Cass. Sez. III  n. 18538 del 17 maggio 2010 (Cc 24 mar. 2010)
Pres. De Maio Est. Mulliri Ric. Ruggiero
Urbanistica. Ordine di demolizione e contestuale rigetto dell'istanza di dissequestro

È illegittimo il rigetto dell'istanza di dissequestro probatorio dell'immobile abusivo di cui sia stata contestualmente ordinata la demolizione in sede di definizione del procedimento, in quanto ciò determina un'indebita protrazione del vincolo sull'immobile al fine di conservarlo per la demolizione, in contrasto con le finalità proprie, esclusivamente probatorie.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/03/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 506
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - N. 33862/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ruggiero Nicola, nato ad Andria il 23.2.61;
indagato:
a) D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 e art. 44, lett. b);
b) D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 61, 65, 71 e 72;
avverso la sentenza del Tribunale di Trani in data 31.3.09;
Sentita la relazione del cons. Dott. MULLIRI Guicla I.;
Visto il parere scritto del P.G., nella persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Vista la memoria difensiva depositata il 10.2.10.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata, è stata definita ex art. 444 c.p.p. l'imputazione per violazioni edilizie mossa all'odierno ricorrente. Con la sentenza è stata anche disposta la demolizione delle opere abusive, se non altrimenti eseguita, respingendo, contestualmente l'istanza di dissequestro.
Di ciò si duole il ricorrente deducendo inosservanza e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9. Più precisamente, il ragionamento del ricorrente si sviluppa dalla premessa che lo stesso sequestro dell'opera non sarebbe valido perché, nato come sequestro preventivo di urgenza da parte della P.G., non era mai stato convalidato nei termini di cui all'art. 321 ma convenuto in probatorio (e, quindi, convalidato dallo stesso P.M.). Ciò, però, non era consentito perché non vi era alcuna necessità del vincolo "per l'accertamento dei fatti". A tale stregua, comunque, a maggior ragione dopo la definizione del procedimento, non ricorrono i presupposti per la confisca perché, come affermato da una decisione di questa S.C. (sez. in 11.2.97 n. 476), "la confisca è incompatibile con la materia edilizia in quanto l'unico rimedio percorribile potrebbe essere la demolizione del manufatto".
Il ricorrente conclude per la restituzione dell'immobile. Con memoria depositata successivamente alla requisitoria del P.G., si contestano le argomentazioni di quest'ultimo che vengono ritenute non pertinenti visto che ciò che il ricorso mette in discussione non è l'accordo sulla pena ma di altro aspetto estraneo al patteggiamento quale è, appunto, la demolizione che - per affermazione di questa S.C. - resta fuori dalla disponibilità delle parti. Si citano, inoltre, pronunzie secondo le quali anche in caso di patteggiamento, il giudice può annullare la sentenza limitatamente alla confisca amministrativa di manufatto abusivo. Ciò vale, a fortiori, per il caso di specie ove si è in presenza della protrazione di un sequestro probatorio oltre i limiti fissati dall'art. 253 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
È disposto normativamente, ma è stato anche chiarito da questa S.C., che, quando non sia più necessario mantenerle vincolate a fini probatori, le cose sottoposte a sequestro probatorio devono essere restituite all'avente diritto "salvo che ricorra una delle tre seguenti ipotesi, e cioè, che il giudice ne disponga il sequestro conservativo o le sottoponga a sequestro preventivo, ovvero ne ordini la confisca" (su. 3.7.96, Chabni Samir, Rv. 205706). Il discorso non cambia nemmeno quando il bene oggetto di sequestro sia l'opera edilizia illecita e, quindi, da demolire. Ed infatti, anche nella eventualità in cui, a seguito della definizione del procedimento, venute meno le esigenze probatorie, il giudice, con la sentenza, non si sia pronunciato in altro modo sulla destinazione della costruzione illecita, deve ritenersi comunque "illegittima la protrazione del sequestro probatorio stesso al fine di conservare l'immobile in vista della sua demolizione, imponendosi invece la sua restituzione all'avente diritto" (sez. in, 28.11.07, Irti. Rv. 238780).
Tale decisione, del resto - è stato detto e ribadito - non è in contrasto nemmeno con l'ordine di demolizione effettivamente disposto (come avvenuto nel caso del provvedimento impugnato, quasi che il sequestro dovesse avere una ultrattività per assicurare il bene in vista della esecuzione della demolizione) se non a rischio di "conferire al detto sequestro finalità che non gli sono proprie (Sez. 3, 11.2.97, Di Bari, Rv. 207341, conf. Sez. 3, 14.11.02, Ammaturo, Rv. 222876).
La decisione in esame di reiezione dell'istanza di dissequestro è, quindi, illegittima e, come tale, deve essere annullata con contestuale ordine di dissequestro delle opere e loro restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 637 e seg. c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di dissequestro e, per l'effetto, dispone il dissequestro delle opere e la loro restituzione all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2010