Cass. Sez. III n. 10262 del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007)
Pres. Papa Est. Petti Ric. Barcella
Rifiuti. Sottoprodotti e residui
L'articolo 14 comma secondo lettera a) del decreto legge 8 luglio 2002 n 138, convertito nella legge 8 agosto 2002 n 178 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (art 264 lettera 1) il quale con l'articolo 183 lettera n) detta le condizioni per l'utilizzazione dei sottoprodotti(che non sempre coincidono con i residui, posto che quest'ultima categoria è più ampia di quella dei sottoprodotti) stabilendo che possono essere utilizzati alle condizioni ivi previste, purché non comportino per l'ambiente e la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. La prova della mancanza di danno per l'ambiente deve essere fornita dal soggetto che deduce la riutilizzazione.
In fatto
Con sentenza n. 295/05 del 10 febbraio 2005, il tribunale di Bergamo, in composizione monocratica
condannava Renzo Barcella alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, quale responsabile del reato p. e p. dall’art. 51, 1° comma , del D.lgs 1997 n. 22 perché, nella qualità di legale rappresentante della Nuova Edìlstrada F.lli Barcella S.r.l. , con sede in Villa di Serio, via Kennedy n. 40, effettuava attività di gestione rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni e costruzioni edili, nonché attivava un impianto mobile di trattamento dei medesimi rifiuti, in assenza della prescritta autorizzazione. Fatto accertato il 6 ed il 10 marzo del 2003.
La vicenda nella sentenza impugnata era ricostruita nel seguente modo:
Nel territorio del Comune di Villa di Serio, su un appezzamento di terreno prospiciente le sponde del fiume Serio di proprietà della Nuova Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. (in seguito più brevemente detta “Nuova Edilstrada“), messo a disposizione della Seriana Scarl, associazione temporanea di imprese aggiudicataria dei lavori di costruzione del raccordo stradale alla S.S. n. 42 , erano in corso i lavori di costruzione di un ponte stradale su detto fiume. Alla nuova Edilstrada competeva, in forza di contratto del 14 aprile 2003, procedere al riempimento e spianamento dell’area, sia per l’erezione dei piloni di sostegno dell’erigendo ponte, sia per consentire alle macchine operatrici di muoversi sui luoghi. L’attività di riempimento era effettuata, secondo quanto accertato dagli agenti della provincia di Bergamo, sia con materiale proveniente dagli scavi in loco, sia con materiale provenienti dall’attività di demolizione edile effettuata dalla medesima Nuova Edilstrada. Infatti, in due distinti sopralluoghi, rispettivamente del 6 e 10 mano 2003, gli agenti notavano all’interno del cantiere della Seriana la presenza di cumuli di materiale da demolizione edile, anche di notevoli dimensioni (calcestruzzo, pezzi di cemento armato e relative strutture in ferro), ed il loro spianamento ad opera di una ruspa condotta da un dipendente della medesima impresa, nonché la presenza di un impianto mobile di frantumazione lì posizionato, di proprietà della Nuova Edilstrada. Al momento del sopralluogo del 6 marzo gli stessi agenti riscontravano anche l’ingresso di due autocarri della Nuova Edilstrada, che trasportavano materiale da demolizione edile. Tali rifiuti da demolizione, temporaneamente stoccati sull’area, venivano quindi trattati nell’impianto mobile di triturazione, come accertato nel secondo sopralluogo.
Tanto premesso in fatto, il tribunale osservava che Barcella Renzo, quale legale rappresentante della Società, era responsabile del reato contestato per aver effettuato attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi ed attivato un impianto mobile di trattamento dei medesimi in assenza delle prescritte autorizzazioni di cui agli artt.. 27, 28 e 33 del decreto Ronchi.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato sulla base di un unico motivo, successivamente integrato con memoria del 22 dicembre del 2006.
In diritto
Il ricorrente deduce la violazione della norma incriminatrice perché il materiale rinvenuto nel cantiere a norma dell’articolo 14 della legge n. 178 del 2002 non poteva considerarsi rifiuto perché riutilizzato come riempimento per scavi dopo avere subito un trattamento preventivo di frantumazione. Erroneamente quindi il tribunale aveva ricompreso il materiale in questione nell’allegato d) ritenendo di individuarlo nel codice 17, non avvedendosi tuttavia che l’allegato d) riguardava i rifiuti pericolosi. Invece il materiale da demolizione se non contiene amianto non è pericoloso tanto è vero che è compreso nelle categorie merceologiche di cui al bollettino dei prezzi delle opere edili. Nella memoria integrativa sostiene che nella fattispecie si era realizzato un deposito temporaneo che non si era trasformato in deposito preliminare o stoccaggio perché il materiale era stato riutilizzato entro sei mesi dal deposito.
