Nuova pagina 1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 13 ottobre 2003, n.305
Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 che abroga e sostituisce il decreto 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

Gazzetta Ufficiale N. 264 del 13 Novembre 2003

Gazzetta Ufficiale N

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19 giugno 1995,
relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza
delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita
e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo dello Stato di approdo), modificata dalle direttive
98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione
del 19 giugno 1998 e 1999/97/CE della Commissione del 19 dicembre
1999;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
19 aprile 2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della
direttiva 95/21/CE sopra citata;
Vista la direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE
del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le
navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di
approdo);
Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli
strumenti internazionali da esse richiamati;
Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile l987, n. 183,
concernente: «Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Visto l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente:
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari»;
Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 1995-l997»;
Visto l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 1998»;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, com-ma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 2943 del 5 giugno 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «convenzioni»: quelle di seguito indicate, unitamente ai
protocolli, ai successivi emendamenti, alle convenzioni e relativi
codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle
norme che rinviano alle suddette convenzioni;
1) la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico
(LL66), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
2) la Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS 74), firmata a Londra il 1° novembre 1974, di
cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;
3) la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il
2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
4) la Convenzione internazionale sugli standard per
l'addestramento, la certificazione ed il servizio di guardia dei
marittimi (STCW 78), firmata a Londra il 5 luglio l978, di cui alla
legge 21 novembre 1985, n. 739;
5) la Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare
(COLREG 1972), firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata con
legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
6) la Convenzione internazionale di Londra sulla stazzatura
delle navi mercantili (ITC 69), firmata a Londra il 23 giugno 1969 di
cui alla legge 22 ottobre 1973, n. 958;
7) la Convenzione sulle norme minime da osservare sulle navi
mercantili (ILO n. 147), firmata a Ginevra il 29 ottobre 1976, di cui
alla legge 10 aprile 1981, n. 159;
8) la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile
per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC 92),
firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio
1999, n. 177.
b) «Codice ISM»: il Codice internazionale sulla gestione della
sicurezza adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale il
4 novembre l993 e reso obbligatorio dal capitolo IX della Convenzione
SOLAS 74.
c) «MOU»: il protocollo d'intesa sul controllo da parte dello
Stato di approdo firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, quale risulta
al 19 dicembre 2001;
d) «nave»: qualsiasi nave per trasporto marittimo battente
bandiera diversa da quella nazionale, rientrante nel campo di
applicazione delle convenzioni;
e) «impianto off-shore»: una piattaforma fissa o galleggiante che
opera sulla piattaforma continentale nazionale;
f) «Autorita' competente centrale»: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - comando generale del corpo delle
capitanerie di porto, e, per quanto attiene alle attivita' di
prevenzione dell'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tali
fini, si avvale del predetto comando generale del corpo delle
capitanerie di porto;
g) «Autorita' competente locale»: i comandi periferici delle
Capitanerie di Porto fino al livello di Ufficio Circondariale
Marittimo;
h) «ispettore»: soggetto in possesso dei requisiti di cui
all'allegato VII, del presente regolamento, debitamente autorizzato e
formalmente incaricato dall'Autorita' competente centrale a svolgere
le ispezioni di controllo dello Stato di approdo nei porti nazionali;
i) «ispezione»: la visita a bordo di una nave al fine di
accertare la validita' dei certificati pertinenti e di altri
documenti, le condizioni della nave, delle dotazioni e
dell'equipaggio nonche' le condizioni di vita e di lavoro
dell'equipaggio;
l) «ispezione dettagliata»: l'ispezione durante la quale la nave,
le relative dotazioni e l'equipaggio, nei casi specificati
all'articolo 5, comma 3, sono sottoposti, parzialmente o interamente,
ad un esame particolareggiato per verificare la costruzione della
nave, le relative dotazioni, l'equipaggio, le condizioni di vita e di
lavoro e il rispetto delle procedure operative a bordo;
m) «ispezione estesa»: ispezione che si effettua nei casi
indicati nell'articolo 6;
n) «fermo»: il divieto per una nave di prendere il mare a causa
di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono la nave
insicura;
o) «sospensione di un'operazione»: il divieto per una nave di
continuare una qualunque attivita' operativa tecnica o commerciale a
causa di carenze individuate che, da sole o nel complesso, rendono il
proseguimento della predetta attivita' pericoloso per la sicurezza
della navigazione, la salute delle persone a bordo o per l'ambiente;
p) «Sirenac»: sistema di informazione sulle navi sottoposte a
controllo dello Stato di approdo nell'ambito del MOU.
q) «Equasis»: sistema di informazione sulle condizioni delle
navi.

Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle navi e relativi
equipaggi, che approdano in un porto nazionale o in un impianto
off-shore o che sono ancorate a largo di tale porto o impianto. Per
le navi di stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate, si applicano i
requisiti della pertinente convenzione e, qualora nessuna convenzione
sia applicabile, si adottano le procedure previste dall'allegato IV
al presente regolamento per garantire che le navi non presentino
evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, dell'igiene e
della sicurezza delle condizioni di lavoro e della tutela ambientale.
2. Il presente regolamento non si applica alle navi da pesca, alle
navi da guerra, alle navi ausiliari, alle imbarcazioni in legno di
costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non
commerciali e alle unita' da diporto che non sono adibite a traffici
commerciali.
3. Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non
ha sottoscritto una delle convenzioni di cui all'articolo 1,
l'autorita' competente locale accerta che la nave e il relativo
equipaggio, che godono di un trattamento diverso da quello riservato
alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale
convenzione, presentino comunque requisiti non inferiori a quelli
previsti dalle convenzioni.

 

Art. 3.
Ispettori
1. Gli ispettori dipendono funzionalmente dall'autorita' competente
centrale, che assicura il controllo ed il coordinamento
dell'attivita' ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati
statistici relativi alle ispezioni, nonche' la trasmissione costante
delle informazioni acquisite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
2. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei
requisiti professionali indicati nell'allegato VII del presente
regolamento ad opera dell'autorita' competente centrale, viene
provvisto di un documento autorizzativo personale, sotto forma di
documento di identita', rilasciato dalla predetta Autorita', conforme
al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 25 novembre 1997, n. 275.
3. Il documento di cui al comma 2 e' soggetto a rinnovo triennale e
deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.
4. L'ispettore puo' farsi motivatamente assistere da soggetti
muniti di specialistiche competenze professionali, ai fini dello
svolgimento di particolari compiti di ispezione.
5. Gli ispettori ed i soggetti di cui al comma 4, non possono avere
alcun interesse economico nei porti in cui avviene l'ispezione, ne'
con le navi ispezionate; gli ispettori estranei al corpo delle
capitanerie di porto non possono essere dipendenti, ne' possono
intraprendere attivita' per conto di organizzazioni non governative
che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera e
quelli di classe o che svolgono gli accertamenti necessari per il
rilascio di tali certificati. Per quanto non espressamente indicato
nel presente comma, si applicano, quali cause di incompatibilita', i
motivi di astensione previsti per il giudice dall'articolo 51 del
codice di procedura civile.
6. Il possesso dei requisiti per la qualifica di ispettori,
previsti dall'allegato VII del presente decreto, e' assicurato e
verificato dall'autorita' competente centrale.

