Corte di Giustizia SENTENZA (Seconda Sezione) 23 settembre 2004
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Art. 5,
nn. 1 e 2, e allegato II – Mancata identificazione delle aree sensibili – Nozione di “eutrofizzazione” – Mancata attuazione di un più rigoroso trattamento degli scarichi nelle aree sensibili»
Nella causa C-280/02,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE,
proposto il 30 luglio 2002,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. M. Nolin, successivamente dal sig. G. Valero Jordana e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues, D. Petrausch e E. Puisais, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di Sezione, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta,
viste le osservazioni scritte presentate dalle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso:
–
di identificare talune aree come sensibili all’eutrofizzazione nei bacini della Senna-Normandia, della Loira-Bretagna, dell’Artois-Piccardia e del Reno-Mediterraneo-Corsica, e
–
di sottoporre ad un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati con numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10 000 in aree sensibili, o che avrebbero dovuto essere identificate come tali,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, e dell’allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).
Ambito normativo
2
Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 91/271 riguarda la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali, e ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.
3
L’art. 2 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
“acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento;
2)
“acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
3)
“acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
4)
“agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
5)
“rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
6)
“a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;
(…)
8)
“trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I.;
(…)
11)
“eutrofizzazione”: l’arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell’azoto e/o del fosforo, che provoca una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate;
(…)».
4
L’art. 3, n. 1, secondo comma, della direttiva 91/271 prevede che: «[p]er le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate «aree sensibili» ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10 000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998».
5
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 91/271, «[g]li Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente (…)».
6
L’art. 5, nn. 1, 2, 3 e 5 della direttiva 91/271 dispone quanto segue
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare ai pertinenti requisiti previsti dall’allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati secondo la procedura prevista all’articolo 18.
(…)
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4.
(…)».
7
L’allegato II della direttiva 91/271, dal titolo «Criteri per l’individuazione delle aree sensibili e meno sensibili», prevede, al suo punto A, dal titolo «Aree sensibili»:
«Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:
a)
laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.
Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
i)
nei laghi e nei corsi d’acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare anche l’azoto;
ii)
negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall’altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione.
(…)».
8
L’allegato 1, punto B, n. 3, della direttiva 91/271 prevede che « [g]li scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione quali individuate nell’allegato II, punto A. a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2 del presente allegato». La tabella citata stabilisce, segnatamente, i livelli massimi di concentrazione e/o le percentuali minime di riduzione del fosforo totale e dell’azoto totale negli scarichi citati.
Fase precontenziosa del procedimento
9
A seguito di una fitta corrispondenza con le autorità francesi in merito alla trasposizione della direttiva 91/271 nel diritto francese, la Commissione, ritenendo che tale trasposizione fosse incompleta, il 22 ottobre 1999 ha indirizzato al governo francese una lettera di diffida, con la quale contestava a quest’ultimo, in particolare, l’incompleta identificazione delle aree sensibili, non essendo stati individuati tutti i sistemi idrici soggetti ad eutrofizzazione nei bacini della Senna-Normandia, dell’Artois-Piccardia, della Loira-Bretagna e del Reno-Mediterraneo-Corsica, nonché l’assenza di trattamento più rigoroso delle acque reflue urbane scaricate nelle aree sensibili già identificate nonché in quelle che avrebbero dovuto essere identificate come tali.
10
Ritenendo insoddisfacenti le spiegazioni fornite dalle autorità francesi, il 10 aprile 2001 la Commissione ha inviato alla Repubblica francese un parere motivato.
11
Non avendo considerato convincente la risposta fornita dalle autorità francesi, essa ha deciso di introdurre il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla prima censura, basata sull’incompleta identificazione delle aree sensibili
Sulla nozione di eutrofizzazione
12
Poiché la Commissione e il governo francese non concordano sulla portata della definizione di cui all’art. 2, punto 11, della direttiva 91/271, è necessario, preliminarmente, precisare la nozione di eutrofizzazione ai sensi di tale direttiva.
13
Come risulta dal suo art. 1, secondo comma, la direttiva 91/271 ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane.
14
La citata direttiva è stata adottata in base all’art. 130 S del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 175 CE), che è inteso a realizzare gli obiettivi dell’art. 130 R del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 174 CE). Ai sensi di quest’ultimo articolo, la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce segnatamente a perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente nonché la protezione della salute umana.
15
Una tale politica mira quindi a prevenire, ad attenuare ovvero ad eliminare le conseguenze negative delle attività umane sulla fauna e sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria e sul clima, sul paesaggio e sulle aree che presentano un interesse particolare, nonché sulla salute e sulla qualità della vita umana. Essa è stata attuata, segnatamente, nei rispettivi settori, dalla direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) e dalla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1).
16
L’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/271 va quindi al di là della semplice protezione degli ecosistemi acquatici e tende a preservare l’uomo, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il paesaggio da qualsiasi incidenza negativa rilevante connessa alla proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale cagionata dagli scarichi di acque reflue urbane.
17
È alla luce di tale obiettivo che è necessario interpretare la nozione di eutrofizzazione di cui all’art. 2, punto 11, della direttiva 91/271.
18
Ai sensi di tale disposizione, l’eutrofizzazione è caratterizzata dal ricorrere di quattro criteri:
–
l’arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell’azoto e/o del fosforo;
–
la proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale;
–
un’indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua;
–
una degradazione della qualità delle acque interessate.
19
Inoltre, perché vi sia eutrofizzazione ai sensi della direttiva 91/271, deve sussistere un rapporto di causa ad effetto, da un lato, tra l’arricchimento delle acque in nutrienti e la proliferazione delle alghe e delle forme superiori di vita vegetale e, dall’altro, tra tale proliferazione e un’indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e una degradazione della qualità delle acque interessate.
20
Quanto al terzo criterio, il governo francese sostiene che la sola proliferazione di una specie vegetale non basta a dimostrare l’esistenza di un’indesiderata perturbazione, fino a quando non risulti compromesso l’equilibrio degli altri organismi presenti nell’acqua.