Il ricorso va respinto.
A norma dell’articolo 14 comma secondo lettera a) del decreto legge 8 luglio 2002 n 138, convertito nella legge 8 agosto 2002 n 178 - da interpretare, peraltro, in senso restrittivo ed in modo da non determinare contrasto con i principi indicati nelle direttive comunitarie ed affermati dalla corte di giustizia europea - i residui del ciclo produttivo non sono considerati rifiuti qualora gli stessi siano effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo senza subire alcun intervento preventivo dì trattamento o dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C) del decreto legislativo n. 22 e soprattutto senza arrecare pregiudizio all’ambiente. L’articolo anzidetto è stato abrogato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (art 264 lettera l) il quale con l’articolo 183 lettera n) detta le condizioni per l’utilizzazione dei sottoprodotti (che non sempre coincidono con i residui, posto che quest’ultima categoria è pia ampia di quella dei sottoprodotti) stabilendo che possono essere utilizzati alle condizioni ivi previste, purché non comportino per l’ambiente e la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. La prova della mancanza di danno per l’ambiente deve essere fornita dal soggetto che deduce la riutilizzazione.
Ciò premesso, nella fattispecie il ricorrente parte da premesse erronee e perciò giunge a conclusioni infondate.
Anzitutto va ribadito che i materiali provenienti da demolizioni sono rifiuti speciali non pericolosi. L’allegato D) include non solo i rifiuti pericolosi ma anche quelli non pericolosi: i primi sono contrassegnati con un asterisco.
Il materiale rinvenuto nel cantiere, come accertato dal tribunale proveniva in larga misura dall’esterno. Di conseguenza contrariamente all’assunto del ricorrente il raggruppamento di quel materiale non costituiva un deposito preliminare posto che, sia per il decreto Ronchi che per il decreto legislativo n 152 del 2006 per deposito temporaneo si intende il raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti (art. 6 lettera m) del decreto Ronchi e 183 lettera m) del decreto legislativo n 152 del 2006). Quello attuato dal prevenuto sul cantiere era un deposito preliminare o stoccaggio diretto al recupero del materiale proveniente dalla demolizione e perciò doveva essere autorizzato costituendo una fase della gestione dei rifiuti. Il riferimento alle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 186 del decreto legislativo n 152 contenuto nella memoria integrativa non è pertinente perché, secondo la giurisprudenza prevalente di questa corte (per tutte Cass. n 12851 del 2003, Favale; n. 39568 del 2005, Francucci), il materiale da demolizione e scavo di strade non è assimilabile alle terre e rocce da scavo in quanto non contiene esclusivamente terre da scavo, ma anche pezzi di asfalto, ferro calcestruzzo ecc. La distinzione tra materiale da demolizione e terre e rocce da scavo elaborata dalla giurisprudenza di questa sezione e da quella comunitaria è stata ribadita con il decreto legislativo n 152 del 2006, il quale include tra i rifiuti speciali anche quelli derivanti da attività di demolizione e costruzione e quelli pericolosi derivanti da scavi (art. 185 comma terzo lettera b) e li contrappone alle terre e rocce da scavo che sono escluse dalla disciplina del decreto sui rifiuti alle condizioni di cui all’articolo 186 decreto citato, che nella fattispecie non ricorrono.
La stessa riutilizzazione del materiale da demolizione in base all’articolo 14 della legge 178 del 2002, invocato dal ricorrente, attualmente non più in vigore, presupponeva l’assenza di danno per l’ambiente circostanza questa che non risulta in alcun modo provata dal ricorrente, come era suo onere avendo dedotto di essersi limitato a riutilizzare il materiale da demolizione e scavo.
In definitiva legittimamente il tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile l’articolo 14 e che l’attività svolta dal prevenuto, consistente nella raccolta e deposito del materiale proveniente da demolizioni edile per il suo recupero parziale dovesse essere autorizzata.