Art. 4.
Obblighi ispettivi
1. Le Autorita' competenti locali eseguono annualmente un numero
complessivo di ispezioni ed ispezioni estese pari ad almeno il 25%
del numero medio annuo di singole navi approdate nei porti nazionali,
calcolato in base agli ultimi tre anni solari di cui sono disponibili
statistiche.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, qualsiasi nave
non soggetta ad ispezione estesa avente un fattore di priorita' nel
sistema SIRENAC superiore a 50 deve essere sottoposta ad ispezione da
parte dell'autorita' competente locale salvo che l'unita' non sia
stata ispezionata in un porto della regione del MOU nel corso degli
ultimi trenta giorni.
3. Ferme restando le disposizioni del comma 2 e del successivo
articolo 6 l'ordine di priorita' nella selezione delle navi da
sottoporre ad ispezione e' il seguente:
a) le navi di cui all'allegato I, parte I del presente
regolamento sono selezionate per prime indipendentemente dal valore
del fattore di priorita' riportato dal sistema SIRENAC;
b) le navi di cui all'allegato I, parte II del presente
regolamento sono selezionate in ordine decrescente rispetto al valore
del rispettivo fattore di priorita' riportato dal sistema SIRENAC.
4. Le autorita' competenti locali si astengono dall'ispezionare una
nave gia' ispezionata nella regione MOU nei sei mesi precedenti
all'ispezione medesima a condizione che:
a) la nave in questione non figuri nell'allegato I del presente
regolamento;
b) una precedente ispezione non abbia rilevato carenze;
c) le condizioni della nave e le relative certificazioni non
evidenzino fondati motivi per eseguire l'ispezione;
d) la nave non rientri nei casi di cui al comma 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, non trovano applicazione
nell'ipotesi di controlli operativi specificatamente previsti nelle
convenzioni.

 

Art. 5.
Procedura di ispezione
1. L'ispettore effettua il controllo delle navi, osservando le
procedure previste dall'allegato IV del presente regolamento.
2. L'ispettore controlla i certificati e la documentazione elencati
nell'allegato II del presente regolamento e verifica che le
condizioni generali della nave, compresi la sala macchine e gli
alloggi, siano soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza della
navigazione, dell'igiene e della sicurezza delle condizioni di lavoro
e della tutela ambientale.
3. L'ispettore puo' controllare tutti i certificati e i documenti,
diversi da quelli elencati nell'allegato II del presente regolamento,
che devono essere presenti a bordo secondo quanto previsto dalle
pertinenti convenzioni. Se, a seguito dei suddetti controlli,
l'ispettore ritiene la sussistenza di uno dei casi di cui
all'allegato III del presente regolamento ovvero di altri fondati
motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle
relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle
relative Convenzioni, deve procedere ad un'ispezione dettagliata.
4. L'ispettore effettua le ispezioni estese secondo le procedure di
cui all'allegato V, sezione C del presente regolamento.
5. Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di
un'ispezione estesa, l'ispettore redige apposito verbale, a norma
dell'allegato IX del presente regolamento, consegnandone copia al
comandante del porto ed al comandante della nave.
6. In circostanze eccezionali, quando le condizioni generali della
nave sono evidentemente al di sotto delle norme, l'autorita'
competente locale puo' disporre di sospendere l'ispezione della nave
finche' i soggetti responsabili dell'esercizio della nave non abbiano
adottato tutte le misure necessarie per garantire che la nave
ottemperi ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.
7. In tutti i casi in cui dall'ispezione emergono o vengono
confermate carenze, l'autorita' competente locale si accerta, tramite
l'ispettore, che la nave sia in grado di riprendere il mare senza
rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio,
senza pericoli per le altre navi e senza rappresentare una grave
minaccia per l'ambiente marino.

 

Art. 6.
Ispezione estesa
1. Le navi appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato
V, sezione A del presente regolamento, sono assoggettabili ad
ispezione estesa dopo un periodo di 12 mesi dall'ultima ispezione
estesa effettuata in un porto della regione MOU.
2. Se una nave assoggettabile ad ispezione estesa e' selezionata
per essere sottoposta a controlli ai sensi dell'ordine di priorita'
indicato nel comma 3 dell'articolo 4, l'autorita' competente locale
dovra' effettuare una ispezione estesa. E' tuttavia possibile, tra
due ispezioni estese l'effettuazione di una ispezione secondo quanto
previsto dall'articolo 5.
3. Le navi assoggettabili ad ispezione estesa e riportate dal
sistema SIRENAC come candidate ad ispezione obbligatoria nel primo
porto di scalo nella regione MOU, devono essere sottoposte ad
ispezione estesa da parte dell'autorita' competente locale.
4. L'armatore ovvero il suo rappresentante o il Comandante di una
nave assoggettabile ad ispezione estesa e' tenuto a comunicare, alle
autorita' competenti locali del porto di scalo, le informazioni di
cui all'allegato V sezione B del presente regolamento; tali
informazioni sono fornite almeno tre giorni prima dell'ora prevista
dell'arrivo nel porto ovvero, nel caso di viaggi di durata inferiore
a tre giorni prima che la nave lasci il porto di partenza.
5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizione di cui al
precedente comma 3 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto di
destinazione.

 

Art. 7.
Procedure in caso di impossibilita'
ad effettuare ispezioni di talune navi
1. L'autorita' competente locale che, per ragioni di carattere
operativo, non sia stata in grado di effettuare una ispezione su di
una nave con un fattore di priorita' superiore a 50 di cui
all'articolo 4, comma 2, ovvero una ispezione estesa di cui
all'articolo 6, comma 3, e' tenuta a comunicare tempestivamente al
sistema SIRENAC che l'ispezione non e' stata effettuata.
2. A cadenza semestrale l'Autorita' competente centrale notifica i
casi di cui al comma 1 alla Commissione europea, indicando i motivi
della mancata ispezione.