21
A tale proposito, come emerge in particolare dalla relazione dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (in prosieguo: l’«IFREMER») del gennaio 2001, dal titolo «L’eutrofizzazione delle acque marine e salmastre in Europa, in particolare in Francia» (in prosieguo: la «relazione IFREMER del 2001»), nonché dalla relazione dell’Environmental Resources Management (in prosieguo: l’«ERM») dell’aprile 2000, dal titolo «Criteria used for the definition of eutrophication in fresh and marine/coastal waters» (Criteri per la definizione di eutrofizzazione in acque correnti e marine/costiere) fornite dalla Commissione, l’equilibrio di un ecosistema acquatico è il risultato di complesse interazioni tra le varie specie presenti e l’ambiente. Pertanto, qualsiasi proliferazione di una specie particolare di alghe ovvero di altri vegetali rappresenta, di per sé, una perturbazione dell’equilibrio dell’ecosistema acquatico e quindi degli organismi presenti nell’acqua, anche qualora le altre specie presenti rimangano stabili. Quantomeno, tenuto conto della competizione tra le specie vegetali per l’acquisizione dei sali nutrienti e dell’energia solare, la proliferazione di una o più specie, nel monopolizzare le risorse necessarie alla crescita di altre alghe e di altri vegetali acquatici, implica di norma, se non sempre, la diminuzione delle altre specie.
22
Il terzo criterio richiede, tuttavia, che una simile perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua sia «indesiderata». Poiché, come risulta dal punto 16 della presente sentenza, l’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/271 va al di là della semplice protezione degli ecosistemi acquatici, tale carattere indesiderato dev’essere ritenuto sussistente anche in caso di rilevanti incidenze negative non solo sulla fauna o sulla flora, ma anche sull’uomo, sul suolo, sull’acqua, sull’aria o sul paesaggio.
23
Rappresenterebbero quindi perturbazioni indesiderate dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua, segnatamente, i cambiamenti di specie con perdita di biodiversità dell’ecosistema, gli effetti nocivi collegati alla proliferazione di macroalghe opportuniste e a intense ondate di fitoplancton tossico o nocivo.
24
Quanto al quarto criterio, contrariamente all’analisi svolta dal governo francese, esso si riferisce non solo alle degradazioni della qualità dell’acqua con effetti negativi sugli ecosistemi, ma anche alla degradazione del colore, dell’aspetto, del gusto ovvero dell’odore dell’acqua, come pure a qualsiasi altro cambiamento che impedisca ovvero limiti l’utilizzo dell’acqua, nelle forme del turismo, della pesca e della pescicoltura, della raccolta di molluschi e della molluschicoltura, dell’ottenimento d’acqua potabile ovvero del raffreddamento degli impianti industriali.
25
Tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario, che consiste nel proteggere l’ambiente dal deterioramento derivante dallo scarico delle acque reflue urbane, l’obbligo gravante sugli Stati membri ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/271 impone loro unicamente di identificare le aree nelle quali uno scarico siffatto contribuisce, in maniera significativa, all’eutrofizzazione ovvero al rischio di eutrofizzazione (v., per analogia, con riferimento alla direttiva 91/676, sentenza 29 aprile 1999, causa C-293/97, Standley e a., Racc. pag. I-2603, punto 35).
Sul contenuto della prima censura
26
Per ciascuna delle aree considerate dalla Commissione nel suo ricorso, deve verificarsi se essa dovesse essere individuata come area sensibile all’eutrofizzazione.
27
Ai sensi dell’allegato II, A, lett. a), della direttiva 91/271, devono essere considerate aree sensibili all’eutrofizzazione i laghi naturali d’acqua dolce, le altre acque dolci, gli estuari e le acque del litorale «già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici».
28
Il governo francese sostiene che la lettera di diffida riguardava solamente i casi manifesti di eutrofizzazione e che, se nel parere motivato e nel ricorso la Commissione ha affermato di prendere in considerazione il rischio di eutrofizzazione, essa non ne avrebbe tratto alcuna conseguenza per aree specifiche. Pertanto, nel concludere, in sede di replica che, pur non essendo dimostrata l’eutrofizzazione delle aree considerate, queste risultano comunque soggette a un rischio di eutrofizzazione, la Commissione estenderebbe i motivi da essa sviluppati in sede precontenziosa e nel ricorso.
29
A tal proposito, secondo una giurisprudenza costante, la lettera di diffida inviata dalla Commissione allo Stato membro e poi il parere motivato della Commissione delimitano la materia del contendere, che non può essere quindi ampliata. Di conseguenza, il parere motivato e il ricorso della Commissione devono vertere sugli stessi addebiti già mossi nella lettera di diffida che apre la fase precontenziosa (sentenze 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punto 23, e 12 giugno 2003, causa C-229/00, Commissione/Finlandia, Racc. pag. I-5727, punto 44).
30
Tuttavia, tale esigenza non può arrivare fino a imporre in ogni caso una perfetta coincidenza tra l’esposizione degli addebiti nella lettera di diffida, il dispositivo del parere motivato e le conclusioni del ricorso, purché l’oggetto della controversia non sia stato ampliato o modificato (sentenze citate Commissione/Italia, punto 25, e Commissione/Finlandia, punto 46).
31
Nella fattispecie, precisando per la prima volta in sede di replica che, anche qualora le aree considerate nel suo ricorso non fossero eutrofizzate, come essa sostiene, le stesse avrebbero dovuto quantomeno essere classificate come aree sensibili all’eutrofizzazione, in quanto probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione, la Commissione non ha esteso né modificato nel corso del procedimento l’oggetto della controversia, relativo alla mancata identificazione di taluni sistemi idrici come aree sensibili all’eutrofizzazione, in quanto, ai sensi dell’allegato II, parte A, lett. A), della direttiva 91/271, le aree eutrofizzate e quelle probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione devono comunque essere identificate come aree sensibili.
Sul bacino Senna-Normandia
– La baia della Senna
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È pacifico che nelle acque della baia della Senna si riscontra, da un lato, un arricchimento in nutrienti, in particolare di composti azotati, i cui apporti non cessano di aumentare e, d’altro lato, una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale (v. sentenza 27 giugno 2002, causa C-258/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5959, punto 64).
33
Tutte le relazioni e gli studi forniti dalla Commissione, in particolare i lavori di modellizzazione ecologica contenuti nella tesi di dottorato sostenuta presso l’università di Caen nel 1999 dal sig. Philippe Cugier, dal titolo: «Modellizzazione dello sviluppo a medio termine nell’acqua e sedimento degli elementi maggiori (N, P, Si) scaricati dalla Senna nella baia della Senna», permettono di concludere nel senso di una relazione di causa ad effetto tra la rilevanza e la rispettiva quota degli apporti di nutrienti nella baia della Senna e le fioriture improvvise di fitoplancton rilevate ogni anno in tale area.
