DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2004
che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e
dell'ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
GUCE del 4 marzo 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,
considerando quanto segue:
(1) I comitati scientifici sono stati istituiti con la decisione
97/404/CE della Commissione, del 10 giugno 1997, che
istituisce un comitato scientifico direttivo (1) e con la
decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio
1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della
salute dei consumatori e della sicurezza dei generi
alimentari (2).
(2) Le responsabilità del comitato scientifico direttivo (CSD)
in relazione alla consulenza scientifica in tema di encefalopatia
spongiforme bovina e di encefalopatia spongiforme
trasmissibile sono state trasferite all'Autorità
europea per la sicurezza alimentare (AESA), istituita con
il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
(3).
(3) Sono state trasferite all'AESA anche le responsabilità di
cinque degli otto comitati scientifici istituiti con la decisione
97/579/CE, in particolare le responsabilità del
comitato scientifico dell'alimentazione umana, del comitato
scientifico dell'alimentazione animale, del comitato
scientifico della salute e del benessere degli animali, del
comitato scientifico delle misure veterinarie collegate
con la sanità pubblica e del comitato scientifico delle
piante.
(4) I mandati dei membri dei tre rimanenti comitati scientifici
istituiti con la decisione 97/579/CE della Commissione,
vale a dire il comitato scientifico dei prodotti
cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai
consumatori, il comitato scientifico dei medicinali e dei
dispositivi medici e il comitato scientifico della tossicità,
dell'ecotossicità e dell'ambiente, hanno avuto termine. I
membri di detti comitati restano in carica fino alla loro
sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.
(5) Occorre pertanto sostituire la decisione 97/404/CE della
Commissione e la decisione 97/579/CE della Commissione
ed abrogare tali atti.
(6) Pareri scientifici adeguati e tempestivi sono fondamentali
ai fini delle proposte, delle decisioni e della politica della
Commissione in tema di sicurezza dei consumatori, di
sanità pubblica e di ambiente.
(7) I pareri formulati dai comitati scientifici su questioni
relative alla sicurezza dei consumatori, alla sanità
pubblica e all'ambiente devono basarsi sui principi di
eccellenza, indipendenza e imparzialità, e trasparenza,
quali sviluppati nella comunicazione della Commissione
sulla raccolta e l'utilizzazione dei pareri degli esperti da
parte della Commissione: principi ed orientamenti —
«Una migliore base di conoscenze per delle politiche
migliori» (4).
(8) È fondamentale che i comitati scientifici utilizzino nel
modo migliore le competenze di esperti esterni presenti
nell'UE e al di fuori dei suoi confini, se necessario per
una questione specifica.
(9) È tempo di riorganizzare la struttura consultiva del
comitato scientifico alla luce delle esperienze operative
acquisite, dell'istituzione dell'AESA e delle future
esigenze di pareri scientifici indipendenti da parte della
Commissione. Tale struttura deve possedere la flessibilità
necessaria per consigliare la Commissione riguardo a
questioni appartenenti a settori di competenza consolidati
nonché riguardo a rischi sanitari emergenti e recentemente
identificati e a questioni che esulano dalle
competenze di altri organismi comunitari di valutazione
dei rischi.
(10) La necessità di pareri scientifici indipendenti in ambiti di
responsabilità comunitaria nuovi e consolidati di competenza
del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e
dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori e
del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e
dell'ambiente è destinata probabilmente a crescere.
(11) Il numero di richieste di pareri scientifici del comitato
scientifico dei medicinali e dei dispositivi medici è
troppo esiguo per giustificare il suo sussistere come
comitato distinto. Considerata la potenziale importanza
di questo ambito e segnatamente dei dispositivi medici,
occorre tuttavia mantenere la capacità di fornire pareri
scientifici grazie ad un comitato scientifico appropriato.
(12) Al fine di rafforzare la loro coerenza scientifica, le
sinergie e un approccio multidisciplinare e di minimizzare,
nel contempo, la sovrapposizione di responsabilità,
occorre ridefinire i settori di competenza dei comitati
scientifici e garantire un coordinamento sistematico e
strutturato.