 

Art. 8.
Sospensione dell'operazione o fermo delle navi
1. L'ispettore che rileva, nell'attivita' della nave, carenze tali
che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni della
stessa pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri o
dell'equipaggio o l'ambiente, informa il comandante del porto che
deve disporre la sospensione delle operazioni.
2. La sospensione delle operazioni continua fino all'eliminazione
del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori
accertamenti, anche sulla base delle eventuali indicazioni del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le carenze
che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, abbia
determinato le condizioni alle quali l'operazione puo' continuare
senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle
persone a bordo o per l'ambiente.
3. L'ispettore, nel caso in cui abbia riscontrato carenze nella
nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o
l'ambiente, notifica il provvedimento di fermo al comandante della
nave e informa immediatamente il comandante del porto, ai fini del
diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo l8l del codice della
navigazione.
4. Il fermo della nave e' revocato a seguito della riscontrata
eliminazione delle carenze di cui al com-ma 3, ovvero qualora siano
determinate, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore,
anche sulla base delle eventuali indicazioni del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per le carenze che
rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle
quali la nave puo' riprendere il mare senza pericolo per le altre
navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute
delle persone a bordo o per l'ambiente.
5. Nell'allegato VI del presente regolamento sono indicati i
criteri da applicare per il fermo delle navi.
6. Nel caso in cui, a seguito di un'ispezione, e' disposto il fermo
della nave, l'autorita' competente locale ne informa immediatamente
per iscritto, accludendo il verbale di ispezione, l'Amministrazione
dello Stato del quale la nave batte bandiera o, quando cio' non sia
possibile, il Console o, in sua assenza, la piu' vicina
rappresentanza diplomatica nonche' gli ispettori nominati o
l'organismo riconosciuto, responsabili del rilascio dei certificati
relativi alla nave in questione.
7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche
nei confronti delle navi alle quali si applica, al momento della
verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di
conformita' per la societa' ovvero del certificato di gestione
sicurezza rilasciati conformemente al codice ISM. Nonostante
l'assenza di tale documentazione, se dall'ispezione non risultano
altre carenze che giustifichino il fermo, il comandante del porto
puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto.
Di tale decisione devono essere tempestivamente informate le
autorita' competenti di tutti gli Stati membri. Alle navi che
presentano le carenze previste dal presente comma, alle quali e'
stato consentito di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi
di deroga di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai porti dello
Stato finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non comprovi,
a soddisfazione dell'autorita' che ha imposto il fermo, che la nave
dispone dei certificati rilasciati conformemente al codice ISM.
8. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa anche
nei confronti delle navi non equipaggiate con dispositivi di
registrazione dei dati di navigazione (VDR) quando il loro uso e'
previsto ai sensi dell'allegato XII del presente regolamento.

Art. 9.
Riparazioni
1. Nel caso in cui le carenze previste nell'articolo 8, commi l, 3
e 8 non possono essere corrette nel porto in cui e' avvenuta
l'ispezione, il comandante del porto puo' autorizzare la nave a
raggiungere il piu' vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato,
scelto dal comandante della nave congiuntamente all'autorita'
competente locale ed alle competenti autorita' dello Stato di
bandiera previo assenso dell'autorita' competente dello Stato in cui
si trova il cantiere. Le carenze di cui all'articolo 8, comma 8,
debbono essere risolte entro trenta giorni. Per le carenze che
rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, la predetta
autorizzazione e' rilasciata anche in base alle indicazioni del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa nel rispetto
delle condizioni, indicate dall'amministrazione dello Stato di
bandiera e approvate dall'autorita' competente locale: tali
condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza
rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio,
per le altre navi e senza rappresentare un potenziale grave
pregiudizio per l'ambiente marino, in conformita' alle eventuali
indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
3. L'autorita' competente locale, nel caso in cui il cantiere di
riparazione si trovi in altro Stato informa, con notifica conforme
alle modalita' adottate in seno al MOU, l'autorita' competente di
tale Stato, le parti menzionate all'articolo 8, comma 6, e ogni altro
organismo competente, delle condizioni alle quali e' stata
autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle
azioni intraprese al riguardo.
4. Nel caso in cui l'autorita' competente di un altro Stato membro
autorizzi una nave a raggiungere un porto nazionale nelle condizioni
di cui al comma 1 per effettuare le necessarie riparazioni e tale
nave non si rechi nel predetto porto, l'autorita' competente locale
informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.

 

Art. 10.
Rimborso dei costi e diritto al ricorso
1. Le spese, e le relative modalita' di pagamento, inerenti alle
ispezioni di cui all'articolo 5 e 6, qualora queste accertino o
confermino carenze che giustifichino il fermo della nave, nonche' le
spese relative alle ispezioni per la dimostrazione di cui
all'articolo 11, comma 1, sono poste a carico dell'armatore o di un
suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, sulla
base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe stabilite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.
2. Nei casi prescritti, oltre alle spese per il servizio reso, sono
comunque a carico dell'armatore o di un suo rappresentante nello
Stato, in solido con il proprietario, secondo le tariffe di cui al
comma 1, gli eventuali costi per le prestazioni fornite dagli
ispettori al di fuori del normale orario di lavoro nonche' degli
oneri dell'eventuale missione. Tali spese sono dovute nelle misure
rispettivamente previste dalle tabelle della amministrazione di
appartenenza per la eventuale corresponsione ai citati ispettori.
3. Sono altresi' poste in solido a carico del proprietario, o
dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi
alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.
4. Nel provvedimento di fermo e di rifiuto di accesso nei porti di
cui al successivo articolo 11 notificati al comandante della nave, e'
indicato al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo
rappresentante nello Stato il termine entro il quale e' possibile
ricorrere dinanzi all'autorita' giurisdizionale.
5. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche' non si sia
provveduto al completo pagamento o non sia stata data garanzia
sufficiente per il rimborso delle spese.

 

Art. 11.
Divieto di accesso nei porti
1. L'accesso ai porti dello Stato e' negato alle navi che hanno
ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di
un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni
imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finche'
il proprietario o l'armatore dell'unita' non abbia dimostrato
inequivocabilmente all'autorita' competente dello Stato membro della
Comunita' europea in cui sono state riscontrate le carenze, la piena
rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un
porto dello Stato e' consentito in casi di forza maggiore, per motivi
di sicurezza o per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento,
a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della
nave abbiano adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso
sicuro a soddisfazione dell'autorita' competente locale.
3. Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello
Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso
dell'ispezione, ovvero ometta di recarsi presso il previsto cantiere
di riparazione l'autorita' competente locale informa tempestivamente
tutti gli altri Stati membri.

