Cass. Sez. III n. 32954 del 8 settembre 2010 (Cc. 28 apr. 2010)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Terminiello ed altro
Urbanistica. Revoca ordine di demolizione delle opere abusive
I1 giudice dell’esecuzione deve revocare l’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare.
UDIENZA del 28.4.2010
SENTENZA N. 670
REG. GENERALE N.39107/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ERNESTO LUPO
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
Dott. ALDO FIALE
Dott. LUIGI MARINI
Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da:
1) TERMINIELLO NATALINA N. IL xx.xx.xxxx.
2) GREGORIO MARIA LUISA N. IL xx.xx.xxxx.
- avverso l'ordinanza n. 18/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9.10.2002, irrevocabile dall' 1.32005, aveva confermato la condanna di Terminiello Natalina e Gregorio Maria Luisa per reati edilizi e paesaggistici commessi in Massalubrense, alla via Terranova, loc. Torca.
Unitamente alla pronuncia di condanna era stata ordinata la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell'art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001 (già art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985).
Nella fase esecutiva il P.G. competente ha ingiunto alle condannate la demolizione, ma quelle non vi hanno ottemperato ed hanno promosso incidente di esecuzione, prospettando situazioni di fatto e di diritto asseritamente incompatibili con essa. In particolare hanno addotto di avere proposto ricorso al T.a.r. avverso l'ingiunzione a demolire emessa dagli organi comunali, nonché di avere presentato domanda di concessione in sanatoria per il "condono edilizio" di cui all'art. 32 della legge n. 326/2003.
La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 c.p.p. - con ordinanza del 24.6.2009 - ha rigettato l'istanza di revoca ovvero di sospensione dell'ordine giudiziale di demolizione sui rilievi:
a) che le opere abusive realizzate non sono condonabili, perché insistenti in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
b) che la mera pendenza di un ricorso al T.A.R. avverso l'ordinanza comunale di abbattimento non rende concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità o dal giudice amministrativo un provvedimento che si ponga in contrasto insanabile con l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale.
Avverso tale ordinanza le interessate hanno proposto ricorso per cassazione e - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito:
- la illegittimità del diniego della revoca o della sospensione dell'ordine di demolizione in pendenza di una rituale istanza di rilascio di concessione in sanatoria per condono edilizio;
- la erroneità dell'affermazione di irrilevanza della prospettata pendenza di un procedimento giurisdizionale amministrativo avverso l'ordinanza di demolizione autonomamente emessa dal Comune.
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Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
1. Il rilascio di concessione sanante per condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 31, 9° comma, del T,U. n. 380/2001 [vedi, tra le molteplici pronunzie, Cass.: Sez. IV, 12.11.2002, n. 37984, Mortillaro; Sez. III: 4.2.2000, n. 3683, P.M. in proc. Basile; 29.7.1998, n. 1854, Caffaro ed altri; 20.6.1997, n. 2475, Coppola; 20.6.1997, n. 2474, Morello; 20.6.1997, n.2472, Filieri; 28.11.1996, Ilardi. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi].
Questa Corte Suprema ha affermato, infatti, che l'ordine di demolizione in oggetto, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (vedi Cass., Sez. III, 4.2.2000, n. 3682, Puglisi).
1.1 Nella fattispecie in esame, però, si verte in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) [vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. III: 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie integralmente condivisa da questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio. Vedi pure, in relazione ai pretesi profili di illegittimità costituzionale della interpretazione anzidetta, l'ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte Costituzionale n. 150 del 22.4.4.5.2009].
Correttamente risulta affermata, pertanto, dalla Corte di appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione, la inefficacia, ai fini penali, della esperita procedura di condono edilizio.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inoltre, l'impugnazione davanti al T.A.R. dell'ordinanza comunale di demolizione di opera abusiva è del tutto irrilevante in sede di esecuzione dell'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, tenuto conto che - anche se, in via di ipotesi, il Tribunale amministrativo dovesse accogliere un ricorso siffatto - tale circostanza non avrebbe alcuna incidenza sull'attuazione di quest'ultimo [Cass., Sez. III: 5.3.2009, n. 16686, Marano; 30.3.2000, n. 1388, Ciconte ed altra. Per l'irrilevanza del ricorso al T.A.R. avverso il diniego di condono edilizio, vedi Cass., Sez. III, 5.11.1999, n. 1188, Fornaca ed avverso il diniego di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, vedi Cass., Sez. III: 8.11.2000, n. 3531, Consolo e 29.11.2001, Frati].
Il giudice dell'esecuzione deve revocare l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., sez. III: 17.10.2007, Parisi; 26.9.2007, Di Somma; 27.4.2007, Agostini; 28.9.2006, Mariani], in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare.
Nel caso in esame, al contrario, le opponenti non hanno prospettato alcun elemento sulla base del quale possa ritenersi probabile l'emanazione di un provvedimento amministrativo incompatibile con l'ordine di giudiziale demolizione.
3. AI rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere dei pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 611 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 28.4.2010.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'8 sett. 2010