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Quanto all’argomento del governo francese, secondo cui la tesi del sig. Cugier si basa su un modello ecologico 3D imperfetto, è necessario ricordare che, ai sensi dell’art. 174 CE, la politica della Comunità in materia ambientale è fondata sul principio di precauzione. Nella fattispecie, alla luce dei dati scientifici e tecnici disponibili, l’esistenza di un nesso di causalità tra gli apporti di nutrienti nella baia della Senna e la proliferazione del fitoplancton in tale area presenta un grado di probabilità sufficiente ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela dell’ambiente previsti dalla direttiva 91/271, qualora siano presenti gli altri criteri dell’eutrofizzazione.
35
Il governo francese nega che la produzione fitoplanctonica nella baia della Senna produca un’indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua.
36
A tal proposito, emerge da tutti gli studi forniti dalla Commissione che tale area è interessata da proliferazioni di specie fitoplanctoniche del genere Dinophysis, che producono tossine DSP (Diarrheic Shellfish Poisoning – Intossicazione diarroica da frutti di mare) che possono accumularsi nei molluschi ed essere pericolose per l’uomo in caso di consumo dei molluschi stessi. Tra il 1990 e il 1999 sono state rilevate in tutta la baia, in particolare nella sua parte centrale, importanti concentrazioni di Dinophysis, sufficienti a cagionare l’accumulo di tossine nei molluschi; nel corso del periodo indicato, la presenza di Dinophysis è stata rilevata due/sei volte all’ovest della baia e sette/dieci volte al centro e all’est della baia (relazione IFREMER del 2001). Tali proliferazioni «sembrano intensificarsi da qualche anno tra Courseulles (Calvados) e Dieppe (Senna-Marittima), comportando divieti periodici di raccolta dei molluschi» (schema generale di regolazione e di gestione delle acque del bacino Senna-Normandia; in prosieguo: il «SDAGE Senna-Normandia»).
37
Peraltro, un’altra specie di fitoplancton, Phaeocystis, «prolifera da qualche anno in taluni settori della Senna-Marittima e del Calvados» e, benché esso non sia tossico, «[provoca] colmate e compromette il richiamo turistico della costa» (SDAGE Senna-Normandia). Il fitoplancton Phaeocystis è infatti noto perché assume, a concentrazioni rilevanti, l’aspetto di una massa di schiuma vischiosa che ricopre la superficie dell’acqua, depositandosi sulla costa o invischiando le reti da pesca.
38
Come sottolineato al punto 23 della presente sentenza, una tale evoluzione della struttura della comunità fitoplanctonica nel senso di un aumento della presenza di specie tossiche o nocive rappresenta un’indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua. Contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, tale evoluzione riguarda tutta la baia della Senna, anche se risultano maggiormente interessate le parti centrale ed orientale della stessa.
39
Le limitazioni e i disagi portati dal fitoplancton Dynophisis alle attività di raccolta dei molluschi e dal fitoplancton Phaeocystis alle attività turistiche sul litorale della baia della Senna sono inoltre sintomatici di un degrado della qualità dell’acqua di tale baia.
40
I flussi di azoto scaricati in mare dalla Senna – che è il principale fiume che scarica nella baia della Senna – sono per il 40% di origine urbana (relazione dell’ERM del febbraio 1999, dal titolo «Verification of vulnerable zones identified under the nitrate directive and sensitive areas identified under the urban waste water treatment directive»; in prosieguo: la «relazione ERM del 1999»). Il governo francese sostiene che la percentuale di scarichi di azoto di origine urbana nel 2000 era pari solamente al 28%, tuttavia non fornisce alcun documento a sostegno di tale affermazione. Del resto, anche a voler supporre che tale quota non fosse del 40% ma del 28%, la Commissione sarebbe comunque legittimata a concludere che gli scarichi di acque reflue urbane contribuiscono in maniera significativa all’eutrofizzazione delle acque della baia della Senna.
41
Il governo francese sostiene inoltre che nella tesi del sig. Cugier si relativizza la possibilità di avviare azioni tecniche che consentano di ridurre gli apporti di azoto e di fosforo. Tuttavia, negli estratti della tesi citata che sono stati prodotti dinanzi alla Corte, non vi è alcun elemento che supporti una simile affermazione. In ogni caso, come giustamente sostenuto dalla Commissione, il problema della fattibilità della riduzione degli apporti di nutrienti di origine urbana non dev’essere affrontato nella fase di identificazione delle aree sensibili all’eutrofizzazione.
42
Pertanto, la Commissione ha giustamente rilevato che la baia della Senna è eutrofizzata ai sensi della direttiva 91/271, e che essa avrebbe dovuto essere identificata come area sensibile all’eutrofizzazione.
– La Senna e i suoi affluenti a valle della confluenza con l’Andelle
43
Da tutte le relazioni e dagli studi prodotti dalla Commissione emerge che la Senna, a valle della confluenza con l’Andelle, è interessata da rilevanti proliferazioni fitoplanctoniche.
44
In occasione di tali proliferazioni, «[l]a biomassa fitoplanctonica può (…) consumare più ossigeno di quanto ne produca» e «[i]l decadimento fitoplanctonico produce deficit di ossigeno» (documento «Senna-Valle 2: L’analisi e la gestione ambientali»). La desossigenazione dell’estuario della Senna si traduce in una «zona di anossia quasi completa, che si estende per circa 50 km», la quale «rende l’acqua inadatta a molti usi e a qualsiasi tipo di vita di organismi superiori» e «rappresenta una barriera insuperabile, per quasi sei mesi all’anno, per i pesci migratori, come il salmone o l’anguilla» (studio «Programma scientifico Senna-Valle: L’ossigeno»).
45
I citati fenomeni rappresentano chiaramente un’indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e una degradazione della qualità dell’acqua.
46
La circostanza, sostenuta dal governo francese, secondo cui la rilevante riduzione degli apporti di fosforo ha comportato solo un aumento scarsamente significativo del tasso di ossigeno medio annuale sulla sezione Poses-Honfleur è irrilevante. Infatti, gli apporti di azoto nel frattempo hanno continuato ad aumentare.
