Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. VI n. 7572 del 29 settembre 2025
Elettrosmog.Illegittimità di divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base
L’impossibilità di prevedere divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base non può essere aggirata mediante la preventiva individuazione di «siti idonei» essendo al più ammessa la previsione di «siti preferenziali» senza alcun carattere di esclusività e, in ogni caso, qualsiasi diversa localizzazione non potrebbe essere inibita «salvo che l’amministrazione non fornisca analitica dimostrazione di “equipollenza tecnica” tra area proposta dal privato operatore ed area individuata dal comune some sito preferenziale»
Corte di Giustizia (Prima Sezione) 23 ottobre 2025
« Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 24, paragrafo 2 – Spedizione – Ripresa in caso di spedizione illegale – Ripresa di rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione – Obbligo o facoltà per tale autorità di recuperare o smaltire i rifiuti malgrado l’opposizione del mittente originario – Articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Validità »
End of Waste e le sfide interpretative: quando l’obiettivo europeo di trasformare il rifiuto in bene si scontra con la complessità giuridica
di Alessandro AMATO e Ilaria Alessia RUTIGLIANO
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7601 del 30 settembre 2025
Beni ambientali.Realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e tutela del paesaggio
Per la realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, con particolare riferimento al versante vincolistico e paesaggistico, sul piano procedurale, il legislatore ha previsto l’unificazione dei vari iter amministrativi e l'acquisizione delle posizioni degli enti preposti in un'unica sede, quella della conferenza di servizi. Anche in questo contesto può menzionarsi un ulteriore accentramento geografico delle valutazioni paesaggistiche: l’art. 29 d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021, ha difatti istituito la Soprintendenza speciale per il PNRR, presso il Ministero della cultura, per esercitare – in luogo degli uffici decentrati della ordinaria Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio – le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il tutto al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi medesimi; ebbene, è detta Soprintendenza, allocata a livello centrale, a essere competente a giudicare la compatibilità paesaggistica delle varie infrastrutture di rete funzionali all'attuazione del Piano Italia 5G, incluso nel PNRR. Sul fronte pianificatorio, si deve evitare che la tutela del paesaggio trasmodi in generalizzate preclusioni alla realizzazione delle infrastrutture sui territori comunali; pertanto, la fissazione di vincoli paesaggistici deve essere incasellata negli strumenti ordinari di pianificazione e non nei regolamenti comunali di insediamento degli impianti di comunicazione (cfr. art. 8, comma 6, l. 36/2001).Il rispetto degli ambiti di tutela paesaggistica emerge altresì dallo stesso dato normativo. Infatti, lo stesso art. 43, comma 5 d.lgs. 259 cit. fa salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42 cit.; da ciò si desume che il favor assicurato alla diffusione delle infrastrutture di rete per la comunicazione, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai comuni, non consente di derogare alla disciplina posta a tutela di interessi differenziati, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione, né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli, dovendo l'autorità preposta ad essi verificare, secondo il regime dell'eventuale vincolo e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, se i valori tutelati possono essere comunque preservati nonostante la realizzazione dell'opera, eventualmente sottoposta a particolari prescrizioni. Di conseguenza, è errato leggere l'impianto normativo nel senso che le infrastrutture di telecomunicazione siano oramai una componente necessaria del paesaggio e non possano essere più percepibili come un disturbo alla sua fruizione estetica: queste affermazioni, infatti, priverebbero l'autorità preposta al paesaggio del potere tecnico-discrezionale di valutare in concreto l'incidenza dell'intervento sui valori tutelati, tenendo conto delle caratteristiche specifiche sia dell'opera che del contesto in cui questa si inserisce.
Quiete pubblica e legge Cartabia. E la Cassazione?
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7745 del 3 ottobre 2025
Urbanistica.Permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica
In presenza di un vincolo paesaggistico, il rilascio del permesso di costruire per opere edilizie è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, che è un atto però distinto dal permesso di costruire seppur necessario. La mancata acquisizione dei pareri necessari rende, tuttavia, il permesso di costruire non invalido bensì inefficace, stante l’autonomia strutturale e funzionale dei due provvedimenti edilizio-urbanistico e paesaggistico), impedendo l'inizio dei lavori finché non si ottiene l'autorizzazione paesaggistica. Allo stesso modo, la ravvisata incompatibilità urbanistica supporta in autonomia il diniego del titolo edilizio riposando su ragioni tecniche, giuridiche e fattuali distinte e separate rispetto alla valutazione prettamente paesaggistica di competenza di altra autorità. In linea di principio, infatti, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio; i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su diversi piani, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Più in particolare, l’autorizzazione paesaggistica ed il titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati: l’uno valuta, in forza d’apprezzamento tecnico discrezionale, la compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto, mentre l’altro, con autonoma e specifica istruttoria, accerta la conformità urbanistico-edilizia del manufatto. Il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide, dunque, con la disciplina urbanistico- edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo.
Pagina 2 di 682