Cass. Sez. III n. 48984 del 25 novembre 2014 (Ud 21 ott 2014)
Pres. Teresi Est. Ramacci Ric.Maresca
Beni Ambientali. Sospensione condizionale della pena subordinata alla rimessione in pristino
La sospensione condizionale della pena può essere subiordinata alla rimessione in pristino, atteso che la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona sottoposta a vincolo, può comportare conseguenze dannose o pericolose e la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso
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