 

Art. 12.
Divieto di accesso nei porti riguardante alcune navi
1. Salvo i casi di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti
dello Stato e' negato ad una nave appartenente ad una delle categorie
di cui all'allegato XI, sezione A, del presente regolamento quando la
stessa nave:
a) batte bandiera di uno Stato inserito nella lista nera del
rapporto annuale pubblicato dal MOU e sia stata oggetto di un
provvedimento di fermo piu' di due volte nei 24 mesi precedenti nei
porti della regione MOU, ovvero
b) batte bandiera di uno Stato incluso nella sezione «ad
altissimo rischio» e «ad alto rischio» della lista nera del rapporto
annuale pubblicato dal MOU e sia stata oggetto di un provvedimento di
fermo piu' di una volta nei 36 mesi precedenti nei porti della
regione MOU.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, l'autorita'
competente locale ove si e' verificato, a seconda dei casi, il
secondo o il terzo fermo della nave, provvede, nel momento in cui la
nave e' autorizzata a lasciare il porto, ad informare del
provvedimento di rifiuto d'accesso il comandante e proprietario della
unita', l'amministrazione dello Stato di bandiera, la societa' di
classifica interessata, il sistema SIRENAC, gli altri Stati membri,
la Commissione europea e il Segretariato del MOU.
3. Le procedure per l'imposizione e la revoca del divieto di
accesso ai porti di cui al presente articolo sono contenute
nell'allegato XI, sezione B del presente regolamento.

 

Art. 13.
Rapporto dei piloti
1. I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto
nazionale, informano immediatamente l'autorita' competente locale,
qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di
carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o
rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.
2. L'autorita' competente locale informa immediatamente il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, qualora le
carenze di cui al comma 1 rappresentano una minaccia per l'ambiente
marino.

 

Art. 14.
Cooperazione e pubblicazione di notizie
connesse ai fermi ed alle ispezioni
1. L'autorita' competente centrale garantisce lo scambio di
informazioni e la collaborazione necessarie con gli altri Stati
membri ed assicura che le autorita' competenti locali mantengano un
collegamento operativo con il sistema SIRENAC, la Commissione europea
ed il sistema EQUASIS.
2. Le autorita' competenti locali provvedono a trasmettere al
sistema SIRENAC le informazioni contenute nel verbale d'ispezione di
cui all'articolo 5, com-ma 5, nonche' quelle di cui all'allegato
VIII, parte prima e parte seconda del presente regolamento. Tali
informazioni devono essere trasmesse al sistema SIRENAC non appena
possibile ad ultimazione completata dell'ispezione ovvero a revoca
del fermo.
3. A cadenza mensile l'autorita' competente centrale provvede a
pubblicare su riviste specializzate a diffusione internazionale le
informazioni elencate nell'allegato VIII, parte I, del presente
regolamento relative a navi che siano state trattenute in un porto
nazionale o alle quali e' stato rifiutato l'accesso ad un porto
nazionale nel corso del mese precedente. Le predette informazioni
altresi' vengono rese disponibili, a cura dell'autorita' competente
centrale, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e
trasporti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.
4. L'autorita' competente centrale fornisce alla Commissione
europea le informazioni previste nell'allegato X del presente
regolamento con la frequenza specificata nel predetto allegato.

 

Art. 15.
Disposizioni abrogative
1. E' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 19 aprile 2000, n. 432.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 13 ottobre 2003

 

Allegato I
NAVI DA SOTTOPORRE PRIORITARIAMENTE AD ISPEZIONE
(di cui all'art. 4, comma 3)
Art. 1.
Fattori di priorita' assoluta
1. Indipendentemente dal valore dei fattori di priorita',
l'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata di priorita'
assoluta:
a) navi che su segnalazione dei piloti o delle autorita'
portuali risultano avere carenze tali da non permettere loro di
navigare in condizioni di sicurezza (ai sensi della direttiva
93/75/CEE e dell'art. 10 del presente regolamento);
b) navi che non si sono attenute agli obblighi fissati dalla
direttiva 93/75/CEE;
c) navi che sono state oggetto di segnalazione o di notifica da
parte di un altro Stato membro;
d) navi che sono state oggetto di rapporto o esposto da parte
del comandante, di un membro dell'equipaggio o di altre persone od
organismi aventi un interesse legittimo alla sicurezza nella gestione
operativa della nave, alle condizioni di vita o di lavoro a bordo o
alla prevenzione dell'inquinamento, sempre che lo Stato membro
ritenga che il rapporto o l'esposto non siano manifestamente
infondati; l'identita' della persona che presenta il rapporto o
l'esposto non e' resa nota ne' al comandante, ne' al proprietario
della nave in questione;
e) navi che:
1) sono state coinvolte in collisioni o si sono arenate o
incagliate durante l'avvicinamento al porto;
2) sono state oggetto di un'accusa di presunta violazione
delle norme per lo scarico di sostanze o effluenti pericolosi;
3) hanno eseguito manovre errate o pericolose non rispettando
le misure adottate dall'IMO in materia, o le pratiche e procedure per
la sicurezza della navigazione, oppure vengono comunque gestite in
maniera tale da costituire un pericolo per le persone, le cose o
l'ambiente;
f) navi il cui certificato di classe e' stato sospeso o
ritirato per motivi di sicurezza nei sei mesi precedenti.
Art. 2.
Fattori di priorita' ordinaria
1. L'ispezione delle seguenti navi deve essere considerata
prioritaria:
a) navi che approdano per la prima volta nel porto di un Stato
membro o dopo un'assenza di dodici mesi o piu'. Nell'applicare tali
criteri, l'autorita' competente locale tiene conto anche delle
ispezioni effettuate dai membri del MOU. In mancanza di informazioni
adeguate in materia, l'autorita' competente locale si basa sui dati
disponibili sul sistema Sirenac ed ispeziona le navi che non
risultano registrate nella banca dati SIRENAC dopo l'entrata in
vigore di quest'ultima il 1° gennaio 1993;
b) navi non ispezionate da nessuno Stato membro nei sei mesi
precedenti;
c) navi i cui certificati obbligatori relativi alla costruzione
e alle dotazioni rilasciati in conformita' delle convenzioni, e i cui
certificati di classificazione sono stati rilasciati da un organismo
non riconosciuto ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio;
d) navi battenti bandiera di uno Stato che figura nella lista
nera pubblicata nella relazione annuale del MOU:
e) navi alle quali e' consentito lasciare il porto di uno Stato
membro a determinate condizioni:
1) carenze da correggere prima della partenza;
2) carenze da correggere nel porto successivo;
3) carenze da correggere entro quattordici giorni;
4) carenze per le quali sono state specificate altre
condizioni,
e tenuto conto del fatto che siano state adottate iniziative
riguardanti la nave e siano state corrette tutte le carenze;
f) navi in cui sono state riscontrate carenze durante una
precedente ispezione, a seconda del numero di carenze riscontrate;
g) navi che sono state fermate in un porto precedente;
h) navi battenti bandiera di uno Stato che non ha ratificato
tutte le pertinenti convenzioni;
i) navi in classe con una societa' la cui flotta ha registrato
un tasso di carenze superiore alla media;
l) navi appartenenti ad una categoria di cui all'allegato V,
sezione A del presente regolamento;
m) navi che hanno piu' di 13 anni.
2. Nel determinare l'ordine di priorita' per l'ispezione delle
navi sopra elencate, l'autorita' competente locale tiene conto
dell'ordine risultante dal fattore di priorita' ordinaria che figura
nel sistema informativo SIRENAC.
3. Un fattore di priorita' piu' elevato indica una priorita' piu'
elevata. Il fattore di priorita' e' la somma dei valori del fattore
applicabili come definito nel quadro del MOU. Le lettere e), f), g),
del comma 1, dell'art. 2 del presente allegato si applicano soltanto
per le ispezioni eseguite negli ultimi 12 mesi. Il fattore di
priorita' ordinaria non deve essere inferiore alla somma dei valori
constatati di cui alle lettere c), d). h), i), l), m), dell'art. 2,
comma 1, del presente allegato. Tuttavia il sistema SIRENAC
nell'indicare l'obbligatorieta' di una ispezione estesa ai sensi
dell'art. 6, comma 3, non tiene conto di quanto specificato nell'art.
2, comma l, lettera l) del presente allegato.

