Cass. Sez. III n. 15002 del 27 aprile 2026 (UP 26 marzo 2026)
Pres. Ramacci Rel. Calabretta Ric. Farinosi
Rifiuti. Natura permanente del deposito incontrollato di rifiuti e regime della prescrizione
In tema di gestione dei rifiuti, la contravvenzione di abbandono (art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006) ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, mentre il deposito incontrollato integra un reato permanente. Tale condotta, configurandosi come deposito "controllabile" con persistente dominio sulle cose, perdura fino alla rimozione, allo smaltimento, al recupero, al sequestro o alla sentenza di primo grado. La data di consumazione, utile ai fini della prescrizione, coincide con l'effettivo smaltimento dei rifiuti.
RITENUTO IN FATTO
L'imputato FARINOSI MICHELE ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal tribunale di L'Aquila di condanna alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia in relazione all'ipotesi di reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 256 d. lgs. n. 152 del 2006, al medesimo ascritto quale Amministratore Unico della ditta FR Coperture srl per la condotta di deposito incontrollato, di rifiuti provenienti dallo scarto delle lavorazioni della medesima ditta (materiali plastici, ferrosi, polistirolo precompresso, polistirene, guaina ardesiata, balloni contenenti cartucce usate di silicone, inerti da demolizioni, secchi in ferro contenenti catrame liquido, una carcassa di autovettura).
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 256 d. lgs. n. 152/2006 ed all'art. 192 cod. proc. pen.: si deduce l'insussistenza del fatto in quanto il materiale rinvenuto non costituiva rifiuto, trattandosi di materie riutilizzabili, immagazzinate presso l'area oggetto del rinvenimento (area regolarmente denunciata dalla ditta come Unita locale).
Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen., per omessa declaratoria della prescrizione del reato: il Tribunale non avrebbe considerato la prova documentale, dalla quale risultava che l'accumulo del materiale risalisse al maggio del 2019 e che, vertendosi di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, era da considerarsi prescritto alla data della pronuncia della sentenza impugnata.
Il terzo motivo deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. poiché, pur avendo considerato, ai fini della dosimetria della pena, taluni indici rivelatori della tenuità del fatto, non ne avrebbe considerata la rilevanza anche con riferimento alla causa di non punibilità invocata, anche in considerazione del comportamento tenuto dall'imputato post factum.
La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Nelle more dell'udienza, il difensore ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che il giudice ha ritenuto, con motivazione scevra da profili di irragionevolezza, di trarre elementi per valutare come rifiuti il vario materiale rinvenuto in sito sulla base di due argomenti entrambi di natura fattuale: in primo luogo, le rilevazioni fotografiche, non ulteriormente descritte in sentenza ma non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, di poi la circostanza che l'imputato, prima del sopralluogo, avesse preso contatti e dato incarico ad altra società (Pavind srl) "...di rimuovere i rifiuti accumulati sull'area ...", fornendo notizie circa la relativa provenienza e indicando i cantieri ove erano stati prodotti. A ciò si aggiunga la descrizione del materiale rinvenuto contenuta nell'imputazione, descrizione rispetto alla quale la prospettazione alternativa allegata dal ricorrente, ovvero che potessero essere oggetto di riutilizzo, non risulta adeguatamente supportata (in particolare, con riferimento al rinvenimento dei balloni contenenti cartucce usate di silicone ed alla carcassa di autovettura).
1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve anzitutto premettersi che nel caso di specie, attesa la permanenza dei rifiuti per un consistente lasso temporale, come riportato in sentenza e comprovato dallo scambio epistolare con la società PAVIND (peraltro allegato al ricorso), l'imputazione di cui alla rubrica indica la condotta contestata in termini di deposito incontrollato e non di abbandono. Questa Corte ha chiaramente affermato, con riferimento alla disciplina applicabile ai fatti per cui si procede in ragione del relativo dato temporale di commissione del fatto, che in tema di rifiuti, mentre la contravvenzione sanzionante l'abbandono degli stessi ha natura di reato istantaneo con effetti eventualmente permanenti, quella sanzionante il deposito incontrollato, è integrata con un solo atto o con più condotte recanti i segni del persistente dominio sulla cosa e ha sempre natura permanente, qualificandosi la condotta come deposito "controllabile", cui segue l'omessa rimozione e cessando lo stato di antigiuridicità con lo smaltimento, il recupero, l'eventuale sequestro oppure con la sentenza di primo grado, se la contestazione è di natura aperta. (Sez. 3, n. 30929 del 10/04/2024, Duse, Rv. 286838 - 01). Tale linea interpretativa, peraltro, porta ad individuare la data di consumazione del reato in quella di avvenuto smaltimento dei rifiuti, che, sulla base di quanto riportato in sentenza e dei documenti allegati al ricorso, deve collocarsi alla data del 18 febbraio 2020 (data dell'ultimo formulario rifiuti allegato). A tale stregua, valutato l'atto interruttivo costituito dall'esercizio dell'azione penale, il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso al 18 febbraio 2025, termine al quale vanno comunque aggiunti 322 giorni di sospensione del dibattimento, su richiesta della difesa, per integrazione della documentazione (dall'udienza del 29 febbraio 2024 a quella del 15 gennaio 2025, come rilevabile dai verbali di udienza in atti ed indicato altresì nella scheda predisposta dal Tribunale ai sensi dell'art. 165-bis cod. proc. pen.). Concludendo, alla data di emissione della sentenza impugnata (15 gennaio 2025), il termine di prescrizione del reato non risultava decorso.
1.3 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. In via di prima considerazione, si osserva che dalla lettura della sentenza impugnata e, in particolare, dal riepilogo delle conclusioni della difesa, non risulta che la stessa avesse avanzato richiesta di applicazione della causa di non punibilità: peraltro, quantomeno con riferimento al profilo di censura relativo alla illogicità della motivazione, si osserva che la doglianza non tiene conto del tenore degli argomenti svolti dal giudice al fine della individuazione del trattamento sanzionatorio.
Quanto alla possibilità per la Corte di procedere alla relativa applicazione, pur invocata dalla difesa nella memoria trasmessa ex art. 611 cod. proc. pen., richiamando, a sostegno, la sentenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01, si evidenza che la relativa possibilità di rilievo ex officio risulta correlata, nel precedente richiamato, alla circostanza che il giudizio di merito si sia svolto in fase anteriore alla vigenza della novella normativa che ha introdotto l'art. 131-bis cod. pen., sicché, sotto tale profilo, non risulta applicabile al caso di specie. Sul punto, infine, si osserva che il Tribunale, oltre ad aver considerato la varietà e molteplicità dei rifiuti quale elemento ex art. 133 cod. pen. deponente per la gravità del fatto, ha ritenuto di determinare in concreto una pena superiore al minimo edittale, da ciò emergendo una valutazione logicamente incompatibile, nel suo complesso, con quella di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Questa Corte ha, del resto, affermato che, ove anche venga richiesta l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 -bis cod. pen., la stessa, deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola', Rv. 282097 - 01). Alla luce delle sopraesposte considerazioni, anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/03/2026


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