Così deciso il 12/03/2026.