Acque.Escherichia Coli: Regione Veneto modifica PTA di cui alla DGRV n. 107/2009 DGRV 1023 del 17.7.2018 pubblicato su BUR 14.8.2018
di Cinzia SILVESTRI
La Regione Veneto aggiorna il Piano Tutela Acque (PTA) di cui alla DGRV n. 107/2009.
Di particolare interesse è l’aggiornamento delle note del PTA relative al Parametro Escherichia Coli.
La modifica è giustificata e preannunciata nel parere di risposta (FAQ) della Regione a quesito, posto dalla provincia di Rovigo, relativo al limite da applicare per le acque di balneazione. La Regione invero si accorgeva della vetustà dei riferimenti di cui al PTA e della relativa confusione applicativa.
Il Parere della Regione conferma che:
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il parametro Escherichia Coli è contestabile solo in certi periodi dell’anno e con riferimento agli usi antropici, ad esempio, balneazione, uso irriguo ecc..
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Il limite deve essere indicato in sede diautorizzazione allo scarico dalla amministrazione competente in quanto è un parametro che può necessitare di maggiori restrizioni rispetto al limite di 5000 UFC /ml; limite quest’ultimo solo “consigliato” dal legislatore anche Regionale.
Al fine di comprendere meglio le ragioni che hanno portato alla modifica:
1) Si riporta il parere pubblicato nelle FAQ nel sito della Regione Veneto; parere del 6.10.2017, prima dunque delle modifiche apportate dalla DGRV 1023/2018.
“ La nota 19 alla tabella 1 dell’allegato A del PTA (riferita al parametri Escherichia coli nella colonna E – scarico in mare) oggi non è più applicabile..”.
Questo il testo della nota 19 che era richiamata nella colonna E (balneazione): (19) Durante la stagione balneare, nelle acque di balneazione, non deve essere superato, anche occasionalmente, il limite di 100 ufc/100 mL; in caso contrario, l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico deve prescrivere idoneo sistema di disinfezione; particolari restrizioni, da fissarsi caso per caso, devono essere imposte quanto l’effluente venga scaricato in zone non lontane da quelle adibite alla molluschicoltura.
“ ..Infatti il limite dei 100 ufc/100 ml di Escherichia coli presente ancora oggi nella predetta nota 19 è il retaggio dell’analogo “limite”, sempre di 100 ufc/100 ML, ma di Coliformi fecali , riferito alle acque di balneazione (e non allo scarico) contenuto alla nota “al” alle tabelle del vecchio Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) - e che era derivato dal DPR 470/1982 (legge sulla qualità delle acque di balneazione ) – e che è stato poi ripreso dal Piano di tutela delle acque (PTA) adottato nel 2004, sempre per il parametro Coliformi fecali (la normativa allora in vigore era ancora il DPR 470/82). Per inciso, nel vecchio PRRA non era previsto alcun limite allo scarico per Coliformi fecali né per alcun altro parametro microbiologico, per gli scarichi in mare .
E’ poi subentrata la Direttiva 7/2006 che ha modificato la normativa sulle acque di balneazione e che è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008 e il D.M. 30 marzo 2010. Sulla base di tali norme, i parametri microbiologici da analizzare nelle acque di balneazione non erano e non sono più i Coliformi fecali (né i Coliformi totali, né gli Streptococchi fecali), bensì Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, con limite di Escherichia coli pari a 500 ufc/100 ml per le acque marine (DM 30/3/2010). Anche in questo caso si tratta di limiti riferiti alle acque di balneazione e non agli scarichi. …”
Il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107/2009 (quindi successivamente alla nuova normativa sulla balneazione), ha erroneamente omesso di adeguare la nota 19 alla nuova normativa, per cui è rimasto il vecchio limite di 100 ufc/100 mL. Nella nota è sì scomparso il riferimento ai Coliformi totali (infatti essa si riferisce al parametro E.coli), ma la formulazione della nota stessa è rimasta per il resto praticamente identica.
Peraltro, l’art. 23 del Piano di tutela delle acque, al comma 2, stabilisce, per quanto riguarda i limiti allo scarico , che:
2. Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico , ivi comprese eventuali deroghe motivate, il limite di emissione per l’Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 mL , da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria .
