Cass. Sez. III n. 39404 del 24 settembre 2013 (Ud. 21 mar 2013)
Pres. Lombardi Est. Fiale Ric. Palazzi
Aria.Esercizio di impianto o attività inquinante ed elemento soggettivo del reato
La responsabilità penale posta dalla norma incriminatrice (art. 279, comma 2 d.lgs. 152\06) a carico dei soggetti che esercitano un impianto o un’attività inquinante discende da colpa, intesa in senso ampio, ossia negligenza, imprudenza o imperizia, conseguente non solo a comportamenti commissivi, ma anche ad inosservanza di prescrizioni pure individuali impartite dall’autorità competente nel generale contesto del dovere positivo di adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno ambientale. Si configura, nella materia, un dovere di controllo e di prudente vigilanza di colui che esercita l'impianto, imposto per legge, e soltanto un evento eccezionale del tutto imponderabile ed imprevedibile (non ravvisabile in relazione ad eventi riconducibili ad omissioni negligenti) può costituire causa di esclusione della punibilità.
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