Cass. Sez. III sent.2897 del 28 gennaio 2007
Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Merlo
Alimenti. Obbligo di conservazione

L'obbligo di osservare la disciplina prevista dalla legge a 283-1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l'onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte le fasi di distribuzione degli alimenti

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Alba - Sezione distaccata di Bra, con sentenza del 6 ottobre 2004, affermava la responsabilità penale di Merlo Carlo in ordine al reato di cui:

- all’art. 5, lett. b), legge 30 aprile 1962, n. 283 [per avere, nella qualità di autista dipendente della “Cooperativa Alimentaristi Associati Artigiani. 3°”, eseguito il trasporto di prodotti alimentari deperibili destinati alta vendita (pasta brisè, mozzarelle e crema di yogurt) in cattivo stato di conservazione poiché trasportati con autocarro non refrigerato a temperature ben più elevate di quelle in cui detti prodotti dovevano conservarsi - acc. in Carmagnola, l’11 giugno 2003]

e riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda, concedendo il beneficio della non menzione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Merlo, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione - ha eccepito:

- la non riferibilità del fatto all’imputato, in quanto quegli svolgeva mese mansioni dì autista, chiamato a svolgere la sola attività di trasporto, sicché non era tenuto al “controllo sull’esecuzione del carico”, spettando questo, secondo un preciso organigramma aziendale, al “responsabile della logistica”, al “responsabile del settore fresco”, al “responsabile spedizione merci” e ad alcuni “addetti al controllo uscita merci”;

- la impossibilità di configurare come “negligente” il comportamento dell’imputato, consistito nell’avere omesso di controllare il carico affidatogli per la distribuzione all’acquirente, proprio perché detto controllo non rientrava tra le mansioni affidategli (in quanto attribuito ad altri) e, quindi; non costituiva “azione doverosa”;

- vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, atteso che la valutazione legale di pericolosità del prodotto deve essere fatta in riferimento allo stato effettivo di esso e non alle modalità di conservazione.

 

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

I. L’obbligo di osservare la disciplina prevista dalla legge n. 283/1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l’onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte la fasi di distribuzione degli stessi.

Destinatari delle disposizioni dell’art. 5 della legge n. 283/1962, pertanto, sono tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie.

In proposito, deve ribadirsi l’orientamento già espresso da questa Corte Suprema secondo il quale il concetto dì “destinazione per la vendita”, enunciato dall’art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di frodi alimentari, non consiste soltanto nel possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, bensì anche nel possesso di predetti da vendersi successivamente e cioè, in definitiva, in una relazione dì fatto, tra il soggetto ed il prodotto, caratterizzato semplicemente dal fine della vendita stessa, senza che sia necessario che la merce si trovi in luoghi destinati ai consumatori [vedi Cass.: Sez. III, 1 aprile 2003, n. 15185; Sez. III, 22 giugno 1996, n. 6266; Sez. VI, 4 giugno 1993, n. 5661; Sez. VI, 14 dicembre 1993, n. 11395].

2. Nella fattispecie in esame - caratterizzata dall’esistenza di una temperatura ambientale esterna di 36°C. nel mese di giugno - anche l’autista dell’automezzo non refrigerato aveva dunque il dovere di accertarsi della tipologia dei prodotti alimentari affidati al suo trasporto, si da impedire evidenti pericoli di oggettivo deterioramento di essi. E ciò indipendentemente dall’effettuazione di ulteriori e preliminari controlli demandati ad altri soggetti secondo l’organizzazione dell’azienda distributrice.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 19 dicembre 2001, n. 40, ric. Butti - hanno affermato che, nella previsione di cui all’art. 5, lett. b), della legge n.. 283/1962, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza.

Una volta accertata l’inosservanza di accorgimenti igienico-sanitari riferiti alle modalità di conservazione (alla stregua di norme giuridiche di carattere tecnico ma anche di precetti generalmente condivisi dalla collettività), pertanto, la fattispecie penale si configura senza che sia necessario un previo accertamento sulla commestibilità del prodotto o il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (vedi pure Cass., Sez. III, 21 gennaio 2004, n. 2649, (Gargelli).

4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.