TAR Marche, Sez. I, n. 37, del 9 gennaio 2014
Aria.Illegittimità ordinanza sindacale che vieta l’utilizzo di olio combustibile sia BTZ sia vegetale, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria

E’ illegittima l’ordinanza sindacale con la quale è stato vietato l’utilizzo di olio combustibile sia BTZ sia vegetale per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria del territorio comunale. La disposizione non appare adeguatamente sorretta dall’estrinsecazione delle valutazioni per le quali la misura sia stata ritenuta assolutamente necessaria al perseguimento dell’interesse pubblico che si sia inteso tutelare e per le quali, altresì, si sia ritenuto che l’interesse pubblico in concreto perseguito non possa essere realizzato con l’emanazione di provvedimenti tipici, nell’esercizio degli ordinari poteri di amministrazione attiva. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00037/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00446/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 446 del 2013, proposto da: 
Società Urbinati Gianni & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anselmo Simonelli, con domicilio eletto presso l’avv. Sabrina Giulietti in Ancona, via Cardeto, 3/B;

contro

Comune di Monteprandone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n° 7/2013 prot. n. 8793 del 12 aprile 2013;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteprandone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata l’ordinanza sindacale n° 7/2013, con la quale sono stati adottati provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente del territorio comunale di Monteprandone.

Per resistere al ricorso, si è costituito in giudizio il Comune di Monteprandone, che, con memorie e documenti, ne ha eccepito l’inammissibilità e domandato, comunque, il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza cautelare n° 267/2013, è stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Preliminarmente, dev’essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dell’intimata amministrazione comunale, per omessa impugnazione di delibere regionali concernenti la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente.

L’eccezione è infondata.

Le delibere regionali, richiamate nel preambolo dell’impugnata ordinanza n° 7/2013, non ne costituiscono il presupposto unico ed imprescindibile, essendo la ridetta ordinanza n° 7/2013 stata emanata sulla base di nuove ed autonome valutazioni dell’ente intimato, che l’impugnativa è rivolta a censurare.

L’ordinanza n° 7/2013 non può ritenersi la conseguenza inevitabile delle richiamate delibere regionali, di talchè, non sussistendo un nesso di derivazione immediata, diretta e necessaria, la mancata impugnazione degli atti regionali non determina la carenza di interesse a ricorrere avverso l’ordinanza sindacale impugnata.

Nel merito, il ricorso è fondato nei sensi in appresso precisati.

Sono fondate le doglianze con le quali si lamenta inadeguatezza della motivazione ed eccesso di potere in ordine alla sussistenza, in concreto, dei presupposti delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti.

Le ordinanze contingibili ed urgenti vanno ascritte alla categoria giuridica delle ordinanze di necessità ed urgenza, di natura amministrativa, come sancito dalla giurisprudenza costituzionale, che ne ha escluso la riconducibilità all’esercizio di poteri legislativi, sia per la loro forma che per i loro effetti (Corte Cost., 23 maggio 1961, n° 26; Corte Cost., 20 giugno 1956, n° 8).

Per quanto abilitate in via provvisoria, per far fronte ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica e per finalità di prevenzione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica, a disporre per la situazione di urgenza e necessità, senza che il contenuto del provvedimento sia predeterminato dalla legge, dovendo lo stesso adeguarsi alle circostanze concrete, le ordinanze contingibili ed urgenti non possono disattendere i principi generali dell’ordinamento, tra i quali il principio di separazione dei poteri, che esclude l’esercizio di poteri legislativi, o di poteri spettanti ad altri organi costituzionali, ad opera di autorità amministrative.

Anche l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, pertanto, richiede il rispetto dei precetti costituzionali e del principio di legalità, la cui effettività è garantita quando non siano oltrepassati i limiti che ne assicurano la conformità all’ordinamento, limiti costituiti dalla efficacia definita nel tempo, dalla motivazione adeguata e dalla rispondenza ai principi generali dell’ordinamento.

Presupposto indefettibile dell’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem è la contingibilità, ovverosia l’inidoneità dei mezzi giuridici ordinari a fronteggiare la situazione in relazione alla quale è emanata l’ordinanza.

In coerenza, non può ritenersi legittima un’ordinanza contingibile e urgente emanata per il raggiungimento di un fine di interesse pubblico suscettibile di essere realizzato mediante provvedimenti tipici emanati nell’esercizio di ordinari poteri di amministrazione attiva.

Nel caso di specie, la motivazione concernente il carattere contingibile dell’ordinanza impugnata e le ragioni per le quali i rimedi a carattere ordinario siano stati considerati inidonei a fronteggiare la situazione di fatto, non può ritenersi adeguatamente esplicitata.

Con l’impugnata ordinanza contingibile e urgente, nella parte di interesse per l’odierno ricorrente, da individuarsi nelle disposizioni dettate con riguardo agli impianti ad olio combustibile, il Sindaco ha vietato l’utilizzo di olio combustibile sia BTZ sia vegetale.

Tuttavia, una siffatta disposizione non appare adeguatamente sorretta dall’estrinsecazione delle valutazioni per le quali la ridetta misura sia stata ritenuta assolutamente necessaria al perseguimento dell’interesse pubblico che si sia inteso tutelare e per le quali, altresì, si sia ritenuto che l’interesse pubblico in concreto perseguito non possa essere realizzato con l’emanazione di provvedimenti tipici, nell’esercizio degli ordinari poteri di amministrazione attiva.

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto nei limiti della parte di interesse e nei sensi precisati.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite, per ragioni equitative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)