Allegato II
ELENCO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI
(di cui all'art. 5, comma 2)
1. Certificato internazionale di stazza (ITC 69).
2. Certificato di sicurezza:
a) per nave da passeggeri;
b) per costruzione per nave da carico;
c) per le dotazioni di nave da carico;
d) radiotelegrafica per nave da carico;
e) radiotelefonica per nave da carico;
f) radio per nave da carico;
g) di esenzione, compreso, se del caso, l'elenco dei carichi;
h) per nave da carico.
3. Certificato internazionale di idoneita' per il trasporto alla
rinfusa di gas liquefatti e Certificato di idoneita' per il trasporto
alla rinfusa di gas liquefatti.
4. Certificato internazionale di idoneita' per il trasporto alla
rinfusa di prodotti chimici pericolosi e Certificato di idoneita' per
il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi.
5. Certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento da olio minerale.
6. Certificato internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici
liquidi pericolosi.
7. Certificato internazionale di bordo libero (LL66) e
Certificato internazionale di esenzione di bordo libero.
8. Registro degli oli minerali, parti I e II.
9. Registro dei carichi.
10. Documento attestante la tabella minima d'armamento.
10-bis. Certificati rilasciati secondo la Convenzione STCW.
11. Certificati medici, di cui alla Convenzione ILO n. 73 in
materia di esame medico dei marittimi.
12. Informazioni sulla stabilita'.
13. Copia del documento di conformita' e del certificato di
gestione della sicurezza rilasciato in conformita' del Codice
internazionale per la sicurezza delle navi e la prevenzione
dell'inquinamento (Codice ISM) (SOLAS, capitolo IX).
14. Certificati sulla robustezza dello scafo della nave e i
macchinari, rilasciati dalla societa' di classificazione competente
(richiesti solo se la nave mantiene la classe con una societa' di
classificazione).
15. Documento di conformita' con i requisiti specifici previsti
per le navi che trasportano merci pericolose.
16. Certificato di sicurezza delle unita' veloci e autorizzazione
a operare unita' veloci.
17. Elenco speciale o manifesto delle merci pericolose o piano
dettagliato di stivaggio.
18. Giornale di bordo contenente le registrazioni di prove ed
esercitazioni e registro dei verbali di ispezione e manutenzione
della dotazione di salvataggio e dell'equipaggiamento.
19. Certificato di sicurezza per navi a destinazione specifica.
20. Certificato di sicurezza di unita' mobili di trivellazione
off-shore.
21. Per le petroliere il registro relativo al sistema di
sorveglianza e controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo
viaggio in zavorra.
22. Il ruolo dell'equipaggio, il piano di lotta antincendio e,
per le navi passeggeri, un piano antiavaria.
23. Piano di emergenza per inquinamento da olio minerale.
24. In caso di portarinfuse e petroliere, fascicolo di visita ai
sensi del programma ispettivo previsto dalla regola 2 capitolo XI
della convenzione Solas.
25. Verbale di precedenti ispezioni dello Stato di approdo.
26. Per le navi passeggeri ro-ro, informazioni sul rapporto
massimo A/A.
27. Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie.
28. Manuale di fissazione del carico.
29. Piano di gestione dei rifiuti e registro dei rifiuti.
30. Sistema di supporto all'assunzione di decisioni per il
comandante di navi da passeggeri.
31. Piano di cooperazione SAR (servizio di ricerca e salvataggio)
per navi da passeggeri in servizio su rotte fisse.
32. Elenco dei limiti operativi per navi passeggeri.
33. Manuale di carico/scarico per portarinfuse.
34. Piano di carico e scarico.
35. Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria
relativa alla responsabilita' civile per i danni da inquinamento
(Convenzione CLC92).

Allegato III
ESEMPI DI «FONDATI MOTIVI» PER UN'ISPEZIONE PIU' DETTAGLIATA
(di cui all'art. 5, comma 3)
1. Navi contemplate nell'art. 1, dell'allegato I, e nelle lettere
c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 2 dell'art. 1
dell'allegato I.
2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
3. Rilevamento di imprecisioni durante l'esame dei certificati e
di altra documentazione (di cui all'art. 5, comma 2 e comma 3).
4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in grado di
soddisfare le condizioni dell'art. 8 della direttiva 94/58/CE del
Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di
formazione della gente di mare.
5. Prove a dimostrazione che le operazioni di carico e scarico e
altre operazioni non vengono effettuate in condizioni di sicurezza o
in conformita' degli orientamenti dell'International maritime
organization (IMO): ad esempio, il contenuto di ossigeno nella
condotta principale di gas inerte delle cisterne di carico supera i
livelli massimi prescritti.
6. Incapacita' del comandante di una petroliera di fornire il
registro relativo al sistema di sorveglianza e controllo dello
scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in zavorra.
7. Mancanza di un ruolo di bordo aggiornato o scarsa conoscenza,
da parte dei membri dell'equipaggio, dei rispettivi compiti in caso
di incendio o di abbandono della nave.
8. Emissione di falsi allarmi per soccorso non seguiti da idonee
procedure di cancellazione.
9. La mancanza di importanti dotazioni o equipaggiamenti
richiesti dalle convenzioni.
10. Condizioni di eccessiva insalubrita' a bordo della nave.
11. Evidenza tratta dall'osservazione o dall'impressione generale
dell'ispettore secondo cui esistono serie carenze o grave
deterioramento della carena o delle strutture atte a pregiudicare
l'integrita' strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o
la tenuta stagna alle intemperie.
12. Informazioni o prove che il comandante o l'equipaggio non ha
dimestichezza con operazioni di bordo essenziali relative alla
sicurezza della nave o alla prevenzione dell'inquinamento o che tali
operazioni non sono state effettuate.