(13) È importante che la Commissione adotti un approccio
proattivo riguardo alla valutazione tempestiva di rischi
emergenti e di altri rischi recentemente identificati,
DECIDE:
Articolo 1
Struttura consultiva e settori di competenza dei comitati
scientifici
1. Sono istituiti i seguenti comitati scientifici:
a) il comitato scientifico dei prodotti di consumo (nel seguito
«CSPC»);
b) il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (nel
seguito «CSRSA»);
c) il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente
identificati (nel seguito «CSRSERI»).
2. I settori di competenza dei comitati scientifici sono stabiliti
nell'allegato I, fatte salve le competenze conferite dalla legislazione
comunitaria ad altri organismi comunitari incaricati
della valutazione dei rischi, come l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.
Articolo 2
Missione
1. La Commissione sollecita un parere scientifico dei comitati
scientifici nei casi previsti dal diritto comunitario. La
Commissione può richiedere il parere dei comitati anche
riguardo a questioni:
a) che presentano un particolare interesse per la sicurezza dei
consumatori, per la sanità pubblica e per l'ambiente;
b) che esulano dal mandato di altri organismi comunitari.
2. Le richieste di un parere scientifico su questioni che non
rientrano nei settori di competenza di un singolo comitato
scientifico o che devono essere considerate da più di un comitato
vanno presentate conformemente al regolamento interno
di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c). Questo si applica
anche alle necessità di chiarimento di richieste di pareri scientifici
conformemente al regolamento interno di cui all'articolo
10, paragrafo 2, lettera b).
3. La Commissione può chiedere ad un comitato scientifico
l'adozione di un parere scientifico entro un determinato
termine.
4. I comitati scientifici attirano l'attenzione della Commissione
su problemi specifici o emergenti di loro competenza, da
essi ritenuti tali da presentare un rischio reale o potenziale per
la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica o per l'ambiente.
La Commissione determina i provvedimenti da adottare,
fra cui, all'occorrenza, una richiesta di parere scientifico in
materia.
5. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3, un comitato
scientifico può richiedere alle parti interessate informazioni
aggiuntive necessarie a completare un parere scientifico.
Un comitato scientifico può fissare un termine per la presentazione
delle informazioni richieste. Se le informazioni richieste
non vengono trasmesse entro tale termine, il comitato in
questione può adottare il proprio parere in base alle informazioni
disponibili.
Articolo 3
Nomina dei membri dei comitati scientifici e dei membri
associati
1. Il CSPC e il CSRSA sono composti ciascuno da non più di
19 membri. I membri sono nominati in base alle loro competenze
e conformemente ad una distribuzione geografica tale da
riflettere la diversità di problemi scientifici e di approcci
esistenti nella Comunità. La Commissione determina il numero
di membri di ogni comitato in funzione delle esigenze.
2. Il CSRSERI è composto da 13 membri. Essi vengono
nominati in base alle loro vaste competenze nel campo della
valutazione dei rischi e conformemente ad una distribuzione
geografica tale da riflettere la diversità di problemi scientifici e
di approcci esistenti nella Comunità.
Per questioni specifiche il CSRSERI può beneficiare del
supporto di un massimo di sei membri associati selezionati in
base alle loro competenze. I membri associati hanno gli stessi
diritti di partecipazione alle discussioni e le stesse responsabilità
dei membri.
3. I membri di ciascun comitato scientifico sono esperti
scientifici in uno o più settori di competenza del comitato
stesso e conoscono collettivamente il più ampio ventaglio
possibile di discipline.
4. La Commissione nomina i membri dei comitati scientifici
a partire da un elenco di candidati idonei compilato dopo la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito
web della Commissione di un invito a manifestare interesse.
5. Nessun membro di un comitato scientifico può essere
nominato a più di uno dei comitati istituiti all'articolo 1, paragrafo
1.
Articolo 4
Costituzione di un elenco di riserva
1. I candidati giudicati idonei al posto in un comitato scientifico
ma non nominati sono invitati a far parte di un elenco di
riserva. L'elenco di riserva può essere utilizzato:
a) dalla Commissione per identificare i candidati idonei a sostituire
i membri in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2;
b) dal CSRSERI per identificare i membri associati in possesso
delle competenze richieste per questioni specifiche;
c) dai comitati scientifici per identificare gli esperti esterni per
i gruppi di lavoro;
2. I membri associati vengono selezionati a partire dall'elenco
di riserva o da elenchi compilati da altri organismi comunitari
mediante procedure aperte di selezione destinate a soddisfare
le prescrizioni di eccellenza e indipendenza.
