Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Merlo
Alimenti. Obbligo di conservazione
L'obbligo di osservare la disciplina prevista dalla legge a 283-1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l'onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte le fasi di distribuzione degli alimenti
Svolgimento
del
processo
Il Tribunale di Alba - Sezione distaccata di Bra, con sentenza del 6 ottobre 2004, affermava la responsabilità penale di Merlo Carlo in ordine al reato di cui:
-
all’art. 5, lett. b), legge 30
aprile 1962, n. 283 [per avere, nella qualità
di autista
dipendente della “Cooperativa
Alimentaristi Associati Artigiani. 3°”,
eseguito il trasporto
di
prodotti alimentari deperibili destinati alta
vendita (pasta brisè, mozzarelle e crema di
yogurt) in cattivo
stato di conservazione poiché
trasportati con autocarro non
refrigerato
a temperature ben più elevate
di quelle
in cui detti prodotti dovevano conservarsi - acc. in Carmagnola, l’11
giugno 2003]
e riconosciute circostanze attenuanti generiche,
lo condannava alla pena di
euro 300,00
di ammenda, concedendo
il beneficio della non menzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Merlo, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione - ha eccepito:
- la non riferibilità del fatto all’imputato, in quanto quegli svolgeva mese mansioni dì autista, chiamato a svolgere la sola attività di trasporto, sicché non era tenuto al “controllo sull’esecuzione del carico”, spettando questo, secondo un preciso organigramma aziendale, al “responsabile della logistica”, al “responsabile del settore fresco”, al “responsabile spedizione merci” e ad alcuni “addetti al controllo uscita merci”;
-
la impossibilità
di configurare come “negligente”
il comportamento dell’imputato, consistito
nell’avere omesso di controllare il carico affidatogli per la distribuzione
all’acquirente,
proprio perché detto controllo non
rientrava
tra le mansioni affidategli (in quanto
attribuito ad altri) e, quindi; non costituiva “azione
doverosa”;
-
vizio di motivazione circa la sussistenza
del reato, atteso che la valutazione legale di
pericolosità del
prodotto deve essere fatta
in riferimento
allo stato effettivo di esso e non
alle modalità di conservazione.
Motivi
della decisione
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
I. L’obbligo di osservare la disciplina prevista dalla legge n. 283/1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l’onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte la fasi di distribuzione degli stessi.
Destinatari delle disposizioni dell’art. 5 della legge n. 283/1962, pertanto, sono tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie.
In proposito, deve ribadirsi
l’orientamento già espresso da questa Corte Suprema secondo il quale il
concetto dì “destinazione
per la vendita”, enunciato dall’art.
5 della legge
30 aprile 1962, n.
2. Nella fattispecie
in
esame - caratterizzata dall’esistenza di una temperatura ambientale esterna di
3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 19 dicembre 2001, n. 40, ric. Butti - hanno affermato che, nella previsione di cui all’art. 5, lett. b), della legge n.. 283/1962, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza.
Una
volta accertata
l’inosservanza di accorgimenti igienico-sanitari
riferiti alle modalità di conservazione (alla
stregua di norme giuridiche di
carattere tecnico ma anche di precetti generalmente
condivisi dalla collettività),
pertanto, la
fattispecie penale si configura senza
che sia necessario un previo accertamento sulla
commestibilità del prodotto
o il verificarsi di un danno per la salute
del consumatore (vedi pure
Cass., Sez.
III, 21 gennaio 2004, n. 2649, (Gargelli).
4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.