Allegato IV
PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE NAVI
(di cui agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 1)
1. Principi di composizione minima degli equipaggi riportati
nella Risoluzione IMO A.890(21) e allegati: «Principles of Safe
Manning» (allegato I); «Guidelines for the Application of Principles
of Safe Manning» (allegato II).
2. Le disposizioni dell'«International Maritime Dangerous Goods
Code» (IMDG Code).
3. Pubblicazione ILO «Inspection of Labour Conditions on Board
Ship: Guidelines for procedures» (Ispezione delle condizioni di
lavoro a bordo delle navi).
4. Allegato I, «Procedure di controllo dello Stato di approdo»
del MOU.

Allegato V
A. CATEGORIE DI NAVI ASSOGGETTABILI AD ISPEZIONE ESTESA
(di cui all'art. 6, comma 1)
1. Petroliere di stazza lorda superiore a 3000 tonnellate e di
eta' superiore a 15 anni, calcolata a decorrere dalla data di
costruzione indicata nei certificati di sicurezza della nave.
2. Portarinfuse di eta' superiore a 12 anni, calcolata a
decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di
sicurezza della nave.
3. Navi passeggeri di eta' superiore ai 15 anni, calcolata a
decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di
sicurezza, diverse dalle navi di cui all'art. 2, lettere (a) e (b)
della direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999,
relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita'
veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.
4. Gasiere e chimichiere di eta' superiore a 10 anni, calcolata a
decorrere dalla data di costruzione indicata nei certificati di
sicurezza della nave.
B. INFORMAZIONI SULLA NAVE DA NOTIFICARE
ALL'AUTORITA' COMPETENTE LOCALE
(ai sensi dell'art. 6, comma 4).
1. Nome.
2. Bandiera.
3. Eventuale numero IMO.
4. Portata lorda.
5. Data di costruzione della nave come risultante dai certificati
di sicurezza.
6. Ora stimata di arrivo.
7. Durata prevista dello scalo.
8. Operazioni previste nel porto di destinazione (carico,
scarico, altro).
9. Visite di sicurezza pianificate e lavori di riparazione e
manutenzione sostanziali da eseguire nel porto di destinazione.
10. Per le navi cisterna:
a) configurazione: monoscafo, monoscafo con SBT (cisterna di
zavorra segregata), doppio scafo;
b) condizioni delle cisterne di carico e zavorra: piene, vuote,
inertizzate;
c) volume e natura del carico.
C. PROCEDURE PER L'ISPEZIONE ESTESA
(di cui all'art. 5, comma 4)
Salvo restando la loro fattibilita' materiale ovvero eventuali
limitazioni connesse alla sicurezza delle persone, della nave o del
porto, gli elementi indicati di seguito rientrano nel concetto di
ispezione estesa.
Gli ispettori sono consapevoli che l'espletamento di prove aventi
conseguenze dirette su operazioni a bordo, puo' pregiudicarne
l'esecuzione in condizioni di sicurezza.
1. Navi in generale (tutte le categorie della sezione A):
a) black-out e avvio del generatore di emergenza;
b) ispezione dell'illuminazione di emergenza;
c) funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due
manichette antincendio collegate alla linea antincendio principale;
d) funzionamento delle pompe di sentina;
e) chiusura delle porte a tenuta stagna;
f) calata in acqua di un'imbarcazione di salvataggio;
g) prova di arresto di emergenza a distanza per, ad esempio,
caldaie, pompe di ventilazione e carburante;
h) prove dell'apparecchio di governo, compreso quello
ausiliario;
i) ispezione dell'alimentazione di emergenza per gli impianti
radio;
l) ispezione e, per quanto possibile, verifica del separatore
nella sala macchine.
2. Petroliere.
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle
petroliere comprende anche i seguenti elementi:
a) sistemi d'inondazione di schiumogeno;
b) attrezzature antincendio in generale;
c) ispezione delle serrande tagliafuoco della sala macchine,
sala pompe e alloggi;
d) controllo della pressione del gas inerte e suo contenuto di
ossigeno;
e) verifica di almeno una delle cisterne di zavorra nei vani
carico da effettuarsi dal passo d'uomo della cisterna ovvero
dall'accesso sul ponte e, qualora l'ispettore ne constati l'esigenza,
da effettuarsi dall'interno;
f) verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti,
della loro convalida e delle informazioni in essi contenute:
1) rapporto di visita strutturale;
2) rapporto di valutazione delle condizioni della nave;
3) rapporto sulla misurazione dello spessore;
4) documento descrittivo di cui alla risoluzione IMO A. 744
(18).
3. Portarinfuse.
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle
portarinfuse comprende anche i seguenti elementi:
a) eventuale corrosione delle fondamenta dei macchinari
ausiliari da ponte;
b) eventuale deformazione e/o corrosione delle coperture dei
boccaporti;
c) eventuali fenditure o corrosione localizzata nelle paratie
trasversali;
d) accesso ai vani carico;
e) verifica della presenza a bordo dei seguenti documenti,
della loro convalida e delle informazioni in essi contenute:
1) rapporto di visita strutturale;
2) rapporto di valutazione delle condizioni della nave;
3) rapporti sulla misurazione dello spessore;
4) documento descrittivo di cui alla risoluzione IMO A. 744
(18).
4. Gasiere e chimichiere.
Oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, l'ispezione estesa
delle gasiere e delle chimichiere comprende anche i seguenti
elementi:
a) dispositivi di controllo e sicurezza della cisterna di
carico per quanto concerne la temperatura, la pressione e lo spazio
libero;
b) dispositivi per l'analisi dell'ossigeno e la valutazione
dell'esplosivita', compresa la loro taratura; disponibilita' di
attrezzatura per l'individuazione di prodotti chimici (mantici) con
un numero adeguato di appositi tubi per l'individuazione del gas per
il carico specifico a bordo;
c) attrezzature di emergenza per le cabine che offrano
un'adeguata protezione dell'apparato respiratorio e degli occhi per
ciascuna persona a bordo (se richiesto per i prodotti elencati,
secondo i casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato
per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas
liquefatti);
d) controllo che il prodotto caricato sia elencato, secondo i
casi, nel certificato internazionale oppure nel certificato per il
trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi o di gas
liquefatti;
e) dispositivo fisso antincendio sul ponte, funzionante a
schiuma o con prodotto chimico secco o con altra sostanza, secondo il
prodotto caricato.
5. Navi passeggeri.
(non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
1999/35/CE di cui al punto A.3).
Oltre agli elementi indicati al punto 1, l'ispezione estesa delle
navi passeggeri comprende anche i seguenti elementi:
a) prove del sistema di rilevamento di incendio e di allarme;
b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
c) prove del sistema di diffusione sonora;
d) dimostrazione di almeno tutti i set di indumenti
antincendio, cui deve partecipare parte dell'equipaggio addetto alla
ristorazione;
e) dimostrazione che i responsabili operativi dell'equipaggio
conoscono il piano d'emergenza in caso di avaria («damage control
plan»).
Se opportuno, l'ispezione puo' essere continuata con il consenso
del comandante o dell'operatore, mentre la nave e' in navigazione da
o verso un porto di uno Stato membro. Gli ispettori non ostacolano il
funzionamento della nave ne' provocano situazioni che, a giudizio del
comandante, possano compromettere la sicurezza dei passeggeri,
dell'equipaggio e della nave.