47
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha giustamente rilevato che la Senna, a valle della sua confluenza con l’Andelle, è eutrofizzata ai sensi della direttiva 91/271 e che la stessa avrebbe dovuto essere identificata come area sensibile all’eutrofizzazione.
48
Quanto invece ai corsi d’acqua che si gettano nella Senna a valle della sua confluenza con l’Andelle, la Commissione si limita a produrre lo SDAGE Senna-Normandia, secondo cui «i grandi fiumi [del bacino Senna-Normandia] sono interessati da “fioriture improvvise di alghe” in primavera e in estate» e «numerosi piccoli corsi d’acqua sono, in determinati periodi, invasi da vegetali superiori, da alghe filamentose ovvero da diatomee bentoniche», tuttavia essa non indica alcuna circostanza precisa che dimostri il ricorrere del terzo e del quarto criterio della definizione di eutrofizzazione.
49
Pertanto, la Commissione non dimostra che gli affluenti della Senna a valle della sua confluenza con l’Andelle siano eutrofizzati ovvero che possano a breve divenire tali ai sensi della direttiva 91/271.
Sul bacino Artois-Piccardia
– Le acque litoranee del bacino Artois-Piccardia
50
Da tutte le relazioni fornite dalla Commissione risulta che le acque litoranee del bacino Artois-Piccardia sono, per un verso, interessate da un fenomeno di arricchimento delle acque in nutrienti, e sono, per altro verso, interessate praticamente ogni anno da uno sviluppo fitoplanctonico rilevante (relazioni dell’IFREMER e dell’Agence de l’Eau Artois-Picardie del dicembre 1997 e dell’ottobre 1999, aventi ad oggetto il controllo regionale sui nutrienti sul litorale Nord-Pas-de-Calais/Picardie, nonché relazione IFREMER del 2001).
51
Nelle acque litoranee dell’Artois-Piccardia, vi è «un ciclo stagionale di nutrienti (essenzialmente nitrato, fosfato e silicato) che si pone in stretto rapporto con il ciclo di sviluppo delle principali specie fitoplanctoniche» (relazione IFREMER del 2001). Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, il rapporto di causa ad effetto tra l’arricchimento in nutrienti delle acque del litorale Artois-Piccardia e la rilevata produzione fitoplanctonica dev’essere ritenuto provato alla luce dei dati scientifici e tecnici disponibili.
52
Nel bacino Artois-Piccardia «le pressioni industriali e domestiche sono rilevanti (densità di popolazione tre volte maggiore rispetto alla media nazionale)» (documento dell’Agence de l’Eau Artois-Picardie). Si deve quindi concludere che gli scarichi di acque reflue urbane contribuiscono significativamente all’eutrofizzazione delle acque del bacino in oggetto, segnatamente delle sue acque litoranee, il che peraltro non è contestato dal governo francese.
53
Tutto il litorale dell’Artois-Piccardia, ivi comprese Dunkerque, Boulogne-sur-Mer e Calais, è interessato praticamente ogni anno, in aprile-maggio, dalla proliferazione di fitoplancton Phaeocystis, il quale «rappresenta (…) un evento ecologico rilevante», che si traduce in un «cambiamento del colore dell’acqua, in un odore a volte nauseabondo sulla costa», nel corso del quale «l’acqua diventa vischiosa e può essere all’origine di fenomeni impressionanti di schiuma (foaming) sul litorale» (relazione IFREMER del 2001).
54
Oltretutto, la baia della Somme è interessata da un fenomeno di deossigenazione connesso all’eutrofizzazione (relazione IFREMER del 2001). Secondo uno studio del 1990, citato dall’IFREMER, è assai verosimile che taluni casi rilevati di mortalità siano conseguenti al sovraccarico organico dell’acqua, che conduce in via episodica a casi di anossia dell’ambiente. Secondo l’IFREMER, è stato già rilevato in altre aree del mare del Nord che efflorescenze di Phaeocystis simili a quelle che interessano le acque litoranee dell’Artois-Piccardia possono avere conseguenze drammatiche sulla struttura e sul funzionamento degli ecosistemi bentonici e pelagici. È vero che il governo francese sostiene che, secondo una relazione dell’IFREMER, portata all’attenzione dell’Agence de l’Eau Artois-Picardie, nessun fenomeno di mortalità di molluschi o di pesci può essere associato al fenomeno dell’inflorescenza di Phaeocystis nella baia della Somme, tuttavia esso non produce tale documento.
55
Una modificazione della struttura della comunità fitoplanctonica nel senso dell’aumento della presenza di una specie, quale la Phaeocystis, che, benché non tossica, nondimeno è nociva, rappresenta un’indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua, e ciò non solo nella baia della Somme, bensì in tutto il litorale dell’Artois-Piccardia.
56
Le modificazioni del colore, dell’odore e della consistenza dell’acqua, con evidenti conseguenze negative sulle attività turistiche e con verosimili effetti nefasti sulle attività di pesca, rappresentano una degradazione della qualità dell’acqua.
57
In tali circostanze, la Commissione ha giustamente rilevato che tutte le acque del litorale dell’Artois-Piccardia sono eutrofizzate ai sensi della direttiva 91/271 e che esse avrebbero dovuto essere identificate come area sensibile all’eutrofizzazione.
– Le acque continentali del bacino dell’Artois-Piccardia (la rete idrografica tra l’Aa canalizzata/Escaut, da un lato, e la frontiera belga, dall’altro, la Scarpe a valle di Arras, il canale di Lens a valle di Lens e la Somme nel suo insieme)
58
A sostegno del suo ricorso, la Commissione fornisce vari documenti provenienti dall’Agence de l’Eau Artois-Picardie. Da essi emerge che «[i]l miglioramento della qualità generale dell’acqua osservato in questi ultimi anni, associato ad un forte carico di azoto, ma soprattutto di fosforo, favorisce lo sviluppo di vegetali, siano essi fitoplancton, alghe filamentose ovvero macrofiti (lenti di palude, ninfee, …)», che «[t]ali proliferazioni vegetali sono all’origine di vari effetti nocivi, tra cui i più frequenti sono la colorazione delle acque, la presenza di odori, un ostacolo allo scolo delle acque e soprattutto casi di mortalità in massa dei pesci per asfissia», e che «la presenza di vegetali in eccesso comporta effetti nocivi: danni estetici, odori, blocco dei filtri nel corso della produzione di acqua potabile».
