ETICHETTATURA E RINTRACCIABILITA’
A cura del dott. Paolo Cancelli
Analizzando la complessa situazione relativa al sistema dell’etichettatura e rintracciabilità di prodotti naturali destinati a consumatori finali e operatori agricoli si può subito e preliminarmente fornire una definizione. L’ etichettatura in tema di ogm è una procedura di sicurezza comunitaria in materia alimentare che fornisce ai consumatori di alimenti e di mangimi geneticamente modificati, informazioni precise sulla composizione e sulle proprietà organolettiche dei prodotti, al momento della loro immissione sul mercato comunitario. Tutte queste preziose informazioni devono, in maniera chiara risultare evidenti da etichette apposte esternamente sulle confezioni dei prodotti. Il mondo scientifico ha negli ultimi anni lanciato dei preoccupanti allarmi circa la presunta nocività dei prodotti gm per la salute dei cittadini e di tutto il sistema agricolo di filiera. Entra in gioco allora il valore costituzionalmente garantito della tutela della salute (ex art 32 cost.). In questa precisa fattispecie l’etichettatura costituisce una delle più importanti fasi del procedimento di valutazione della sicurezza alimentare attuato dall’Unione Europea.
Un altro valore costituzionalmente garantito è a fondamento della nostra riflessione, il diritto all’informazione. L’esigenza di tutelare il diritto dei consumatori all’informazione è sancito dalla Unione europea all’art. 153 del Trattato. Analizzandolo possiamo affermare che:
• Vengono facilitate le scelte consapevoli ,impedendo che i consumatori siano tratti in inganno. Ciò con particolare riguardo ai metodi di fabbricazione e di produzione (art. 17, 20 e 21 del reg. 1829/2003, art. 4 del reg. 1830/2003)
• Viene aumentata l’informazione su ogni caratteristica o proprietà che rende un alimento o un mangime diverso dalla sua versione tradizionale. Ciò sia per quel che riguarda la composizione e il valore nutrizionale, ma anche in merito all’ uso cui l’alimento è destinato e le conseguenze per la salute di alcuni settori della popolazione. (art. 22 del reg. 1829/2003)
• si desidera ampliare la correttezza delle transazioni fra venditore e compratore limitando i margini di disinformazione tecnica. (art. 17 del reg. 1829/2003).
L’efficacia del sistema di etichettatura, presuppone che siano disponibili in ogni stadio dell’immissione sul mercato del prodotto alimentare geneticamente modificato, informazioni dettagliatissime sui vari step produttivi. Appare necessario dunque un efficace sistema di tracciabilità del prodotto gm .(art. 3, par. 3, reg. n. 1830/2003). I regolamenti CE n. 1829 e 1830 del 2003, evidenziano precise regole in materia di tracciabilità e puntualizzano lo scopo ultimo; quello di facilitare un’adeguata etichettatura. Tracciabilità ed etichettatura appaiono quindi funzionalmente ed inscindibilmente collegate tra loro, in applicazione del principio di precauzione.
L’esigenza di rendere obbligatoria l’etichettatura in tutto il territorio dell’Unione Europea trova riferimento normativo nella direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, che ha abrogato la precedente direttiva 90//20/CE. In particolare la direttiva 2001/18/CE detta principi guida in materia ed obbliga gli Stati membri ad adottare misure per garantire la tracciabilità e l’etichettatura degli organismi geneticamente modificati. Al fine di rendere più efficace il funzionamento interno del mercato, il quadro normativo europeo è stato successivamente armonizzato dai regolamenti CE n. 1829/2003 e 1830/2003, entrambi del 22 settembre 2003, che nello specifico dettano la disciplina in materia di etichettatura (requisiti, misure di attuazione). Detti regolamenti sono entrati in vigore alla data del 18 aprile 2004.
In Italia, l’attività di vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni in materia di etichettatura è esercitata, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 attuativo della direttiva 2001/18/CE:
• dall' autorita' nazionale competente, ovvero dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (art. 2);
• dalle regioni e province autonome;
• dagli enti locali.
Ogni organo effettua la vigilanza secondo le proprie attribuzioni, sulla base di un piano generale, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Detto piano definisce, in particolare, il numero minimo di ispezioni da effettuare, le forme di coordinamento tra le amministrazioni competenti, nonché i criteri e le modalità per l'aggiornamento del piano stesso, da effettuarsi con cadenza annuale.
L'attività di vigilanza è svolta da ispettori iscritti in apposito registro nazionale, designati dalle amministrazioni di appartenenza fra personale con adeguato profilo tecnico-scientifico e nominati con provvedimento dell'autorità nazionale competente. Detti ispettori nell'esercizio dell'attività di vigilanza svolgono funzioni di polizia giudiziaria. Gli organi di vigilanza verificano che, in tutte le fasi dell'immissione sul mercato, l'etichettatura e l'imballaggio degli OGM immessi sul mercato siano conformi alle specifiche disposizioni indicate nelle relative autorizzazioni.
L’omessa o irregolare etichettatura, nei casi in cui è obbligatoria, costituisce violazione di una norma europea (nella specie un regolamento) che, pur contenendo il precetto da osservare, demanda agli Stati membri la determinazione delle sanzioni e delle misure per la loro attuazione (art. 45 Reg. CE n. 1829/2003; art. 11 Reg. CE n. 1830/2003). Le sanzioni previste dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Il d.lgs. n. 224 dell’8 luglio 2004, attuativo della direttiva 2001/18/CE, stabilisce che chiunque effettua l’immissione sul mercato di un o.g.m., senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500 (art. 35, comma 5).