Cass. Sez. III n. 9921 del 5 marzo 2009 (Ud. 20 gen. 2009)
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Maresca
Beni Ambientali. Vincoli generali

I vincoli generali - riferiti a beni tutelati per legge in virtù di loro caratteristiche oggettive - avevano ed hanno efficacia immediata "fino all\'approvazione dei piani paesaggistici" e tale efficacia non era e non è sospensivamente condizionata a detta approvazione.

UDIENZA 20.01.2009

SENTENZA N. 146

REG. GENERALE n.17748/98


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Aldo FIALE Consigliere
Dott. Margherita MARMO Consigliere
Dott. Santi GAZZARA Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:

MARESCA Raffaele, nato a Marsiglia il 23.2.1936

avverso la sentenza 23.1.1998 della Corte di Appello di Roma

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso

Udito il difensore, Avv.to Antonio Cardinale, il quale ha concluso chiedendo l\'accoglimento del ricorso


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 23.1.1998, confermava la sentenza 9.4.1997 del Pretore di Latina - Sezione distaccata di Fondi, che aveva affermato la responsabilità penale di Maresca Raffaele in ordine al reato di cui:

all\' art. 1 sexies legge n. 431/1985 (per avere realizzato, in un campeggio sito in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta autorizzazione, un manufatto in muratura di mt. 4,80 x 5,80 nonché l\'ampliamento di altro manufatto in muratura per mt. 4,25 x 1,80 - acc. in Sperlonga, il 22.3.1993)

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena

- condizionalmente sospesa - di giorni 20 di arresto e lire 20 milioni di ammenda, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Maresca, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:

- l\'insussistenza del reato, poiché i vincoli ambientali imposti della legge n. 431/1985 non sarebbero immediatamente operativi, in quanto la
loro efficacia dovrebbe ritenersi subordinata al recepimento nel piano paesistico territoriale della Regione;

- la prescrizione del reato, poiché, per le contravvenzioni paesaggistiche, non potrebbero computarsi le sospensioni che gli artt. 44 e 38 della legge n. 47/1985 connettono alla possibilità di presentazione ed all\'effettivo deposito di domanda di condono edilizio.

Tenuto conto della intervenuta presentazione, da parte del ricorrente, di domanda di "condono edilizio" - ex art. 39 della legge n. 724/1994 - questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi dell\' art. 38 della legge n. 47/1985.

Il Comune di Sperlonga ha comunicato:

- che la procedura di condono ex lege n. 724/1994 non è ancora esaurita;

- che il Maresca, inoltre, quale legale rappresentante della s.r.l. "la Califfa", ha presentato un\'ulteriore domanda di condono edilizio, ex lege n. 326/2003, riferita alla "realizzazione di una rampa per l\'abbattimento delle barriere architettoniche ed impianto antincendio ed anche questo secondo procedimento amministrativo non risulta esaurito, avendo l\'ufficio inoltrato (in data 24.6.2008) richiesta di documentazione integrativa.

All\'odierna udienza il difensore di fiducia, Avv.to Antonio Cardinale, ha chiesto preliminarmente rinvio, prospettando di aderire ad un\'astensione proclamata dall\'Ordine degli Avvocati di Latina, ma l\'istanza è stata rigettata in considerazione del carattere locale dell\' iniziativa.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

1. Quanto alla prima doglianza, va rilevato che la legge n. 431/1985 individuò per la prima volta alcune categorie di beni ambientali sottoposti a vincolo in via generale (per una presunzione iuris et de iure della rilevanza dell\'interesse paesaggistico di essi), con una disposizione che consisteva nella loro elencazione (in modo del tutto analogo a quanto oggi prevede l\'art. 142 del T.U. n. 42/2004) e nell\'assoggettamento al regime vincolistico di cui alla legge n. 1497 del 1939. Diversamente l’art. 1 ter disciplinò la procedura di individuazione dei beni sottoposti a vincolo specifico di immodificabilità demandata alle Regioni.

I vincoli generali riferiti a beni tutelati per legge in virtù di loro caratteristiche oggettive avevano ed hanno efficacia immediata "fino all\'approvazione dei piani paesaggistici" e tale efficacia non era e non è sospensivamente condizionata a detta approvazione.

2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, le sospensioni del processo e della prescrizione - ai sensi degli artt. 44 e 38 della legge n. 47/1985 - si applicano a tutti i procedimenti relativi alle contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse indicate dall\'art. 38 della stessa legge, e quindi anche alle violazioni dei vincoli paesistici previsti dalle legge n. 431/1985, poiché l\'art. 39, 8° comma, della legge n. 724/1994 prevede l\'estinzione pure del reato riferito a tali violazioni in caso di rilascio della concessione in sanatoria previo ottenimento dell\'autorizzazione paesaggistica [vedi Cass., Sez III: 13.11.1995, n. 11085; 3.10.1996, n. 1296 (cam. cons.); 3.2.1999, n. 2289].

3. Nella fattispecie in esame pertanto ai fini della prescrizione va computata la sospensione di cui agli artt. 39 legge n. 724/1994 e 44 legge n. 47/1985 (per la durata complessiva di 223 giorni), che si verificava automaticamente per il solo fatto dell\'esistenza di un processo edilizio concernente attività edificatoria condonabile compiuta entro il 31 dicembre 1993 ed aveva la funzione di consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio.

Tenuto conto di detta sospensione, il reato non era prescritto alle date delle pronunzie delle sentenze sia di primo che di secondo grado.

La inammissibilità originaria del ricorso, invece:

a) non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione del reato scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell\'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca);

b) non consente altresì di computare la sospensione del procedimento di cui agli artt. 39 legge n. 724/1994 e 38 della legge n. 47/1985 e di tenere conto di vicende successive alla pronunzia della sentenza impugnata.

4. Alla stregua della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell\'art. 616 c.p.p., l\'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,

visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 20.1.2009

Deposito in Cancelleria il 05/03/2009