Consiglio di Stato Sez. VI n. 3382 del 10 luglio 2017
Beni culturali.vincolo culturale su manufatto oggetto di parziale o anche di quasi totale rovina

L’Amministrazione statale ben può imporre il vincolo culturale anche quando un manufatto – risalente nel tempo e di pregio - risulti oggetto di parziale o anche di quasi totale rovina (per fenomeni naturali o per manum hominis) e si intenda comunque tutelarne le vestigia, sia quando la ricostruzione per un qualsiasi accadimento non abbia luogo, sia quando essa abbia luogo. Poiché i beni aventi un rilievo artistico, storico o archeologico nel corso del tempo subiscono lenti degradi ovvero traumatiche rovine per eventi naturali o altre cause, è del tutto ragionevole che l’Amministrazione statale imponga il vincolo su ciò che resta ovvero su ciò che è stato ripristinato o ricostruito. del  luglio 2017


Pubblicato il 10/07/2017

N. 03382/2017REG.PROV.COLL.

N. 07130/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7130 del 2014, proposto dal signor Giuseppe Romanelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Maria Curato e Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5;

contro

Il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Il Comune di Selva di Cadore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Dodaro e Guido Sartorato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Dodaro in Roma, via Giulio Caccini, n. 1;
e la Parrocchia di San Lorenzo Martire, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. II, n. 710/2014, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comune di Selva di Cadore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Gabriele Pafundi, per delega dell’avvocato Guido Francesco Romanelli, l'avvocato dello

Stato Giancarlo Caselli e l'avvocato Serena Cianciullo, in dichiarata delega dell'avvocato Domenico Dodaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, proprietario di un’area nel territorio del Comune di Selva di Cadore, in data 15 maggio 2012 ha presentato una dichiarazione di inizio di attività, per effettuare lavori di ‘sistemazione idrogeologica’.

Dopo l’avviso di avvio del procedimento, con atti di data 28 agosto e 18 dicembre 2012 la direzione regionale del Veneto del Ministero per i beni e le attività culturali ha dichiarato l’interesse culturale del ‘cimitero monumentale’ del Comune di Selva di Cadore e della contigua ‘chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire’ e con atto di data 7 gennaio 2013 ha inoltre imposto il vincolo di ‘tutela indiretta’ – del cimitero e della chiesa - sul terreno oggetto della d.i.a. del 15 maggio 2012.

2. Col ricorso n. 485 del 2013 (proposto al TAR per il Veneto), l’interessato ha impugnato i provvedimenti emessi il 28 agosto e il 18 agosto 2012, lesivi per il suo interesse a realizzare le attività previste nella d.i.a.

Il Ministero intimato ed il Comune di Selva di Cadore si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con la sentenza n. 710 del 2014, il TAR ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti intimate.

4. Con l’appello in esame, l’interessato ha impugnato la sentenza del TAR, ha riproposto le censure respinte in primo grado ed ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto.

Nel corso del secondo grado del giudizio, si sono costituiti il Ministero appellato ed il Comune di Selva di Cadore, i quali hanno chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile e che in subordine sia respinto.

5. Ritiene la Sezione che, poiché il gravame risulta infondato, si può prescindere dall’esame delle eccezioni formulate dalle Amministrazioni appellate.

6. Col primo motivo (che ha riproposto le censure rivolte in primo grado contro il decreto che in data 28 agosto 2012 ha imposto il vincolo culturale sul ‘cimitero monumentale’ del Comune), l’interessato ha lamentato la violazione degli articoli 10 e 12 del codice n. 42 del 2004, nonché la presenza di profili di eccesso di potere, per carente istruttoria, inadeguata motivazione ed erroneità dei presupposti.

Ad avviso dell’appellante, l’atto impugnato e la sentenza del TAR non avrebbero considerato che il ‘cimitero monumentale’ «non può dirsi risalente all’epoca ottocentesca, bensì ad un periodo ben successivo, tra il 1971-1977, essendo stato completamente ricostruito a seguito dell’alluvione del 1966».

A fondamento della censura, l’appellante ha richiamato il contenuto di alcune delibere comunali, che – a seguito dell’alluvione - a suo tempo hanno previsto il rifacimento completo del muro perimetrale con i due portoni di ingresso, il rifacimento della cappella con l’ossario, la lastricatura delle corsie di passaggio e della strada d’accesso, col ripristino della vecchia pavimentazione.

L’interessato ha altresì dedotto che, poiché i lavori sono stati realizzati dopo il 1996, mancherebbe anche il presupposto temporale della esecuzione risalente ad oltre settanta anni, previsto dall’art. 10, comma 5, del codice n. 42 del 2004 perché sia configurabile l’interesse culturale.

7. Ritiene la Sezione che tali deduzioni siano infondate e vadano respinte, per le seguenti considerazioni.

In primo luogo, come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, in concreto i lavori di rifacimento – resi necessari dall’alluvione - non hanno modificato le caratteristiche strutturali essenziali del cimitero di Selva di Cadore.

Ciò emerge, tra l’altro, dalla relazione esplicativa del progetto del 1971, da cui risulta che «i lavori previsti dal presente progetto vogliono ripristinare la situazione antecedente l’evento del 1966, intendendo peraltro eliminare le cause di instabilità e i difetti che la costruzione presentava al sopraggiungere dell’alluvione. In pratica non ci sono variazioni planimetriche, né di consistenza delle due opere».