Articolo 5
Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti
1. Ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un
presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza
semplice dei membri che compongono il comitato. Il
mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni ed è
rinnovabile.
2. La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti
dei comitati scientifici figura nel regolamento interno.
Articolo 6
Coordinamento dei comitati scientifici
I presidenti assistono la Commissione nelle questioni relative al
coordinamento dei tre comitati scientifici conformemente al
regolamento interno di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera
d).
Articolo 7
Mandato
1. La durata del mandato dei membri dei comitati scientifici
è di tre anni. I membri non possono restare in carica per più di
tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro
sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.
I membri che hanno completato tre mandati consecutivi all'interno
di un comitato scientifico possono essere nominati
membri di un altro comitato scientifico.
2. Qualora un membro non partecipi ai lavori di un comitato
scientifico o intenda dimettersi, la Commissione può porre
un termine al suo mandato e nominare un sostituto a partire
dall'elenco di riserva di cui all'articolo 4.
Articolo 8
Gruppi di lavoro e partecipazione di esperti esterni
1. D'intesa con la Commissione, i comitati scientifici
possono invitare esperti esterni specializzati, ritenuti in
possesso delle pertinenti conoscenze scientifiche e delle competenze
necessarie per contribuire alle loro attività.
2. I comitati scientifici possono istituire gruppi di lavoro
specifici con compiti chiaramente definiti. Tali gruppi di lavoro
sono istituiti soprattutto qualora occorra ricorrere ad esperti
esterni per compiere il mandato del comitato. In questi casi il
comitato si avvale delle competenze di questi gruppi di lavoro
per adottare i pareri scientifici.
3. I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del
comitato scientifico che li convoca e a cui essi riferiscono.
4. Qualora una questione interessi più di un comitato scientifico,
viene istituito un gruppo di lavoro comune comprendente
membri dei comitati, membri associati ed esperti esterni.
Articolo 9
Rimborsi e indennità
I membri dei comitati scientifici, i membri associati e gli esperti
esterni hanno diritto ad un'indennità per la partecipazione alle
riunioni dei comitati e per i servizi prestati come relatori per
una questione specifica, come stabilito nell'allegato II.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate dalla
Commissione.
Articolo 10
Regolamento interno
1. I comitati scientifici adottano un regolamento interno
comune di concerto con la Commissione. Il regolamento
interno garantisce che i comitati scientifici eseguano i loro
compiti osservando i principi di eccellenza, indipendenza e
trasparenza e tenendo conto delle richieste legittime di tutela
della riservatezza commerciale.
2. Il regolamento interno stabilisce in particolare:
a) l'elezione del presidente e dei vicepresidenti del comitato
scientifico;
b) le procedure per:
i) il coordinamento e l'attribuzione delle questioni;
ii) l'adozione dei pareri in condizioni normali;
iii) l'adozione dei pareri secondo una procedura scritta accelerata
qualora l'urgenza della questione renda necessaria
una procedura di questo tipo;
c) la designazione del comitato scientifico responsabile delle
questioni che interessano più di un comitato scientifico;
d) le procedure per garantire il coordinamento fra comitati
scientifici, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi
all'armonizzazione della valutazione del rischio;
e) la costituzione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro dei
comitati scientifici;
f) la partecipazione di esperti esterni e, per il CSRSERI, di
membri associati;
g) la nomina di relatori e la descrizione dei loro compiti
riguardo all'elaborazione di progetti di pareri per i comitati
scientifici;
h) il formato e il contenuto dei pareri scientifici e le procedure
volte a garantirne e migliorarne la coerenza;
i) le procedure per identificare, risolvere o chiarire pareri
divergenti tra organismi comunitari e internazionali con
mandati analoghi, compresi lo scambio di informazioni e
l'organizzazione di riunioni congiunte;
j) l'organizzazione di dibattiti con l'industria e altri gruppi di
interesse speciale;
k) le responsabilità e gli obblighi dei membri, dei membri associati
e degli esperti esterni in relazione ai rapporti con gli
autori di petizioni, i gruppi di interesse speciale e altre parti
interessate;
l) la rappresentanza dei comitati scientifici nelle attività
esterne, in particolare in relazione ad altri organismi comunitari
ed internazionali impegnati in attività analoghe.
Articolo 11
Norme di voto
Ogni comitato scientifico delibera a maggioranza dei suoi
membri.
Articolo 12
Adozione di pareri scientifici
I comitati scientifici adottano i loro pareri a maggioranza dei
membri che li compongono.
Articolo 13
Pareri divergenti
1. I comitati scientifici assistono la Commissione nell'identificare
precocemente le divergenze potenziali o effettive fra i
propri pareri scientifici e i pareri scientifici di organismi comunitari
e internazionali con un mandato analogo. Essi assistono
la Commissione nell'evitare, risolvere o chiarire i pareri divergenti.
2. Qualora sia stata identificata una divergenza sostanziale
su questioni scientifiche e l'organismo in questione sia un organismo
comunitario, il comitato scientifico interessato, su
richiesta della Commissione, collabora con detto organismo allo
scopo di risolvere la divergenza o di presentare alla Commissione
un documento comune che chiarisca le questioni scientifiche
controverse e che identifichi le relative incertezze nei dati.
Tale documento è reso pubblico.
Articolo 14
Indipendenza
1. I membri dei comitati scientifici e i membri associati sono
nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le
proprie responsabilità ad un altro membro o a terzi.
2. I membri dei comitati scientifici e i membri associati si
impegnano ad agire indipendentemente da influenze esterne.
A tal fine essi sottoscrivono una dichiarazione con la quale si
impegnano ad agire nel pubblico interesse nonché una dichiarazione
di interessi che indichi l'assenza o l'esistenza di interessi
che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza.
Tali dichiarazioni devono essere effettuate per iscritto ed essere
disponibili al pubblico. I membri dei comitati scientifici presentano
dichiarazioni annue.
3. I membri dei comitati scientifici, i membri associati e gli
esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro dichiarano
ad ogni riunione ogni eventuale interesse specifico che
potrebbe essere ritenuto pregiudizievole alla loro indipendenza
in relazione ai punti all'ordine del giorno.
Articolo 15
Trasparenza
1. Le richieste di pareri, ordini del giorno, verbali e pareri
dei comitati scientifici sono pubblicate senza indugio e nel
rispetto della riservatezza commerciale.
2. I pareri minoritari sono sempre inseriti nei pareri dei
comitati scientifici e sono attribuiti ai membri o ai membri
associati interessati.
3. Il regolamento interno è pubblicato sul sito web della
Commissione.
4. I nominativi dei membri dei comitati scientifici sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Possono
inoltre essere consultati sul sito web della Commissione insieme
ad un breve Curriculum Vitae di ogni membro.
I nominativi dei partecipanti ai gruppi di lavoro vengono
pubblicati insieme al parere a cui hanno contribuito.
5. L'elenco di riserva compilato a partire dall'invito a manifestare
interesse viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso è inoltre consultabile sul sito web della
Commissione.
Articolo 16
Riservatezza
I membri dei comitati scientifici, i membri associati e gli esperti
esterni non diffondono le informazioni acquisite nell'ambito
delle attività dei comitati scientifici o di uno dei gruppi di
lavoro, qualora siano stati avvertiti che si tratta di informazioni
riservate.
Articolo 17
Segretariato dei comitati scientifici della Commissione
1. I comitati scientifici e i loro gruppi di lavoro vengono
convocati dalla Commissione.
2. La Commissione provvede alle funzioni di segretariato
scientifico e amministrativo dei comitati scientifici e dei loro
gruppi di lavoro.
3. Il segretariato è incaricato di fornire il supporto scientifico
e amministrativo necessario ad agevolare l'efficace funzionamento
dei comitati scientifici in conformità al regolamento
interno, segnatamente in relazione alle prescrizioni di eccellenza,
indipendenza e trasparenza.
4. Il segretariato garantisce il coordinamento scientifico e
tecnico delle attività dei comitati scientifici e, all'occorrenza, il
coordinamento delle loro attività con quelle di altri organismi
comunitari e internazionali.