59
Emerge inoltre che i corsi d’acqua del bacino Artois-Piccardia sono sfavoriti rispetto a quelli di altre regioni, in quanto, da un lato, «le pressioni industriali e domestiche sono maggiori (densità di popolazione tre volte maggiore rispetto alla media nazionale)» e, d’altro lato, «i deflussi dei corsi d’acqua sono troppo deboli per il drenaggio di tutto l’inquinamento prodotto» e «[la loro] velocità di deflusso (…) è debole: scarsa ossigenazione, fondali interrati, mancanza di riproduzione dei pesci e diminuzione della ricchezza faunistica».
60
Il governo francese sostiene, tuttavia, che nei corsi d’acqua del bacino Artois-Piccardia non è stato rilevato alcun impatto sul deflusso delle acque, né alcun danno alla fauna o alla flora acquatiche, e segnatamente al popolamento piscicolo. Esso sostiene che i documenti citati dalla Commissione sono destinati al grande pubblico, sono redatti a fini divulgativi e non operano pertanto le distinzioni auspicabili, cosicché essi non potrebbero essere assunti a prova delle affermazioni della Commissione.
61
A tal proposito è necessario rilevare che, se uno dei documenti indicati ai punti 58 e 59 della presente sentenza precisa che gli stagni dell’alta Somme e i canali del delta dell’Aa sono interessati da eutrofizzazione, esso definisce questo termine come «un arricchimento in sostanze nutrienti (…) che può portare a proliferazioni vegetali», cosicché da tale documento non è dato comprendere se, per le acque in esame, ricorrano altresì il terzo e il quarto criterio dell’eutrofizzazione.
62
Quanto agli altri documenti, essi non consentono di stabilire quale fiume ovvero quale canale sia interessato dall’eutrofizzazione, ovvero lo possa essere in futuro. Oltretutto, tali documenti non sempre distinguono le conseguenze specifiche dell’eventuale eutrofizzazione della rete idrografica dalle conseguenze dell’inquinamento in generale, che non si limitano agli apporti di nutrienti.
63
Quanto alla relazione ERM del 1999, citata nella lettera di diffida e nel parere motivato, sulla quale la Commissione sembra essersi principalmente basata per concludere nel senso della mancata identificazione di una parte di tale rete idrografica, è giocoforza rilevare che l’estratto di tale relazione che si riferisce al bacino Artois-Piccardia non è stato fornito alla Corte.
64
Così, alla luce dei documenti che essa ha prodotto, nulla giustifica il fatto che la Commissione abbia incluso nel sua censura taluni corsi d’acqua del bacino Artois-Piccardia e non altri. Peraltro, a sostegno della sua prima censura essa non ha fatto riferimento ad alcuno dei documenti relativi alla rete idrografica di tale bacino che sono stati prodotti dal governo francese nel corso del presente procedimento.
65
Pertanto, la Commissione non dimostra che le acque continentali del bacino Artois-Piccardia, come indicate nel suo ricorso, siano eutrofizzate ovvero che siano probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione, ai sensi della direttiva 91/271.
Sul bacino della Loira-Bretagna
– La baia di Vilaine
66
Dalla relazione IFREMER del 2001 emerge che la baia della Vilaine è la più eutrofizzata tra le coste francesi. Da un lato, essa è il luogo in cui si verificano gravi fenomeni di ipossia, o di anossia, cagionati dallo sviluppo e quindi dalla degradazione batterica di una rilevante biomassa di fitoplancton, che possono produrre una massiva mortalità di pesci e di invertebrati bentonici. D’altro lato, tre punti della baia in oggetto sono stati classificati come potenziali luoghi di proliferazione di macroalghe («maree verdi») e sono stati interessati almeno una volta da tale fenomeno tra il 1997 e il 1999, periodo cui si riferisce lo studio.
67
Il governo francese non contesta che gli apporti di nutrienti, segnatamente di azoto, di origine urbana, trasportati dal fiume Vilaine abbiano un ruolo significativo nell’eutrofizzazione della baia.
68
Esso afferma di aver già classificato il bacino della Vilaine quale area sensibile all’eutrofizzazione, cosicché tutti gli agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 10 000 che scaricano i loro affluenti in tale bacino sono soggetti alle disposizioni della direttiva 91/271. Poiché, da un lato, nessun agglomerato avente un numero di a.e. superiore a 10 000 verserebbe i suoi scarichi direttamente nella baia della Vilaine e poiché, d’altro lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, gli apporti fluviali della Loira non avrebbero alcuna influenza su tale baia, l’identificazione di quest’ultima come area sensibile all’eutrofizzazione sarebbe priva di conseguenze, cosicché il governo francese ritiene di non aver violato gli obblighi ad esso incombenti.
69
A tal proposito, anche supponendo che nessun agglomerato avente un numero di a.e. superiore a 10 000 scarichi direttamente nella baia della Vilaine e che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, gli apporti fluviali della Loira non abbiano alcuna influenza su tale baia, il fatto che il bacino del fiume Vilaine sia già stato identificato come area sensibile all’eutrofizzazione non giustifica il fatto che detta baia non sia stata identificata come tale. Emerge infatti, dall’art. 5, n. 1, della direttiva 91/271, in combinato disposto con l’allegato II, A, lett. A), di quest’ultima, che gli Stati membri sono tenuti a identificare quali aree sensibili tutti i sistemi idrici eutrofizzati.
70
Pertanto, non avendo identificato la baia di Vilaine quale area sensibile all’eutrofizzazione, ai sensi della direttiva 91/271, la Repubblica francese non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti.
– La rada di Lorient
71
Il governo francese non contesta che le acque della rada di Lorient siano ricche in nutrienti.
72
Emerge dalla relazione IFREMER del 2001 che dal 1997 al 1999 due aree della rada di Lorient sono state interessate ogni anno da proliferazioni di macroalghe lungo le spiagge («maree verdi»).
