Corte di Giustizia (Prima Sezione) 7 novembre 2019
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia – Dies a quo dei termini di ricorso»
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 novembre 2019 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia – Dies a quo dei termini di ricorso»
Nella causa C‑280/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), con decisione del 21 marzo 2018, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2018, nel procedimento
Alain Flausch,
Andrea Bosco,
Estienne Roger Jean Pierre Albrespy,
Somateio «Syndesmos Iiton»,
Somateio «Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis»,
Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ»
contro
Ypourgos Perivallontos kai Energeias,
Ypourgos Oikonomikon,
Ypourgos Tourismou,
Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis,
con l’intervento di:
105 Anonimi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da J.‑C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 marzo 2019,
considerate le osservazioni presentate:
– per A. Flausch, A. Bosco, E.R.J.P. Albrespy, il Somateio «Syndesmos Iiton», il Somateio «Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis» e il Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ», da G. Dellis e A. Chasapopoulos, dikigoroi;
– per 105 Anonimi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton, da G. Giannakourou e D. Valasis, dikigoroi;
– per il governo ellenico, da K. Georgiadis, G. Karipsiadis, A. Banos e G. Papadaki, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da G. Gattinara, M. Noll‑Ehlers, M. Konstantinidis e M. Patakia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 maggio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 e 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva VIA»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, i sigg. Alain Flausch, Andrea Bosco e Estienne Roger Jean Pierre Albrespy nonché il Somateio «Syndesmos Iiton», il Somateio «Elliniko Diktyo – Filoi tis Fysis» e il Somateio «Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agrias Zois – SPPAZ» e, dall’altro, l’Ypourgos Perivallontos kai Energeias (Ministro dell’Ambiente e dell’Energia, Grecia), l’Ypourgos Oikonomikon (Ministro dell’Economia, Grecia), l’Ypourgos Tourismou (Ministro del Turismo, Grecia) e l’Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis (Ministro degli Affari marittimi, Grecia) in merito alla legittimità degli atti recanti autorizzazione della costruzione di un complesso turistico sull’isola di Io (Grecia).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 7 e 16 della direttiva VIA enunciano quanto segue:
«(7) L’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente dovrebbe essere concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull’ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto.
(...)
(16) L’effettiva partecipazione del pubblico all’adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate».
4 L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
d) “pubblico”: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
e) “pubblico interessato”: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;
(...)».
5 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti dall’articolo 4».
6 Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico al processo decisionale, l’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva VIA è così formulato:
«2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;
e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale [(GU 2003, L 41, pag. 26)], alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all’articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica)».
7 Per quanto riguarda la decisione relativa al progetto, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva VIA prevede quanto segue:
«Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure (...)».
8 Per quanto riguarda i ricorsi, l’articolo 11 di tale direttiva così recita:
«1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. (...)».
Diritto ellenico
9 L’articolo 1, paragrafo 1, della legge 4014/2011, recante autorizzazione ambientale di opere e attività, regolamentazione di opere abusive in funzione della creazione del bilancio ambientale e altre disposizioni di competenza del Ministero dell’Ambiente, dell’Energia e del Cambiamento climatico (FEK Α’ 209), ripartisce i progetti del settore pubblico e del settore privato in due categorie (A e B) in funzione del loro impatto sull’ambiente. La prima categoria (A) include le opere e le attività che possono incidere in modo rilevante sull’ambiente e per le quali è necessaria una valutazione dell’impatto ambientale (in prosieguo: la «VIA») al fine di imporre prescrizioni e restrizioni particolari, volte a tutelare l’ambiente. La seconda categoria (B) comprende progetti con un minore impatto ambientale.
10 Gli articoli 3, 4 e 19 della legge 4014/2011 disciplinano la partecipazione del pubblico. Conformemente all’articolo 12 della stessa, le diverse autorizzazioni sono raggruppate in una decisione di approvazione delle prescrizioni ambientali (in prosieguo: la «DAPA»).
11 L’articolo 30, paragrafo 9, della legge 4014/2011 contiene una disposizione transitoria che prevede che, fino all’introduzione di un registro elettronico ambientale, restano valide le disposizioni fino a quel momento in vigore riguardanti la consultazione degli interessati e la procedura di partecipazione del pubblico nell’ambito di un’autorizzazione ambientale. In forza di tali disposizioni, detta procedura è avviata mediante l’affissione nei locali dell’amministrazione della regione interessata e la pubblicazione sulla stampa locale di una comunicazione delle informazioni relative al progetto nonché di un invito a che ogni interessato prenda conoscenza della VIA e si esprima in merito ad essa.
12 Conformemente all’articolo 19 bis della legge 4014/2011, la DAPA deve essere pubblicata su Internet entro il mese successivo alla sua adozione. Il mancato rispetto di tale termine comporta la nullità dell’approvazione. La pubblicazione della DAPA sull’apposito sito equivale a una pubblicazione prescritta dalla legge e fa nascere la presunzione che ogni interessato ne abbia conoscenza in modo tale da poter esercitare un ricorso di annullamento o qualsiasi altro rimedio giuridico.
13 In forza dell’articolo 46 del decreto presidenziale 18/1989, recante codificazione delle disposizioni di legge per il Consiglio di Stato (FEK A’ 8), il ricorso di annullamento è proposto, salvo disposizione contraria, entro un termine di 60 giorni (90 giorni per i non residenti) a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato o dalla sua pubblicazione, quando quest’ultima è imposta dalla legge, o, ancora, dalla data in cui il ricorrente è venuto pienamente a conoscenza dell’atto. Ai sensi di tale disposizione, come interpretata da una giurisprudenza costante, quando la legge impone che un atto amministrativo individuale sia pubblicato secondo modalità specifiche, il termine impartito per proporre un ricorso di annullamento di tale atto, per quanto riguarda gli interessati, decorre dalla notifica dell’atto o dalla data in cui essi sono venuti a conoscenza del suo contenuto e, per quanto riguarda i terzi interessati, dalla pubblicazione di detto atto.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 Il procedimento principale ruota intorno al progetto di creazione di un complesso turistico sull’isola di Io. L’isola, che si trova nell’arcipelago delle Cicladi e fa parte della regione amministrativa dell’Egeo meridionale (Grecia), copre una superficie di circa 100 km², sui quali risiedono stabilmente circa 2 000 abitanti.
15 Il progetto contestato prevede la costruzione di un albergo, di uno stabilimento termale, di altri alloggi, di opere di supporto come una centrale di dissalazione, installazioni portuali, spiagge artificiali, un ponte che collega un isolotto alla terraferma, una rete stradale e altre infrastrutture. La sua area è una particella avente una superficie di circa 27 ettari, occupata per più di 18 ettari da costruzioni. Esso comprende un’occupazione del litorale, della spiaggia e dello spazio marittimo.
16 Conformemente alla normativa ellenica applicabile alle opere rientranti nella categoria del progetto di cui trattasi nel procedimento principale, vale a dire la categoria A, è stata realizzata una VIA.
17 Il 2 agosto 2013 un invito a tutte le persone interessate a partecipare alla VIA è stato pubblicato nel giornale locale di Siro (Koini Gnomi) nonché negli uffici della regione Egeo meridionale, situati sull’isola di Siro (Grecia), distante da Io 55 miglia nautiche. Sempre a Siro è stato conservato il fascicolo della VIA e doveva tenersi la consultazione.
18 Dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che il collegamento tra Io e Siro non è quotidiano, dura diverse ore a causa della mancanza di navi ad alta velocità su tale tratta e il suo costo non è trascurabile.
19 L’8 agosto 2014 il ministro dell’Ambiente e dell’Energia e il ministro del Turismo hanno adottato la DAPA recante approvazione del progetto di creazione del complesso turistico sull’isola di Io e delle prescrizioni ambientali ad esso applicabili.
20 Tale decisione è stata pubblicata l’11 agosto 2014 sul portale di affissione Diavgeia nonché l’8 settembre 2014 sul sito internet www.aepo.ypeka.gr del Ministero dell’Ambiente (in prosieguo: il «sito Internet del Ministero dell’Ambiente»), di cui all’articolo 19 bis della legge 4014/2011.
21 Dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti nel procedimento principale, ossia tre persone fisiche proprietarie di immobili sull’isola di Io ma residenti rispettivamente in Belgio, in Italia e in Francia, nonché tre associazioni, hanno impugnato la DAPA dell’8 agosto 2014 con un ricorso proposto soltanto il 19 febbraio 2016.
22 Questi ultimi affermano di aver preso conoscenza della DAPA dell’8 agosto 2014 soltanto il 22 dicembre 2015, data in cui essi hanno potuto constatare l’inizio di lavori di ristrutturazione del sito.
23 La 105 Anonimi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton, società beneficiaria delle approvazioni e delle autorizzazioni relative al progetto, è intervenuta nella controversia e ha eccepito la tardività del ricorso.
24 In tali circostanze il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 6 e 11 della direttiva [2011/92], interpretati in combinato disposto con le norme di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, possano essere interpretati nel senso che siano compatibili con le disposizioni di diritto interno, quali esposte nei punti 8, 9 e 10 [dell’ordinanza di rinvio], nelle quali è previsto che le procedure che anticipano l’adozione della decisione di approvazione delle prescrizioni ambientali per (...) opere e (...) attività che hanno effetti significativi sull’ambiente (pubblicazione degli studi di impatto ambientale, informazione e partecipazione del pubblico alla consultazione) vengono attivate e gestite principalmente dalla più ampia unità amministrativa della regione e non dal comune interessato;
2) Se gli articoli 6 e 11 della direttiva [2011/92], interpretati in combinato disposto con le norme di cui all’articolo 47 della [Carta dei diritti fondamentali], possano essere interpretati nel senso che essi siano compatibili con il sistema giuridico nazionale, quale esposto ai medesimi punti, il quale prevede in definitiva che la pubblicazione delle decisioni di approvazione delle condizioni ambientali per (...) opere e (...) attività che hanno effetti significativi sull’ambiente, con pubblicazione delle stesse su apposito sito Internet, costituisce presunzione di piena conoscenza per ogni interessato al fine di esercitare l’azione legale prevista dalla legislazione in vigore (ricorso di annullamento dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias [Consiglio di Stato]) entro il termine di sessanta giorni, tenuto conto delle disposizioni legislative sulla pubblicazione degli studi di impatto ambientale, l’informazione e la partecipazione del pubblico alla procedura di approvazione delle prescrizioni ambientali [di siffatte] opere e attività (...), le quali pongono al centro di queste procedure la più ampia unità amministrativa della Regione e non il comune interessato».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 della direttiva VIA debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può condurre le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un progetto al livello della sede dell’autorità amministrativa regionale competente, e non al livello dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto.
26 Occorre rilevare, a tale riguardo, che l’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva VIA riserva espressamente agli Stati membri il compito di determinare le modalità dettagliate sia di informazione del pubblico sia di consultazione del pubblico interessato.
27 In tali circostanze, in assenza di norme stabilite dal diritto dell’Unione, riguardanti le modalità procedurali secondo le quali gli Stati membri devono adempiere ai propri obblighi in materia di informazione e di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale, spetta, secondo una costante giurisprudenza, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare tali modalità in forza del principio dell’autonomia procedurale, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza del 20 ottobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, punto 29).
28 Occorre subito dissipare ogni dubbio quanto al rispetto della condizione relativa al principio di equivalenza in una situazione di richiesta di autorizzazione ambientale come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Infatti, e fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta, né peraltro è stato asserito, che situazioni analoghe siano disciplinate da modalità procedurali nazionali più favorevoli di quelle previste per l’attuazione della direttiva VIA e applicate nel procedimento principale.
29 Per quanto riguarda il principio di effettività, per contro, il giudice del rinvio si interroga in relazione a tre aspetti della procedura di cui trattasi nel procedimento principale.
30 Esso menziona, in primo luogo, il modo in cui il pubblico è stato informato dell’esistenza del progetto e della consultazione di cui quest’ultimo doveva essere oggetto.
31 A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva VIA, le opportunità riconosciute al pubblico interessato di partecipare in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale devono essere effettive.
32 Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, qualsiasi comunicazione in materia non è di per sé sufficiente. Infatti, le autorità competenti devono assicurarsi che i canali d’informazione utilizzati possano essere ragionevolmente considerati idonei a raggiungere i membri del pubblico interessato, al fine di dare loro un’adeguata possibilità di essere informati delle attività progettate, del processo decisionale e delle loro possibilità di partecipazione in una fase precoce della procedura.
33 Spetta al giudice del rinvio stabilire se siffatti requisiti siano stati rispettati nella procedura che ha preceduto il procedimento principale.
34 Tuttavia, al fine di fornirgli una risposta utile, si può rilevare che, nei limiti in cui, alla data in cui è stato diffuso l’invito a partecipare a una VIA, la maggior parte degli interessati risiedevano o erano proprietari di un bene immobile sull’isola di Io, un’affissione nei locali della sede amministrativa regionale, situata sull’isola di Siro, anche accompagnata da una pubblicazione in un giornale locale di quest’ultima isola, non sembrerebbe tale da contribuire in modo adeguato all’informazione del pubblico interessato.
35 La valutazione opposta potrebbe derivare unicamente dalla constatazione che il giornale locale in questione era, in quel periodo, ampiamente diffuso e letto sull’isola di Io. In caso contrario, modalità di comunicazione come quelle considerate nel procedimento principale potrebbero essere ritenute sufficienti solo in assenza di altri mezzi di comunicazione più adatti, che avrebbero potuto essere utilizzati dalle autorità competenti senza tuttavia richiedere oneri sproporzionati, come un’affissione in luoghi più frequentati dell’isola di Io o nel luogo stesso di ubicazione del progetto.
36 Poiché la Corte non dispone di informazioni precise riguardo alle modalità di diffusione del giornale locale nell’isola di Io, spetta al giudice del rinvio verificare se, alla luce delle considerazioni enunciate al punto precedente, l’informazione del pubblico interessato sia stata adeguata nel caso della procedura di cui trattasi.
37 Il giudice del rinvio esprime riserve, in secondo luogo, riguardo al luogo in cui il fascicolo contenente le informazioni relative al progetto di cui trattasi nel procedimento principale è stato messo a disposizione del pubblico.
38 A tale riguardo, le condizioni di accesso al fascicolo della procedura di partecipazione devono essere tali da consentire al pubblico interessato di esercitare effettivamente i suoi diritti, il che implica l’accessibilità di detto fascicolo a condizioni agevoli.
39 Le eventuali difficoltà incontrate dal pubblico interessato possono tuttavia essere giustificate dall’esistenza di un onere amministrativo sproporzionato per l’autorità competente.
40 Sebbene spetti al giudice del rinvio stabilire se siffatti requisiti siano stati rispettati nella procedura che ha condotto al procedimento principale, occorre osservare che tale valutazione dovrà tenere conto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 71 e 72 delle sue conclusioni, dell’onere per il pubblico interessato connesso alla traversata tra l’isola di Io e l’isola di Siro nonché delle possibilità che avevano le autorità competenti di consentire, a prezzo di un onere proporzionato, la messa a disposizione del fascicolo sull’isola di Io.
41 I dubbi del giudice del rinvio vertono, in terzo e ultimo luogo, sul modo in cui è stata condotta la consultazione sull’isola di Siro.
42 Occorre ricordare a tale riguardo che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva VIA, le modalità dettagliate della consultazione del pubblico interessato sono determinate dagli Stati membri, poiché tale disposizione menziona soltanto, a titolo di esempio, la consultazione «per iscritto o tramite indagine pubblica».
43 Spetta al giudice del rinvio verificare se il principio di effettività sia stato, a tale riguardo, rispettato nella procedura di cui trattasi nel procedimento principale, valutando il rispetto di requisiti analoghi a quelli menzionati ai punti 38 e 39 della presente sentenza.
44 Occorre, pertanto, rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6 della direttiva VIA deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro conduca le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un progetto al livello della sede dell’autorità amministrativa regionale competente, e non al livello dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto, qualora le modalità concrete seguite non garantiscano il rispetto effettivo dei diritti del pubblico interessato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Sulla seconda questione
45 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, alla luce della risposta fornita alla prima questione, gli articoli 9 e 11 della direttiva VIA debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che l’annuncio dell’approvazione di un progetto su un sito internet specifico faccia decorrere un termine di 60 giorni per la presentazione di un ricorso.
46 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 11 della direttiva VIA, sul quale verte parzialmente tale questione, è stato interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione è circoscritto agli aspetti di una controversia diretti a far valere il diritto del pubblico interessato a partecipare al processo decisionale, conformemente alle norme specifiche enunciate in materia da tale direttiva. Per contro, i ricorsi che si basano su qualsiasi altra norma della suddetta direttiva e, a maggior ragione, su qualsiasi altra normativa, sia dell’Unione sia degli Stati membri, non rientrano in tale articolo (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy, C‑470/16, EU:C:2018:185, punti 36 e 39).
47 Ciò premesso, l’articolo 11 della direttiva VIA trova applicazione in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, persino qualora il ricorso riguardi unicamente la decisione di autorizzazione e non questioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale.
48 Infatti, l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva VIA dispone che gli Stati membri stabiliscono in quale fase le decisioni, gli atti o le omissioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva possono essere contestati.
