Cass.Sez. III n. 12783 del 4 aprile 2012 (Cc 29 feb. 2012)
Pres.Mannino Est.Franco Ric.Crisalli
Rifiuti.Emergenza rifiuti nella Regione Campania e confisca del veicolo
La confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania (art. 6 comma primo bis del D.L. 6 novembre 2008, n. 171, conv. con mod. in L. 30 dicembre 2008, n. 210) consegue obbligatoriamente ad una sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, sicchè, il giudice che decida la misura, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. MANNINO  Saverio           - Presidente  - del 29/02/2012
 Dott. TERESI   Alfredo           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FRANCO   Amedeo       - est. Consigliere - N. 530
 Dott. MULLIRI  Guicla            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro Maria  - Consigliere - N. 31073/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Crisalli Salvatore Claudio, nato a Reggio Calabria il 29.3.1970;
 avverso la sentenza emessa l'11 luglio 2011 dal giudice per le  			indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria;
 udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 2012 la relazione  			fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
 lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede  			l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.  			SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.  			pen., il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio  			Calabria applicò a Crisalli Salvatore Claudio la pena concordata  			tra le parti di giorni venti di reclusione in relazione al reato di  			cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), per avere  			trasportato senza autorizzazione 3 metri cubi di inerti da  			demolizione, ossia rifiuti speciali non pericolosi. Il Gip dispose  			altresì la confisca dell'autocarro sequestrato in quanto  			obbligatoria.
 L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione  			dell'art. 240 cod. pen. e L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett.  			d), e vizio di motivazione. Osserva che il giudice avrebbe dovuto  			motivare sulle ragioni per le quali ha applicato la confisca  			dell'autocarro di proprietà del ricorrente nonostante la condotta  			materiale fosse attribuita ad altro soggetto. Inoltre, nell'accordo  			ex art. 444 cod. proc. pen. vi era anche la richiesta di dissequestro  			dell'autocarro. Osserva ancora che la confisca prevista dal D.L. 6  			novembre 2008, n. 172, art. 6, comma 1 bis, convertito, con  			modificazioni, in L. 30 dicembre 2008, n. 210, è obbligatoria quando  			consegue ad una sentenza di condanna e non quando è disposta in una  			sentenza di patteggiamento (salvo il caso di realizzazione di  			discarica abusiva) sicché l'esercizio da parte del giudice del  			potere di disporre la confisca deve essere motivato.  			MOTIVI DELLA DECISIONE
 Ritiene il Collegio, conformemente alle richieste del Procuratore  			generale, che il ricorso debba essere accolto con conseguente  			annullamento della sentenza impugnata.
 L'annullamento, tuttavia, deve essere disposto con rinvio e non senza  			rinvio e deve essere limitato al solo capo della sentenza con il  			quale viene disposta la confisca dell'autocarro in sequestro, in  			quanto con la caducazione di tale statuizione non viene meno l'intero  			accordo intercorso tra le parti.
 E difatti, la richiesta di patteggiamento era subordinata  			espressamente ed esclusivamente alla applicazione della sospensione  			condizionale della pena e non anche al dissequestro dell'autocarro;
 dissequestro che invece formava oggetto di una specifica ed autonoma  			istanza, del tutto scollegata dalla richiesta di patteggiamento. Il  			patteggiamento, quindi, non era affatto condizionato all'accoglimento  			della istanza di dissequestro.