73
La stessa relazione precisa che le maree verdi del litorale bretone, che durano generalmente da maggio ad agosto-settembre, sono cagionate da una rapida proliferazione di alghe verdi del genere Ulva, derivante dall’arricchimento delle acque in nutrienti. Tali alghe opportuniste si staccano facilmente dal loro substrato, vanno quindi alla deriva e finiscono per arenarsi sulle spiagge, che esse ricoprono con uno strato spesso consistente. Le maree verdi rappresentano un notevole impedimento, o addirittura rendono impossibile la pratica delle attività turistiche abituali, quali la balneazione, la pesca, le passeggiate lungo la costa, ecc. I comuni sono tenuti a raccogliere le alghe per consentire un’attività turistica.
74
Come sottolineato al punto 23 di questa sentenza, una tale proliferazione di macroalghe rappresenta un’indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua. Date le loro conseguenze negative, segnatamente sulle attività turistiche, le maree verdi rappresentano del pari un degrado della qualità dell’acqua.
75
Il governo francese afferma, comunque, che la quota di origine urbana dei flussi primaverili ed estivi di azoto è pari solamente al 9,8%, cosicché gli scarichi di acque reflue urbane non risultano essere significativi. Esso afferma che la Commissione ha ammesso, nel suo parere motivato, che i flussi di azoto di origine urbana nella baia di Saint-Brieuc, che rappresentano l’8,9% del totale, non sono rilevanti e che si deve concludere analogamente per quanto concerne la rada di Lorient.
76
A tal proposito, il fatto che la Commissione abbia ammesso che gli scarichi di origine urbana non contribuiscono in maniera significativa all’eutrofizzazione della rada di Saint-Brieuc è irrilevante per quanto concerne l’identificazione della rada di Lorient come area sensibile, in quanto è pacifico che tali due sistemi idrici sono indipendenti l’uno dall’altro.
77
Dalla relazione ERM del 1999, prodotta dalla Commissione, emerge che gli apporti primaverili ed estivi di nitrati nella rada di Lorient, cioè nel periodo di proliferazione delle alghe verdi, sono per il 9,8% di origine urbana, il che rappresenta una quantità pari a 374 tonnellate. Di conseguenza, la Commissione è legittimata a concludere che gli scarichi di acque reflue urbane contribuiscono significativamente all’eutrofizzazione delle acque della rada di Lorient.
78
La Commissione ha quindi correttamente rilevato che la rada di Lorient è eutrofizzata ai sensi della direttiva 91/271, e che la stessa avrebbe dovuto essere identificata come area sensibile all’eutrofizzazione.
– L’estuario dell’Elorn, il golfo di Morbihan, la baia di Douarnenez e la baia di Concarneau
79
Il governo francese non contesta l’arricchimento in nutrienti di tali sistemi idrici.
80
Dalla relazione IFREMER del 2001 risulta che dal 1997 al 1999, periodo cui si riferisce lo studio, le aree di cui trattasi sono state interessate ogni anno da maree verdi. Il governo francese ammette peraltro la sussistenza e l’importanza del fenomeno nella baia di Concarneau.
81
Per i motivi esposti ai punti 73 e 74 della presente sentenza, la Commissione dimostra dunque lo stato di eutrofizzazione dell’estuario dell’Elorn, del golfo di Morbihan e delle baie di Douarnenez e di Concarneau.
82
Il governo francese sostiene, tuttavia, che gli apporti di nutrienti di origine urbana non contribuiscono in maniera significativa all’eutrofizzazione di tali sistemi idrici, cosicché non vi sarebbe necessità di identificarli come aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271.
83
A tal proposito, è pacifico che l’origine dell’inquinamento azotato è principalmente agricola.
84
Tuttavia, quanto all’estuario dell’Elorn, la Commissione e il governo francese concordano sul fatto che gli apporti primaverili ed estivi di nitrati, ossia nel periodo di proliferazione delle alghe verdi, sono per il 21% di origine urbana, cifra questa fornita dalla relazione ERM del 1999.
85
Quanto alle baie di Douarnenez e di Concarneau, la quota di origine urbana degli apporti primaverili ed estivi di nitrati è, secondo la medesima relazione, rispettivamente pari al 23% e al 32%. Dopo aver precisato nella sua risposta al parere motivato che, secondo uno studio del Bureau d’études Saunier dell’agosto 1993 (in prosieguo: lo «studio Saunier»), tale quota era rispettivamente pari al 22% e al 34%, il governo francese ha sostenuto nel suo controricorso che l’alimentazione in azoto e in fosforo è di origine agricola per il 90% nella baia di Douarnenez, basandosi su uno studio CEVA-IFREMER per il polo d’analisi dell’acqua. È tuttavia giocoforza rilevare che esso non fornisce tale studio. Quanto alla baia di Concarneau, il governo francese precisa che vari studi e campagne di rilevamento (IFREMER, Ceva, DDE, In vivo) hanno consentito di stimare gli apporti in nutrienti nella baia come pari a circa 500 tonnellate annue, di cui solamente 6,5 tonnellate (ossia l’1,3%) provenienti dall’impianto di depurazione di Concarneau. Tuttavia, ancora una volta, esso non produce tali studi e tali relazioni. Pertanto, è necessario basarsi, ai fini dell’analisi, sulle percentuali risultanti dalla relazione ERM del 1999, prodotta dalla Commissione.
86
Quanto al golfo di Morbihan, il governo francese sostiene che, alla luce dello studio Saunier, da esso prodotto, gli apporti primaverili ed estivi di nitrati sono di origine urbana solo per un 10%. Tuttavia, l’esame di tale studio non permette di confermare tale cifra, cosicché è necessario del pari accogliere la percentuale del 21%, che risulta dalla relazione ERM del 1999. In ogni caso, va rilevato che lo studio Saunier porta la data del 1993, cosicché la relazione ERM del 1999 fornisce un bilancio più recente della condizione delle acque litoranee francesi.
87
La Commissione giustamente rileva che gli apporti di origine urbana, che rappresentano una percentuale variabile dal 21% al 32% del totale degli apporti azotati nel corso del periodo di proliferazione delle alghe ovvero di altre forme superiori di vita vegetale, risultano essere significativi nell’apparizione, nello sviluppo o nel mantenimento di una situazione di eutrofizzazione delle acque recettrici di cui trattasi.
88
Date queste premesse, la Commissione ha correttamente rilevato che l’estuario dell’Elorn, il golfo di Morbihan, la baia di Douarnenez e la baia di Concarneau sono eutrofizzate ai sensi della direttiva 91/271 e che esse avrebbero dovuto essere identificate come aree sensibili all’eutrofizzazione.
– La Sèvre niortaise
89
Nella sua replica la Commissione ha rinunciato alla sua prima censura relativa a tale area.
Sul bacino Rodano-Mediterraneo-Corsica
– Il Vistre
90
La Commissione afferma che il fiume Vistre è eutrofizzato a valle di Nîmes, e che esso avrebbe dovuto essere identificato come area sensibile all’eutrofizzazione.
91
Il governo francese riconosce la fondatezza di tale censura e precisa che il problema specifico del Vistre, legato solamente agli scarichi dell’agglomerato di Nîmes, sarà risolto mediante il collegamento di tutto l’agglomerato, entro il 31 dicembre 2005, all’impianto di depurazione di Nîmes-ovest, che verrà nel frattempo ampliato.
92
Pertanto, le autorità francesi avrebbero dovuto identificare il Vistre a valle di Nîmes come area sensibile all’eutrofizzazione.
– Lo stagno di Thau
93
È pacifico che le acque dello stagno di Thau sono arricchite di nutrienti. Peraltro, come risulta dalla relazione IFREMER del 2001, «l’eutrofizzazione degli ecosistemi mediterranei non ha come origine principale l’agricoltura, bensì gli scarichi di origine urbana», il che non è contestato dal governo francese con riferimento allo stagno di Thau.
94
Secondo la stessa relazione, la stagno di Thau è interessato da rilevanti fenomeni anossici, chiamati «malaïgues», che sono «scatenati verosimilmente da una degradazione delle alghe, abbondanti nei bordi, accelerata da alte temperature», e che rendono tossiche le acque per gli animali e i vegetali che vi si trovano. Simili fenomeni si sono verificati nel 1975, nel 1982, nel 1983, nel 1987, nel 1990 e nel 1997.
95
In base a uno studio dell’IFREMER del 1998, dal titolo «La crisi anossica del bacino di Thau dell’estate 1997» (in prosieguo: la «relazione IFREMER del 1998»), nonché in base al Bulletin du réseau du suivi lagunaire pour l’année 2000, pubblicato dall’IFREMER e dalla regione Languedoc-Roussillon, il governo francese osserva comunque che lo stato trofico dello stagno di Thau è nettamente migliorato a partire dagli anni ‘70. Le crisi anossiche rilevate durante questi ultimi vent’anni non avrebbero più ad origine le proliferazioni vegetali cagionate dall’eutrofizzazione dello stagno, bensì una gestione ancora imperfetta delle scorte di sostanze organiche, viventi e detritiche,prodotte, in particolare, dall’attività di molluschicoltura, assai sviluppata nello stagno di Thau.
96
In tal senso, emerge dallo studio IFREMER del 1998 che, in seguito alle attività di regolazione attuate sul suo perimetro a partire dagli anni ‘70 al fine di ridurre gli apporti di nutrienti di origine antrofica, «si può ritenere che il bacino di Thau non sia più eutrofizzato».
97
Infatti, secondo lo studio citato, se è vero che le acque dello stagno di Thau sono interessate da una produzione fitoplanctonica rilevante, le specie di fitoplancton riscontrate non sono tossiche e permettono la molluschicoltura, principalmente di ostriche a tassi di crescita elevati. La quantità di materie azotate estratte con la raccolta (cozze, ostriche, ecc.) rappresenta peraltro più del 60% degli apporti del bacino. Ciò premesso, le acque dello stagno di Thau non sono attualmente interessate da indesiderate perturbazioni dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua.
98
Tuttavia, lo studio IFREMER del 1998 sottolinea il rischio che le acque dello stagno di Thau possano essere interessate dalla «malaïgue», fenomeno che si traduce in un’anossia delle acque, nella produzione di solfuri e nella morte di tutti gli esseri viventi presenti nelle aree interessate, ivi comprese le ostriche. L’ultimo caso di «malaïgue » risale al 1997. Quando si verifica, tale fenomeno rappresenta, nel contempo, un’indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi presenti nell’acqua e una degradazione della qualità dell’acqua.
99
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, dallo studio IFREMER del 1998 emerge che, ancorché taluni apporti di sostanze organiche provenienti dall’attività di molluschicoltura contribuiscano allo sviluppo delle «malaïgues», quale quella occorsa nel 1997, lo sviluppo di macrofiti sul bordo dello stagno, che deriva dall’arricchimento delle acque in nutrienti, ha un ruolo rilevante nella comparsa di tali fenomeni.
100
Secondo questo stesso studio, non può escludersi per il futuro la comparsa delle «malaïgues », in condizioni meteorologiche eccezionali come quelle che si sono presentate in occasione della crisi del 1997. Sul bordo dello stagno di Thau esiste «un certo numero di potenziali focolai nei settori vicini al punto di deflusso dei principali corsi d’acqua, alimentati, segnatamente, da acque di lagunaggio». Tale circostanza è confermata dal Bulletin du réseau de suivi lagunaire pour l’anneée 2000, secondo cui una parte dello stagno di Thau (l’insenatura dell’Angle) si trova in uno stato intermedio di eutrofizzazione.
101
Pertanto, la Commissione ha giustamente rilevato che lo stagno di Thau è probabilmente esposto a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici, e che esso avrebbe dovuto essere identificato come area sensibile all’eutrofizzazione ai sensi della direttiva 91/271.
102
Secondo lo studio IFREMER del 1998, «[g]li apporti del bacino imbrifero sono (…) necessari al mantenimento della capacità di supporto del bacino di Thau per la molluschicoltura», in quanto «una riduzione della produzione planctonica [avrebbe] come conseguenza probabile una riduzione della produzione di molluschi», il che, chiaramente, non è auspicabile. Tuttavia, l’allegato II, A, lett. a), secondo comma, della direttiva 91/271 prevede la possibilità di modulare il trattamento più rigoroso normalmente applicato alle acque reflue urbane scaricate in una zona sensibile.
103
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la prima censura risulta fondata per quanto riguarda la baia della Senna, la Senna a valle della confluenza con l’Andelle, le acque litoranee del bacino Artois-Piccardia, la baia di Vilaine, la rada di Lorient, l’estuario dell’Elorn, la baia di Douarnenez, la baia di Concarneau, il golfo di Morbihan, il fiume Vistre a valle di Nîmes e lo stagno di Thau.
Sulla seconda censura, basata sull’assenza di trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. superiore a 10 000
104
Dall’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271 risulta che le autorità francesi erano tenute a provvedere affinché, per quanto concerne gli agglomerati aventi un numero di a.e. superiore a 10 000, le acque reflue che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più rigoroso di quello descritto all’art. 4 della stessa direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
105
Alla luce del combinato disposto dell’art. 5, n. 3, e dell’allegato I, B, punto 3, della direttiva 91/271, tale trattamento più rigoroso implica, segnatamente, per quanto concerne gli scarichi nelle aree sensibili all’eutrofizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui alla tabella 2 dello stesso allegato, fatte tuttavia salve le disposizioni di cui all’allegato II, A, lett. a), secondo comma, della citata direttiva.
106
La Commissione afferma innanzi tutto che, in risposta alla lettera di diffida, le autorità francesi, con lettera 12 dicembre 2000, hanno ammesso che, per quanto concerne 130 agglomerati da esse elencati, il trattamento delle acque reflue urbane non era, alla scadenza del 31 dicembre 1998, conforme ai requisiti di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271.
107
Nella sua controreplica, il governo francese precisa che, sui 130 agglomerati contenuti nell’elenco citato, 32 sono ormai conformi ai criteri di cui alla direttiva 91/271, tra cui 10 (Vichy, Aix-en-Provence, Mâcon, Créhange, Saint-Avold, Bailleul, Aurillac, Montauban, Châtillon-sur-Seine e Gray) sono divenuti tali prima dello scadere del termine previsto nel parere motivato.
108
A tale proposito, risulta da costante giurisprudenza che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro, quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 12 giugno 2003, causa C-446/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6053, punto 15).
109
Poiché gli agglomerati di Vichy, Aix-en-Provence, Mâcon, Créhange, Saint-Avold, Bailleul, Aurillac, Montauban, Châtillon-sur-Seine e Gray sono stati resi conformi prima dello scadere del termine stabilito nel parere motivato, la censura non è fondata per quanto li riguarda.
110
Essa risulta invece fondata per quanto riguarda gli altri agglomerati indicati nella lettera delle autorità francesi datata 12 dicembre 2000, ivi compresi quelli che sarebbero stati resi conformi posteriormente allo scadere del termine stabilito nel parere motivato.
111
Inoltre, la Commissione contesta alle autorità francesi di non aver adempiuto agli obblighi ad esse incombenti con riferimento all’agglomerato di Montpellier, che non risulta contenuto nell’elenco allegato alla lettera 12 dicembre 2000.
112
Dalla risposta del governo francese al parere motivato emerge che l’agglomerato di Montpellier scarica le sue acque reflue urbane in un’area sensibile, e che i lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione, nonché la creazione di un emissario in mare saranno conclusi solamente nel 2004. Poiché il governo francese non ha sostenuto dinanzi alla Corte che tali lavori sono stati conclusi prima della data prevista, e comunque prima dello scadere del termine stabilito nel parere motivato, la seconda censura risulta essere fondata anche per quanto riguarda l’agglomerato di Montpellier.
113
Infine, la Commissione afferma che le autorità francesi avrebbero dovuto altresì provvedere a che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. superiore a 10 000 scaricate nelle aree considerate nell’ambito della prima censura, le quali avrebbero dovuto essere identificate come aree sensibili all’eutrofizzazione, fossero oggetto di un trattamento più rigoroso, in applicazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271.
114
In tal senso il governo francese, che non nega che talune acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di a.e. superiore a 10 000 siano scaricate nelle aree di cui al punto 103 della presente sentenza, ovvero nei relativi bacini imbriferi, non ha affermato dinanzi alla Corte, né ha dimostrato a fortori, che alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato tali acque fossero oggetto di un trattamento più rigoroso ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271.
115
Si deve pertanto concludere che, avendo omesso:
–
di identificare come aree sensibili all’eutrofizzazione la baia della Senna, la Senna a valle della confluenza con l’Andelle, le acque litoranee del bacino Artois-Piccardia, la baia della Vilaine, la rada di Lorient, l’estuario dell’Elorn, la baia di Douarnenez, la baia di Concarneau, il golfo di Morbihan, il fiume Vistre a valle di Nîmes e lo stagno di Thau, e
–
di sottoporre a un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati – diversi da Vichy, Aix-en-Provence, Mâcon, Créhange, Saint-Avold, Bailleul, Aurillac, Montauban, Châtillon-sur-Seine e Gray – di cui alla lettera delle autorità francesi 12 dicembre 2000, e dall’agglomerato di Montpellier, nonché gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10 000 nella baia della Senna, nella Senna a valle della confluenza con l’Andelle, nelle acque litoranee del bacino Artois-Piccardia, nella baia della Vilaine, nella rada di Lorient, nell’estuario dell’Elorn, nella baia di Douarnenez, nella baia di Concarneau, nel golfo di Morbihan, nel fiume Vistre a valle di Nîmes e nello stagno di Thau,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, e dell’allegato II della direttiva 91/271. Il ricorso è respinto per il resto.
Sulle spese
116
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna alle spese della Repubblica francese, rimasta soccombente in una parte sostanziale dei suoi motivi, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Avendo omesso:
–
di identificare come aree sensibili all’eutrofizzazione la baia della Senna, la Senna a valle della confluenza con l’Andelle, le acque litoranee del bacino Artois-Piccardia, la baia della Vilaine, la rada di Lorient, l’estuario dell’Elorn, la baia di Douarnenez, la baia di Concarneau, il golfo di Morbihan, il fiume Vistre a valle di Nîmes e lo stagno di Thau, e
–
di sottoporre a un trattamento più rigoroso gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati – diversi da Vichy, Aix-en-Provence, Mâcon, Créhange, Saint-Avold, Bailleul, Aurillac, Montauban, Châtillon-sur-Seine e Gray – di cui alla lettera delle autorità francesi 12 dicembre 2000, e dall’agglomerato di Montpellier, nonché gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10 000 nella baia della Senna, nella Senna a valle della confluenza con l’Andelle, nelle acque litoranee del bacino Artois-Piccardia, nella baia della Vilaine, nella rada di Lorient, nell’estuario dell’Elorn, nella baia di Douarnenez, nella baia di Concarneau, nel golfo di Morbihan, nel fiume Vistre a valle di Nîmes e nello stagno di Thau,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, e dell’allegato II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
Firme