Tale limite allo scarico di 5000 ufc/100 mL è indicato anche in tabella 1 dell’allegato A alle norme tecniche del PTA, e, come stabilisce la nota 21 , il limite si applica quando lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico recettore. Nella fattispecie, ci si riferisce all’utilizzo per la balneazione delle acque in cui confluisce il corpo idrico recettore dello scarico, se quest’ultimo si trova a meno di 50 km dalla costa. In tale situazione, quindi, al di fuori della stagione balneare non è obbligatorio alcun limite allo scarico per E.coli, mentre nella stagione balneare (solitamente dal 15 maggio al 15 settembre) si applica appunto per E.coli il limite allo scarico di 5000 ufc/100 ml.
Qualora lo scarico avvenga direttamente in un’acqua di balneazione, va applicata la nota 4 (riferita all’E.coli) alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/06: “In sede di autorizzazione allo scarico dell’impianto per il trattamento delle acque reflue urbane, da parte dell’autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore a 5000 ufc/100 ml”. L’autorità competente all’autorizzazione allo scarico ha quindi la facoltà di stabilire il limite più opportuno, come indicato dalla suddetta nota 4, limite che, nella stagione balneare, sarà ragionevolmente non inferiore a 500 ufc/100 ml, che è il limite per E.coli che le acque marine stesse destinate alla balneazione devono rispettare, e potrà arrivare fino a 5000 ufc/100 mL, in relazione all’ubicazione dello scarico e ad altri fattori da valutarsi da parte dell’Autorità competente.
Verrà prossimamente effettuata una modifica del PTA per adeguare la nota 19 della tabella 1 dell’allegato A…”.
2) Così la DGRV 1023/2018 modifica il PTA di cui alla DGRV 107/2009 con tabella di confronto:
Allegato A DGRV 1023 del 7.7.2018
3) Ad oggi dunque il PTA di cui alla DGRV n. 107/2009 con riferimento al Parametro Escherichia Coli, risulta così modificato:
Numero parametro |
PARAMETRI (media ponderata a 24 ore) (1) |
Unità di misura |
Limiti Colonna A |
Limiti Colonna B |
Limiti Colonna C |
Limiti Colonna D |
Limiti Colonna E |
50 |
Escherichia coli |
UFC/ 100mL |
5000 (19)147 |
5000 (19) |
5000 (19) |
5000 (19) |
5000 (19) (21) |
Note:
(19) In sede di autorizzazione allo scarico dell’impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell’autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL. Si applica inoltre quanto prescritto all’art. 23, commi 1 e 2.
…
(21) In caso di scarico in zona di balneazione, si tenga presente il limite di Escherichia coli pari a 500 ufc/100 ml per le acque marine (DM 30/3/2010), quindi in questo caso il limite consigliato allo scarico per Escherichia coli è 500 ufc/100 ml, durante la stagione balneare.
4) Non si può prescindere dal ricordare l’assetto normativo regionale che precisa all’art. 23 comma 1 e 2 la disciplina di riferimento per la valutazione della violazione dei limiti tabellari del Parametro Escherichia Coli che limita l’accertamento, ad esempio, ai periodi in cui la disinfezione è obbligatoria.
Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E.
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Tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E. devono essere provvisti di un trattamento secondario o di un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. Su tutti gli impianti di depurazione di cui al presente articolo, è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico alle zone che necessitano protezione in relazione agli usi antropici delle acque, quali punti di prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di balneazione, secondo le prescrizioni dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico e in relazione ai periodi di effettivo utilizzo delle acque. Sono comunque ammesse eventuali disposizioni specifiche da applicare per particolari tratti di bacino idrografico o per singole situazioni locali. L’attivazione della disinfezione è obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E. situati ad una distanza pari o inferiore a 50 km dalla costa, misurati lungo il corso d’acqua, per tutti i corsi d’acqua, compresi gli affluenti di ogni ordine, anche non significativi. Sulla base di valutazioni specifiche da parte dell’autorità competente, potranno essere esclusi dall’obbligo di installazione del sistema di disinfezione gli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione.48
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Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali deroghe motivate, il limite di emissione per l’Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 mL, da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria.