Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Scalia
Beni Ambientali. Sanatoria
Nel caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, il cosiddetto nulla osta paesaggistico, ovvero il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è necessario per ottenere il predetto titolo abilitativo, ma non spiega "ex se" efficacia estintiva sul reato paesaggistico, in quanto tale efficacia consegue soltanto al rilascio del permesso in sanatoria.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza  pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 07/03/2008
Dott.  ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere  - N. 568
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO  Giovanni - Consigliere - N. 34541/2007
ha pronunciato la seguente:  
SENTENZA
sul ricorso proposto  da:
Scalia Salvatore, n. Catania il 16.7.1939;
avverso la sentenza del  10.4.2007 della Corte d\'appello di Messina;
Udita la relazione fatta in  pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in  persona del S. Procuratore Generale Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per  il rigetto del ricorso. La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La  Corte d\'appello di Messina con sentenza del 10-23 aprile 2007, in parziale  riforma della sentenza emessa in data 11/1/2005 dal Giudice Monocratico del  Tribunale di Messina, appellata da SCALIA Salvatore, ha dichiarato non doversi  procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui al capo B) perché  estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena in mesi quattro di arresto  ed Euro 11.000,00 di ammenda, confermando l\'impugnata sentenza quanto al reato  di cui al capo C), p. e p. dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 per aver  eseguito i lavori di cui al capo A in zona soggetta a vincolo paesaggistico  senza il preventivo nulla osta della Sovrintendenza ai BB.CC.AA..
Avverso  questa pronuncia ricorre per Cassazione l\'imputato con un unico  motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Ha  osservato la Corte d\'appello, confermando l\'accertamento in punto di fatto già  operato dal Tribunale, che l\'opera per cui è intervenuta condanna consiste in un  manufatto ad una elevazione di mq. 45 già adibito a garage scoperto; opera  questa ricadente in zona sottoposta a vincolo ed eseguita in assenza di previo  nulla osta rilasciato dall\'organo amministrativo competente. È vero che  all\'udienza di trattazione del giudizio di secondo grado la difesa ha prodotto  il "nullo osta alla concessione in sanatoria" rilasciato il 6 aprile 2007 dalla  Soprintendenza del competente assessorato della Regione siciliana.
Ma deve  considerarsi che nel caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo il  rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su  immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle  amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso e che il rilascio del  titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del  vincolo. Sicché - come ha correttamente osservato la Corte d\'appello - mentre il  parere favorevole è necessario per il rilascio del titolo abilitativi edilizio,  è solo quest\'ultimo - e non il parere favorevole come tale - a spiegare  efficacia estintiva del reato per la violazione del vincolo.
Nella specie non  era intervenuto il provvedimento concessorio in sanatoria da parte del Comune  con riferimento all\'opera abusivamente realizzata.
3. La difesa dell\'imputato  ha invocato il D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 ter, che prevede  che la perseguibilità penale non si applica - ove l\'autorità amministrativa  competente abbia accertato la compatibilità paesaggistica - ai lavori,  realizzati in assenza o difformità dall\'autorizzazione paesaggistica che non  abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di  quelli legittimamente realizzati. Sicché qualora invece i lavori eseguiti in  assenza o difformità dall\'autorizzazione paesaggistica abbiano creato superfici  utili o volumi, la rilevanza penale dei fatto sussiste comunque.
Nel caso in  esame i giudici di merito hanno accertato, con valutazione in fatto non  censurabile in Cassazione, che la copertura dell\'area precedentemente destinata,  a garage scoperto abbia determinato una nuovo volume sicché la condotta rimane  penalmente rilevante.
Nè rileva - come vorrebbe la difesa del ricorrente - la  pronuncia assolutoria dal reato di cui sub a) (costruzione senza permesso  edilizio) giacché la ragione per cui il Tribunale di Messina ha ritenuto non  necessario il permesso a costruire non è stata certo la mancanza di volume, ma  la natura pertinenziale dell\'opera. 4. Pertanto il ricorso va rigettato con  conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese  processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente  al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo  2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008 
                    