Allegato VI
CRITERI PER IL FERMO DI UNA NAVE
(di cui all'art. 8, comma 5)
Sezione I Criteri di valutazione delle carenze
Nello stabilire se le carenze rilevate durante un'ispezione
giustificano il fermo della nave in questione, l'ispettore si
conforma ai seguenti criteri:
1. Quando la carenza deriva da un'avaria accidentale subita nel
viaggio della nave verso un porto, l'ordine di fermo non e' emanato a
condizione che:
a) sia stato tenuto debito conto degli obblighi di cui alla
regola I/11 (c) SOLAS 74 concernenti la notifica all'autorita' dello
Stato di bandiera, o all'ispettore nominato o all'ente riconosciuto,
competente per il rilascio del certificato pertinente;
b) prima dell'ingresso nel porto, il comandante o l'armatore
abbia trasmesso all'autorita' competente informazioni sulle
circostanze dell'avaria accidentale e del danno subito ed
informazioni sulla notifica obbligatoria all'amministrazione dello
Stato di bandiera;
c) la nave stia intraprendendo un'azione stimata
dall'Autorita' competente idonea ad ovviare alla carenza riscontrata;
d) la competente autorita', dopo aver ricevuto notifica del
completamento dei lavori intesi ad ovviare alle carenze, abbia
constatato che le carenze, che erano chiaramente pericolose per la
sicurezza, la salute o l'ambiente, sono state eliminate.
2. Le navi che presentano un rischio per la navigazione devono
essere trattenute subito dopo la prima ispezione a prescindere dal
periodo di tempo in cui la nave rimane nel porto.
3. La nave deve essere trattenuta se le carenze sono
sufficientemente gravi da giustificare il fatto che l'ispettore
ritorni sulla nave stessa per verificare che vi sia stato posto
rimedio prima che essa salpi. La necessita' che l'ispettore ritorni
sulla nave qualifica la gravita' delle carenze. Tuttavia cio' non
impone tale obbligo in ogni caso. Cio' implica che l'autorita'
competente locale deve comunque verificare, preferibilmente mediante
un'ulteriore visita, che si e' posto rimedio alle carenze prima della
partenza.
4. Nel decidere se le carenze riscontrate in una nave sono
sufficientemente gravi da giustificare il fermo, l'ispettore tiene
conto dei seguenti aspetti prendendo in considerazione il fermo della
nave se anche una sola delle risposte ai quesiti e' negativa ovvero
si riscontri un insieme di carenze di tipo meno grave:
a) se la nave ha la pertinente e valida documentazione;
b) se la nave dispone dell'equipaggio richiesto nel documento
sulla composizione minima degli equipaggi;
c) se nel corso di tutto il successivo viaggio la nave e/o
l'equipaggio sono in grado di:
1) navigare in maniera sicura;
2) effettuare in sicurezza le operazioni di carico e di
trasporto e controllarne le condizioni;
3) far funzionare la sala macchine in maniera sicura;
4) mantenere propulsione e governo adeguati;
5) disporre di efficaci attrezzature antincendio in ogni
parte della nave, se necessario;
6) abbandonare la nave velocemente e in maniera sicura e
effettuare salvataggi, se necessario;
7) prevenire l'inquinamento dell'ambiente;
8) mantenere un'adeguata stabilita';
9) mantenere una adeguata tenuta stagna totale;
10) comunicare in situazioni di pericolo, se necessario;
11) provvedere affinche' vi siano condizioni di sicurezza e
di igiene a bordo fornire ogni possibile informazione in caso di
incidente.
Sezione II
Elenco delle carenze
Per agevolare l'ispettore nell'applicazione dei presenti
orientamenti, segue un elenco di carenze, raggruppate in base alle
diverse convenzioni e/o codici, che, per la loro gravita', possono
giustificare il fermo della nave interessata. L'elenco non vuole
essere completo. Tuttavia le carenze che danno luogo al fermo
nell'ambito STCW 78, elencate al successivo punto 8, costituiscono
gli unici motivi per il fermo sulla base di questa Convenzione.
a) Aspetti generali.
Mancanza dei certificati e documenti validi richiesti dagli
strumenti pertinenti. Tuttavia, le navi battenti bandiera di uno
Stato che non e' parte di una data Convenzione (strumento pertinente)
o che non hanno attuato un altro strumento pertinente non devono
recare a bordo i certificati previsti da detta Convenzione o tale
altro strumento pertinente. La mancanza dei certificati richiesti non
potrebbe quindi costituire in se' motivo per sottoporre al fermo tali
navi; applicando tuttavia la clausola che esclude un trattamento piu'
favorevole, e' necessario assicurare la conformita' sostanziale con
le disposizioni in questione prima che la nave salpi.
b) Ambito di pertinenza della Convenzione Solas (eventuali
riferimenti sono indicati fra parentesi).
1. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del
propulsore, di altre macchine essenziali o degli impianti elettrici.
2. Pulizia insufficiente della sala macchine, eccessiva presenza
di miscele olio-acqua nelle sentine, isolamento delle tubolature (ivi
compresi i tubi di scappamento nella sala macchine) contaminato da
olio, funzionamento imperfetto delle pompe di sentina.
3. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del
generatore, delle illuminazioni, delle batterie e degli interruttori
di emergenza.
4. Mancato funzionamento o funzionamento imperfetto del timone
principale e ausiliario.
5. Mancanza, capacita' insufficiente o serio deterioramento dei
mezzi collettivi ed individuali di salvataggio.
6. Mancanza, mancata conformita' o deterioramento sostanziale -
nella misura in cui non e' conforme all'uso destinato - del sistema
per il rilevamento di incendi, degli allarmi antincendio, dei mezzi
antincendio, degli estintori fissi, delle valvole di ventilazione,