 Ciò posto, si osserva che nella specie si tratta di confisca del  			veicolo prevista dalla normativa speciale per la gestione  			emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania, di cui al D.L. 6  			novembre 2008, n. 171, art. 6 comma 1 bis conv. con modd. in L. 30  			dicembre 2008, n. 210. Il Collegio ritiene di dover aderire  			all'orientamento prevalente, che va quindi qui confermato, secondo  			cui la suddetta confisca consegue obbligatoriamente ad una sentenza  			di condanna e non anche di patteggiamento, salva l'ipotesi prevista  			espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una  			discarica non autorizzata. E difatti, l'art. 6, comma 1 bis -  			introdotto dalla legge di conversione n. 210 del 2008 - dispone  			(ampliando alcune previsioni già poste dal D.Lgs. n. 152 del 2006,  			art. 259, u.c.) che "Per tutte la fattispecie penali di cui al  			presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si  			procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro  			preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue  			la confisca del veicolo". La norma stabilisce, dunque, un'ipotesi di  			confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra  			i reati previsti dallo stesso art. 6, ma limita la obbligatorietà  			della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata "sentenza di  			condanna". Il testo legislativo non estende, invece, detta  			disposizione speciale ai casi di "sentenza pronunciata ai sensi  			dell'art. 444 cod. proc. pen." diversamente da quanto la lettera e)  			dello stesso art. 6, comma 1, testualmente prevede per il delitto di  			realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Sez. 3^,  			29.9.2009, n. 40203, Grimaldi, m. 244955; conf. Sez. 3^, 12.1.2011,  			n. 14039, Marchetti, m. 250052; Sez. 3^, 6.4.2011, n. 18520,  			Crisafulli). Il Collegio ritiene di non dover seguire il diverso  			orientamento (Sez. 3^, 18.5.2011, n. 36292, Asella, m. 251078)  			perché la norma applicata nella specie dal giudice a quo è quella  			di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, e  			comma 1 bis, convertito nella L. n. 210 del 2008, che costituisce una  			norma speciale rispetto a quella generale di cui agli artt. 256 e  			259. Non può quindi essere estesa alla fattispecie disciplinata  			integralmente dalla norma speciale la misura di sicurezza prevista  			dalla norma generale per le fattispecie da essa disciplinate, perché  			ciò comporterebbe una inammissibile applicazione analogica in malam  			partem di una norma penale. D'altra parte, se la norma di cui al D.L.  			n. 172 del 2008, art. 6, coincide in gran parte con quella ricavabile  			dagli artt. 256 e 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma se ne discosta  			proprio nel limitare (a differenza del caso di discarica abusiva) la  			confisca obbligatoria del mezzo di trasporto al solo caso di sentenza  			di condanna e nel non estenderla al caso di sentenza di  			patteggiamento, stante la materia in cui si verte, non può che  			applicarsi il criterio interpretativo dell'argumentum a contrario e  			concludere che il legislatore, per la speciale fattispecie di cui  			all'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, cit., ha escluso la confisca  			obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento. Del resto, alla  			diversità di disciplina non corrisponde una identità di situazioni,  			perché per i reati di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), cit., il  			responsabile è già punito a titolo di delitto mentre per i  			corrispondenti reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.  			256, comma 1, è punito a titolo di contravvenzione.
 Da quanto rilevato, consegue che nell'ipotesi di definizione del  			procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non è  			applicabile la disposizione di cui al D.L. 6 novembre 2008, n. 172,  			art. 6, comma 1, bis, bensì quella generale in materia di misure di  			sicurezza patrimoniali di cui all'art. 240 cod. pen. e,  			specificamente, trattandosi del mezzo adoperato per commettere il  			reato, la confisca facoltativa di cui al comma primo.  			In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti - in  			seguito alla novella apportata all'art. 445 cod. proc. pen. dalla L.  			12 giugno 2003, n. 134, art. 2, che ha espunto dal testo della norma  			il richiamo al solo art. 240 cod. pen., comma 2 - non è più vietato  			sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla  			commissione del reato. Il giudice, però, allorquando la confisca non  			sia obbligatoria, è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere  			discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura (Sez.  			5^, 24.1.2007 n. 8440, Viglianesi, m. 236623; Sez. 6^, 30.10.2008 n.  			43816, Tidli, m. 241920).
 La sentenza impugnata è invece totalmente carente di motivazione sul  			punto della disposta confisca del veicolo. La stessa deve pertanto  			essere annullata limitatamente al punto citato con rinvio al  			tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
 P.Q.M.
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio  			al tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
 Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione,  			il 29 febbraio 2012.
 Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012
                    



