Corte costituzionale ord. n. 135 del 1 luglio 2021
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Liguria -Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per l'anno 2020 - Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2014 [Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico] - Immissione di materiale ittico - Divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura.
Dispositivo: manifesta inammissibilità
ORDINANZA N. 135
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 28 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 4 marzo 2020, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021.
Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 28 febbraio 2020 e depositato il 4 marzo 2020 (reg. ric. n. 31 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020), in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione al regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, all’art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», prospettando che la norma censurata, nel modificare il comma 1 dell’art. 16 della legge della Regione Liguria 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico), ha stabilito che: «[f]atto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 102/19, è vietata l’immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura»;
che la disposizione, consentendo l’introduzione nell’ambiente di specie non autoctone purché sterili, sarebbe in contrasto con l’art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997 che vieta l’immissione in natura di specie e popolazioni non autoctone, salve deroghe rilasciate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica), senza operare alcuna distinzione in relazione alla fertilità o meno dell’esemplare;
che, inoltre, vi sarebbe contrasto anche con il d.lgs. n. 230 del 2017, che vieta il rilascio nell’ambiente di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale; con il regolamento CE n. 708/2007, che prevede procedure e provvedimenti per proteggere gli habitat acquatici dai rischi derivanti dall’impiego di specie alloctone in acquacoltura; con la normativa italiana di attuazione del regolamento CE n. 708/2007 e del regolamento CE n. 1143/2014, che pongono i divieti di introduzione delle specie alloctone; e con il principio di precauzione che trova espressione nella direttiva 92/43/CEE;
che la violazione delle norme sovranazionali e di quelle interne e la mancata considerazione degli effetti, derivanti dall’immissione nei corpi idrici regionali di specie alloctone seppure sterili, sul popolamento ittico originario e sull’ecosistema acquatico comporterebbe la violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost.;
che la Regione Liguria si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, per difetto di motivazione, in relazione al d.lgs. n. 230 del 2017 e al regolamento CE n. 708/2007 e la sua infondatezza in relazione alla violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997, che vieta l’introduzione di specie e popolazioni non autoctone facendo riferimento alla capacità riproduttiva dall’individuo, poiché, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera o-bis), del d.P.R. n. 357 del 1997, la «specie» è un «insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie» e, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera o-ter), dello stesso d.P.R., la «popolazione» coincide con un «insieme di individui della stessa specie, che vivono in una determinata area geografica».
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020) che, nel modificare il comma 1 dell’art. 16 della legge della Regione Liguria 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico), ha vietato l’immissione nei corpi idrici di specie ittiche non autoctone solo se feconde, lasciando inalterata la possibilità di introdurre esemplari sterili, deducendo il contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione alla normativa statale e sovranazionale, richiamata in narrativa, che vieta l’introduzione in natura di specie non autoctone, a prescindere dalla loro fertilità;
che, con sentenza n. 178 del 2020, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, estendendo il sindacato di costituzionalità rispetto all’art. 35, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019), originariamente impugnato e parimenti oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale;
che tale estensione si è resa necessaria poiché, a far data dal 1° gennaio 2020, l’art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 aveva sostituito il testo dell’impugnato art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 con una disposizione sostanzialmente coincidente;
che, infatti, entrambe le disposizioni hanno modificato il comma 1 dell’art. 16 della legge della Regione Liguria n. 8 del 2014, l’art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 stabilendo il divieto di immissione nei corpi idrici di specie ittiche non autoctone (immissione costituita dal rilascio in natura di esemplari attualmente e potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi); e l’art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 aggiungendo l’inciso «[f]atto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)» e ribadendo il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di oggetto, essendo venuta meno, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, la norma impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020), promossa, in riferimento all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione al regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, all’art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2021.