delle serrande tagliafuoco, dei dispositivi di chiusura rapida.
7. Mancanza, sostanziale deterioramento o funzionamento
imperfetto della protezione antincendio sul ponte di carico delle
navi cisterna.
8. Mancanza, mancata conformita' o sostanziale deterioramento
delle luci, delle sagome o dei segnali sonori.
9. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature
radio per comunicazioni di pericolo e di sicurezza.
10. Mancanza o funzionamento imperfetto delle apparecchiature di
navigazione, tenuto conto delle disposizioni della regola SOLAS V/12
(o).
11. Mancanza di carte nautiche corrette e/o di altre
pubblicazioni nautiche pertinenti necessarie per il viaggio previsto,
tenendo presente la possibilita' di sostituire dette carte con carte
elettroniche.
12. Mancanza di ventilatori di scarico antiscintilla per le sale
delle pompe di scarico (regola SOLAS II-2/59.3.1).
13. Gravi carenze a livello dei requisiti operativi, come
indicato nella sezione 5.5 dell'allegato I del MOU.
14. Numero, composizione o certificati dell'equipaggio che non
sono conformi al documento di composizione minima degli equipaggi.
15. Mancata esecuzione del programma di ispezioni estese previsto
dalla regola 2 del capitolo XI della Convenzione SOLAS.
16. Mancanza o avaria del dispositivo VDR qualora l'impiego del
medesimo sia obbligatorio.
4. Ambito di pertinenza del codice IBC (i riferimenti sono indicati
tra parentesi).
a) Trasporto di sostanze non menzionate nel certificato di
idoneita' o scarse informazioni sul carico (16.2).
b) Dispositivi di sicurezza ad alta pressione mancanti o
danneggiati (8.2.3).
c) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non
soddisfano i requisiti del codice (10.2.3).
d) Sorgenti di ignizione ubicate in luoghi pericolosi di cui al
punto 10.2 (11.3.15).
e) Infrazione di requisiti specifici (15).
f) Superamento del volume massimo ammissibile del carico per
cisterna (16.1).
g) Insufficiente protezione termica per i prodotti sensibili
(16.6).
5. Ambito di pertinenza del codice IGC (i riferimenti sono indicati
tra parentesi).
a) Trasporto di sostanze non menzionante nel certificato di
idoneita' o scarse informazioni sul carico (18.1).
b) Mancanza dei dispositivi di chiusura degli alloggi o dei
locali di servizio (3.2.6).
c) Paratie non stagne al gas (3.3.2).
d) Camere di equilibrio difettose (3.6).
e) Valvole a chiusura rapida mancanti o difettose (5.6).
f) Valvole di sicurezza mancanti o difettose (8.2).
g) Impianti elettrici non intrinsecamente sicuri o che non
soddisfano i requisiti del codice (10.2.4).
h) Mancato funzionamento dei ventilatori dei vani carico (12.1).
i) Mancato funzionamento degli allarmi di pressione nelle
cisterne di carico (13.4.1).
l) Impianto per il rilevamento di gas e/o impianto per il
rilevamento di gas tossici difettoso (13.6).
m) Trasporto di sostanze con inibitori, senza certificato valido
(17/19).
6. Ambito di pertinenza della Convenzione sulle linee di massimo
carico.
a) Vaste superfici danneggiate o corrose oppure vaiolatura del
fasciame, unita ad un irrigidimento dei ponti di coperta e dello
scafo, che incidano sull'idoneita' alla navigazione o sulla
resistenza a carichi locali, a meno che non siano state effettuate
adeguate riparazioni temporanee in vista del trasferimento in un
porto dove si proceda alle riparazioni definitive.
b) Insufficiente stabilita' riconosciuta.
c) Mancanza di informazioni sufficienti e affidabili, con un
formulario approvato, che consenta, in maniera rapida e semplice, al
comandante di effettuare il carico e lo zavorramento della nave in
modo tale da mantenere un sicuro margine di stabilita' in tutte le
fasi e nelle varie condizioni del viaggio e da evitare intollerabili
sollecitazioni nella struttura della nave.
d) Mancanza, deterioramento sostanziale o difetti nei dispositivi
di chiusura, nei dispositivi di chiusura dei boccaporti e nelle porte
a chiusura stagna.
e) Sovraccarico.
f) Mancanza o impossibilita' di leggere la linea di pescaggio.
7. Ambito di pertinenza della Convenzione Marpol, allegato I.
a) Mancanza, grave deterioramento o difetto relativo al corretto
funzionamento del dispositivo di filtrazione delle acque miste a olio
e del sistema per la sorveglianza e il controllo dello scarico di
olio o dei dispositivi di allarme a 15 ppm.
b) Insufficienza nella rimanente capacita' della cisterna di
decantazione e/o di sedimentazione per il viaggio previsto.
c) Mancata disponibilita' del registro degli oli minerali.
d) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
e) Mancanza o inadeguatezza della documentazione di conformita'
alla regola 13G (3) (b) dall'annesso I alla Convenzione Marpol.
8. Ambito di pertinenza della convenzione Marpol, allegato II.
a) Assenza del manuale P&A.
b) Carico non classificato.
c) Mancata disponibilita' del registro del carico.
d) Trasporto di sostanze simili al petrolio senza che siano
soddisfatte le relative prescrizioni o senza un certificato
adeguatamente modificato.
e) Installazione di una deviazione di scarico non autorizzata.
9. Ambito di pertinenza della Convenzione STCW.
a) Mancato possesso da parte dei marittimi del certificato o di
un certificato appropriato, di una dispensa valida o mancata
presentazione di una prova documentale che e' stata inoltrata
all'amministrazione dello Stato di bandiera una domanda di convalida.
b) Non conformita' con gli obblighi di composizione minima
dell'equipaggio applicabile dell'amministrazione dello Stato di
bandiera.
c) Mancata conformita' delle disposizioni di navigazione o di
guardia in macchina agli obblighi specificati per la nave
dall'amministrazio