Articolo 18
Sostituzione dei comitati scientifici
I comitati scientifici istituiti dal paragrafo 1 dell'articolo 1 della
presente decisione sostituiscono i comitati scientifici istituiti
con la decisione 97/579/CE secondo le seguenti modalità:
a) il comitato scientifico dei prodotti di consumo sostituisce il
comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti
non alimentari destinati ai consumatori;
b) il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali sostituisce
il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e
dell'ambiente;
c) il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente
identificati sostituisce il comitato scientifico dei medicinali
e dei dispositivi medici.
Articolo 19
Abrogazione
1. Le decisioni 97/404/CE e 97/579/CE sono abrogate.
I tre comitati istituiti con dette decisioni restano tuttavia in
funzione fino all'entrata in funzione dei comitati scientifici istituiti
con la presente decisione.
2. I riferimenti alle decisioni abrogate s'intendono fatti alla
presente decisione; i riferimenti a comitati e sezioni istituiti
dalle decisioni abrogate s'intendono fatti ai comitati istituiti
dalla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Settore di competenza
1. Comitato scientifico dei prodotti di consumo
Formula pareri su questioni riguardanti la sicurezza dei prodotti di consumo (prodotti non alimentari destinati ai
consumatori). Tratta, in particolare, questioni relative alla sicurezza e alle proprietà allergeniche dei prodotti e ingredienti
cosmetici, in relazione al loro impatto sulla salute dei consumatori, dei giocattoli, dei tessili, degli indumenti,
dei prodotti per l'igiene e la cura personali, dei prodotti domestici come i detergenti e dei servizi prestati al consumatore
come i servizi di tatuaggio.
2. Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali
Formula pareri su questioni riguardanti l'analisi della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici, biochimici e
biologici il cui impiego può avere effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente. Tratta, in particolare, questioni
relative ai prodotti chimici nuovi e già esistenti, questioni quali la restrizione e la commercializzazione di sostanze
pericolose, i biocidi, i rifiuti, i contaminanti ambientali, la plastica ed altri materiali utilizzati per le canalizzazioni (ad
esempio nuove sostanze organiche), l'acqua potabile, la qualità dell'aria ambiente e dell'aria all'interno dei locali.
Tratta inoltre questioni relative all'esposizione umana a miscele di prodotti chimici nonché alla sensibilizzazione e
all'identificazione di sostanze che alterano il sistema endocrino.
3. Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati
Formula pareri su questioni riguardanti rischi emergenti o recentemente identificati e su tematiche ampie, complesse
o multidiscipilinari che richiedono una valutazione globale dei rischi per la sicurezza dei consumatori o per la sanità
pubblica e tematiche connesse che non vengono trattate da altri organismi comunitari di valutazione dei rischi.
Tra gli esempi di potenziali ambiti di attività figurano i rischi potenziali associati all'interazione dei fattori di rischio,
gli effetti sinergici, gli effetti cumulativi, la resistenza antimicrobica, le nuove tecnologie come le nano-tecnologie, i
dispositivi medici compresi i dispositivi che utilizzano sostanze di origine animale e/o umana, l'ingegneria dei tessuti,
gli emoderivati, la riduzione della fertilità, i tumori degli organi endocrini, i rischi di natura fisica quali il rumore e i
campi elettromagnetici (derivanti da telefoni cellulari, trasmettitori e ambienti controllati elettronicamente) e le metodologie
per valutare i nuovi rischi.
ALLEGATO II
Indennità
I membri dei comitati scientifici, i membri associati e gli esperti esterni hanno diritto ad un'indennità per la loro partecipazione
alle attività dei comitati scientifici, secondo le seguenti modalità:
Per la partecipazione alle riunioni:
— 300 EUR per un giorno intero di riunione o 150 EUR per mezza giornata di riunione di un comitato scientifico, di
un gruppo di lavoro o di una riunione esterna attinente ai lavori di un comitato scientifico.
Per la partecipazione in qualità di relatore in merito ad una questione che richiede almeno un giorno di preparazione di
un progetto di parere e con l'accordo preliminare scritto della Commissione:
— 300 EUR.
— Se pienamente giustificato e in funzione della disponibilità di bilancio, tale somma può eccezionalmente essere
aumentata a 600 EUR per questioni che comportano un carico di lavoro particolarmente oneroso.
Per questioni particolarmente complesse di natura multidisciplinare può essere nominato più di un relatore.