Cass. Sez. III n. 5042 del 9 febbraio 2012 (Ud.17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Lombardi Ric.Golfre' 
Rifiuti. abbandono e natura di reato proprio
Il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione, sicché non rientra in esso, bensì nell'ipotesi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255, comma primo, la condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. TERESI   Alfredo           - Presidente  - del 17/01/2012
 Dott. LOMBARDI Alfredo M.        - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE    Aldo              - Consigliere - N. 118
 Dott. RAMACCI  Luca              - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro        - Consigliere - N. 32230/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Avv. Chilovi Vasco, difensore di fiducia di Golfre Andreasi Vito,  			n. a Milano il 19.6.1963;
 avverso la sentenza in data 15.6.2010 del Tribunale di Trento, con la  			quale venne condannato alla pena di Euro 1.200,00 di ammenda, quale  			colpevole dei reati: a) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256,  			comma 2, lett. a); b) di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255,  			comma 3, unificati sotto il vincolo della continuazione.  			Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
 Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo  			Maria Lombardi;
 Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Volpe  			Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della  			sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.  			SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trento ha affermato la  			colpevolezza di Golfrè Andreasi Vito in ordine ai reati: a) di cui  			al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 lett. a); b) di cui al  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3, a lui ascritti per avere  			abbandonato il veicolo Autobianchi Y 10, tg. MI5Z6073, in un  			parcheggio pubblico e non avere ottemperato all'ordinanza del  			dirigente il Servizio Ambiente del Comune di Trento in data 6.3.2008,  			con la quale gli si ingiungeva di provvedere alla rimozione e  			smaltimento del veicolo.
 Il giudice di merito ha qualificato il predetto veicolo come rifiuto  			in considerazione dello stato di abbandono in cui versava ed ha  			ritenuto che il reato di cui al capo a) dovesse ritenersi integrato  			indipendentemente dal fatto che l'imputato non rivestiva la qualità  			di imprenditore. La sentenza ha inoltre quantificato la pena sulla  			base di quella pecuniaria del predetto reato di cui al capo a)  			ritenuto dal giudice di merito più grave.
 Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato e  			l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art.  			568 c.p.p., u.c..
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la  			violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art.  			256, comma 2.
 Si deduce, in estrema sintesi, che il reato di abbandono o deposito  			incontrollato di rifiuti si riferisce ai soli responsabili di imprese  			o titolari di enti, qualità che non era rivestita dall'imputato.  			Questi, pertanto, ha commesso la sola violazione di cui all'art. 255,  			comma 1, punito con sanzione amministrativa, che peraltro gli è  			stata già inflitta.
 Il ricorso è fondato.
 La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2,  			ha natura di reato proprio, in quanto richiede quale elemento  			costitutivo la qualità di titolare di impresa o di responsabile di  			ente da parte dell'autore della violazione.
 In assenza di detta qualità deve configurarsi il solo illecito  			amministrativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 1,  			che prevede l'analoga ipotesi di abbandono di rifiuti commesso da  			"chiunque".
 Perché possa configurarsi il reato di cui al capo a)
 dell'imputazione, pertanto, deve ricorrere l'elemento specializzante  			della commissione del fatto da parte di titolari di imprese o di  			responsabili di enti, (sez. 3, 10.5.2007 n. 33766, Merlò, RV 238859;
 sez. 3, 19.9.2003 n. 42377, P.M. in proc. Stoppini, RV 226585; cfr.  			anche sez. 3, 13.4.2010 n. 22035, Brilli, RV 247626). Orbene, nel  			caso in esame il giudice di merito non ha fondato l'affermazione di  			colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui al capo a)  			sull'accertamento della esistenza di una delle qualità indicate dal  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, ma esclusivamente sul  			rilievo che lo stesso risulta proprietario dell'auto abbandonata.  			Peraltro, la mancanza di una delle qualità indicate dalla norma era  			stata espressamente dedotta dalla difesa dell'imputato, ma dalla  			sentenza si evince che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto  			non necessaria detta qualità.
 Il Golfrè, pertanto, deve essere assolto dall'imputazione  			ascrittagli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,  			ma integra la violazione amministrativa di cui al cit. decreto, art.  			255, comma 1, per la quale il ricorrente ha dedotto che gli è stata  			già inflitta la relativa sanzione.
 La sentenza impugnata deve essere, pertanto annullata senza rinvio  			limitatamente all'imputazione di cui al capo a) e va disposto il  			rinvio al Tribunale di Trento per la determinazione della pena  			relativa al reato di cui al capo b).
 Sul punto si deve osservare che la fattispecie contravvenzionale di  			cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3, è punita con la  			sola pena dell'arresto.
 Orbene, nella determinazione della pena il giudice di merito dovrà  			tenere presente che il divieto di emettere una pronuncia comunque  			più sfavorevole all'impugnante, espressamente previsto, in materia  			di appello, dall'art. 597 c.p.p., comma 3, ha carattere di principio  			generale e deve, quindi, trovare applicazione anche nel giudizio di  			rinvio, (sez. 1, 11.3.1997 n. 1980, Antonelli, RV 207375).  			La pena da applicarsi, pertanto, dovrà essere necessariamente di  			natura pecuniaria e determinata sulla base del ragguaglio con quella  			detentiva ritenuta di giustizia.
 P.Q.M.
 La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente  			all'imputazione di cui al capo a) perché il fatto non è previsto  			dalla legge come reato.
 Rinvia al Tribunale di Trento per la determinazione della pena  			relativa al capo b).
 Così deciso in Roma, il nella Pubblica udienza, il 17 gennaio 2012.  			Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2012
                    