49 Orbene, da una risposta del governo ellenico a un quesito della Corte in udienza risulta che il diritto ellenico prevede che gli eventuali vizi di partecipazione del pubblico devono essere sollevati nell’ambito del ricorso contro la decisione finale di autorizzazione.
50 Occorre poi rilevare che, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva VIA, l’autorità o le autorità competenti informano il pubblico in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione in base ad adeguate procedure. Tale disposizione, pur prevedendo talune condizioni relative al contenuto dell’annuncio, nulla dice riguardo alla procedura da seguire.
51 Poiché la direttiva VIA non prevede, peraltro, nessuna norma relativa all’avvio e al calcolo dei termini di ricorso, occorre constatare che il legislatore dell’Unione ha inteso riservare tali questioni all’autonomia procedurale degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività menzionati al punto 27 della presente sentenza, e tenendo presente che, nel caso di specie, sembra essere in discussione soltanto il secondo di tali due principi per motivi analoghi a quelli enunciati al punto 28 della presente sentenza.
52 A tale riguardo, occorre dissipare i dubbi del giudice del rinvio rispetto al principio di effettività a proposito di una pubblicazione della decisione su Internet o dell’esistenza di un termine di ricorso, di per sé.
53 Infatti, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva VIA menziona espressamente la via elettronica, se disponibile, come mezzo di comunicazione per informare il pubblico.
54 Quanto ai termini di ricorso, si deve ricordare che la Corte ha riconosciuto la compatibilità con il principio di effettività della fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto a tutela sia dell’interessato sia dell’amministrazione coinvolta, anche se, per definizione, lo spirare di detti termini comporta il rigetto, totale o parziale, dell’azione intentata (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Caterpillar Financial Services, C‑500/16, EU:C:2017:996, punto 42).
55 In particolare, la Corte non considera una difficoltà eccessiva l’imposizione di termini di ricorso che iniziano a decorrere soltanto a partire dalla data alla quale l’interessato sia venuto a conoscenza dell’annuncio o, quantomeno, sarebbe dovuto venirne a conoscenza (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2003, Santex, C‑327/00, EU:C:2003:109, punti 55 e 57; del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, punto 45, nonché dell’8 settembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, punto 96).
56 Per contro, sarebbe incompatibile con il principio di effettività opporre un termine a una persona, se il comportamento delle autorità nazionali, in combinato con l’esistenza del termine, abbia avuto la conseguenza di privarla totalmente della possibilità di far valere i propri diritti dinanzi ai giudici nazionali, vale a dire se le autorità con il loro comportamento siano state all’origine della tardività del ricorso (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2011, Iaia e a., C‑452/09, EU:C:2011:323, punto 21).
57 Infine, dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva VIA risulta che gli Stati membri devono perseguire un obiettivo di ampio accesso alla giustizia quando stabiliscono le norme di procedura in materia di partecipazione del pubblico al processo decisionale (v., in tal senso, sentenze dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, punti 31 e 44, nonché del 17 ottobre 2018, Klohn, C‑167/17, EU:C:2018:833, punto 35).
58 Si può rilevare a tale riguardo che, come risulta dalla risposta alla prima questione, il pubblico interessato deve essere informato riguardo alla procedura di autorizzazione e alle sue possibilità di parteciparvi in maniera adeguata e sufficientemente in anticipo. Ora, se ciò non avviene, i membri del pubblico interessato non possono attendersi di essere informati di una decisione finale di autorizzazione.
59 Ciò è particolarmente vero in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Infatti, il semplice fatto di poter accedere ex post a una decisione di autorizzazione sul sito Internet del Ministero dell’Ambiente non potrebbe essere considerato soddisfacente alla luce del principio di effettività una volta che, in assenza di informazioni sufficienti sull’avvio della procedura di partecipazione del pubblico, nessuno può essere ritenuto informato della pubblicazione della corrispondente decisione finale.
60 Occorre, di conseguenza, rispondere alla seconda questione dichiarando che gli articoli 9 e 11 della direttiva VIA devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall’annuncio di un’autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’articolo 6 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro conduca le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un progetto a livello della sede dell’autorità amministrativa regionale competente, e non al livello dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto, qualora le modalità concrete seguite non garantiscano il rispetto effettivo dei diritti del pubblico interessato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
2) Gli articoli 9 e 11 della direttiva 2011/92 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall’annuncio di un’autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.
Firme