TAR Lombradia (MI) Sez. I n. 605 del 12 marzo 2010
Aria. Limitazioni traffico veicolare e competenze

Ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale sono attribuiti proprio alla competenza del Comandante della Polizia locale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00605/2010 REG.SEN.
N. 01346/2008 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2008, proposto da:
T.F.I. Trasporti e Depositi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Boccini, Raffaella Cattorini, con domicilio eletto presso Raffaella Cattorini in Milano, via Morgantini, 14;

contro

Comune di Samarate, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Seccia, con domicilio eletto presso Cristina Seccia in Milano, p.zza San Babila, 4/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza n. 69 del 12 maggio 2008, con la quale il Comandante della Polizia locale del comune di Samarate ha disposto il divieto di transito dalle ore 20.00 alle ore 6.00 nei giorni feriali e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 nei giorni festivi ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate in alcune vie della località Barlocco.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Samarate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con il presente gravame la ricorrente, che esercita attività di trasporti e depositi nel comune di Samarate, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comandante della Polizia locale ha disposto il divieto di transito dalle ore 20.00 alle ore 6.00 nei giorni feriali e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 nei giorni festivi ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate in alcune vie della località Barlocco.

A sostegno del proprio gravame, la ricorrente deduce l’incompetenza dell’organo amministrativo che ha emesso il provvedimento, il difetto di motivazione, la violazione della normativa sull’inquinamento acustico, l’eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza del 24.2.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è infondato.

Dall’esame della motivazione del provvedimento impugnato risulta che lo stesso è stato emesso nell’ambito del potere di regolamentazione della circolazione stradale, in considerazione della stretta adiacenza della zona residenziale con un’area produttiva, ove la ricorrente esercita la propria attività, per il contemperamento dell’ordinario esercizio delle attività umane con il diritto al riposo dei cittadini. L’amministrazione ha, inteso, infatti, vietare il transito agli autoarticolati nelle ore serali e notturne dei giorni feriali e nei giorni festivi anche in relazione alle caratteristiche delle vie interessate dal provvedimento, particolarmente strette e, perciò, non idonee alla circolazione di tali mezzi, permettendone, comunque, il passaggio nei momenti di ordinario svolgimento dell’attività, in considerazione delle esigenze produttive.

Ad un più approfondito esame della controversia, proprio della fase di merito, risulta, infatti, che tale è la ratio del provvedimento impugnato, risultandone estranee specifiche esigenze di tutela dall’inquinamento acustico.

Di conseguenza, infondate sono tutte le censure dedotte dalla ricorrente, a partire da quella di incompetenza - atteso che, ai sensi del d.lgs. n. 285/1992, i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale sono attribuiti proprio alla competenza del Comandante della Polizia locale - così come quelle relative alla violazione della normativa sull’inquinamento acustico, al difetto di motivazione e all’eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento. Dall’esame della motivazione dell’ordinanza impugnata risulta, infatti, la piena legittimità della stessa.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi, in relazione alle peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione – respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Referendario


L'ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2010