In altri termini, i lavori successivi all’alluvione vanno considerati funzionali a ripristinare per quanto possibile la situazione quo ante ed a preservare l’identità del cimitero: risulta del tutto ragionevole, e corroborata dagli elementi acquisiti, la valutazione della Soprintendenza, secondo cui il cimitero conserva «ancora intatto il ductus stilistico ottocentesco, nonché la morfologia architettonica della preziosa cappellina, modulata secondo moduli edilizi tipici del territorio cadorino».

In secondo luogo, ritiene la Sezione che l’Amministrazione statale ben possa imporre il vincolo culturale anche quando un manufatto – risalente nel tempo e di pregio - risulti oggetto di parziale o anche di quasi totale rovina (per fenomeni naturali o per manum hominis) e si intenda comunque tutelarne le vestigia, sia quando la ricostruzione per un qualsiasi accadimento non abbia luogo, sia quando essa abbia luogo.

Poiché i beni aventi un rilievo artistico, storico o archeologico nel corso del tempo subiscono lenti degradi ovvero traumatiche rovine per eventi naturali o altre cause, è del tutto ragionevole che l’Amministrazione statale imponga il vincolo su ciò che resta ovvero su ciò che è stato ripristinato o ricostruito.

Inoltre, in occasione dei lavori di ricostruzione anche totale di beni artistici, storici o archeologici, ben può l’Amministrazione – con le cautele del caso – consentire la realizzazione di quei lavori e di quelle modifiche che consentano di ridurre i rischi per la pubblica incolumità, anche se non è ripristinata l’assoluta identità dei beni preesistenti.

In terzo luogo, nella specie, è indubbio che il cimitero sia rimasto tale ed significativo che negli atti di causa non vi sia stato alcun richiamo ad avvenute demolizioni di tombe, di cappelle o di monumenti funebri.

Un ‘cimitero monumentale’ va considerato tale non solo per le caratteristiche delle strutture murarie o per le modalità di sistemazione dei viali (che possono mutare nel corso del tempo), ma anche per il suo significato identitario derivante anche dalla presenza di antiche tombe, cappelle o iscrizioni funerarie.

Pur dopo l’alluvione del 1966 e i lavori conseguenti, va dunque constatata la continuità della destinazione e di tutte le caratteristiche oggettive proprie del ‘cimitero monumentale’ di Selva di Cadore, sicché tutte le deduzioni dell’appellante risultano infondate.

8. Col secondo ed il terzo motivo (proposti contro l’atto di data 7 gennaio 2013, che ha disposto il ‘vincolo indiretto’, vietando ogni modifica dello stato dei luoghi, tranne la manutenzione ordinaria), l’appellante ha lamentato che:

- l’avvio del relativo procedimento vi è stato in data 6 agosto 2012, prima che fossero conclusi i procedimenti di verifica sul ‘cimitero monumentale’ e sulla chiesa di San Lorenzo;

- il provvedimento – in assenza di una comparazione tra gli interessi in conflitto - avrebbe illegittimamente impedito la modifica della morfologia del suo terreno (già destinato a fascia di rispetto cimiteriale e a fascia di rispetto stradale in base al piano regolatore), poiché il vincolo indiretto dovrebbe mirare alla salvaguardia delle visuali e delle direttrici prospettiche, riferibili al bene oggetto della tutela diretta, senza poter impedire modifiche dello stato dei luoghi.

L’appellante, al fine di provare che il suo progetto di sistemazione idrogeologica non avrebbe comportato alcuna lesione ai valori tutelati, ha chiesto che siano disposti incombenti istruttori.

9. Ritiene la Sezione che i due motivi sopra sintetizzati vadano esaminati congiuntamente, per la loro connessione.

Poiché essi risultano infondati e vanno respinti, non vanno disposti incombenti istruttori.

Quanto ai ‘tempi’ riguardanti l’avvio dei relativi procedimenti, ritiene la Sezione che, una volta attivato il procedimento volto alla dichiarazione dell’interesse culturale di un bene ed al conseguente ‘vincolo diretto’, sia del tutto ragionevole che l’Amministrazione statale attivi anche il procedimento volto alla tempestiva imposizione del ‘vincolo indiretto’, a tutela del bene oggetto della tutela primaria.

Infatti, nessuna disposizione vieta la contestuale attivazione del procedimento volto alla imposizione del ‘vincolo indiretto’, bastando che questo sia disposto anche subito dopo dell’imposizione del ‘vincolo diretto’.

Del resto, poiché era stata in precedenza presentata la d.i.a., del tutto ragionevolmente – in pendenza del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale del cimitero e della chiesa - l’Amministrazione statale ha attivato anche il procedimento volto alla imposizione del vincolo indiretto, per salvaguardare le aree circostanti ed impedirne la manomissione.

Quanto alle contestate previsioni del decreto, volte ad evitare le modifiche dello stato dei luoghi tranne le attività di manutenzione ordinaria, osserva la Sezione che il decreto di imposizione del vincolo indiretto – posto a protezione di un bene principale avente valore artistico, storico o archeologico – ben può «salvaguardare l’integrità del complesso monumentale» ed imporre un divieto assoluto di immutazione dello stato dei luoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2017, da n. 2493 a n. 2505).

10. Per le ragioni che precedono, l’appello nel suo complesso va respinto, perché infondato.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- respinge l’appello n. 7130 del 2014;

- condanna l’appellante al pagamento di euro 2.000 (duemila) in favore del Ministero appellato e di euro 10.000 (diecimila) in favore del Comune di Selva di Cadore, oltre gli accessori di legge, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere

         
         
IL PRESIDENTE, ESTENSORE        
Luigi Maruotti