Cass. Sez. III n. 36218 del 18 settembre 2009 (Ud. 25 giu. 2009)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Mazzolini
Beni ambientali. Violazioni norme di tutela del paesaggio e buona fede
Nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo, estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall’imputato, il quale ha anche l’onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (fattispecie in tema di violazione di norme di tutela paesaggistica)
Beni ambientali. Violazioni norme di tutela del paesaggio e buona fede
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