Cass. Sez. III n. 37181 del 18 ottobre 2010 (CC 6 ott.2010)
Pres.Squassoni Est. Amoroso Ric.Pmt in proc. Martino.
Beni ambientali.Revoca del provvedimento di nulla osta paesaggistico e sequestro

L'annullamento in sede giudiziaria della revoca del nulla osta paesaggistico, non determina l'illegittimità del sequestro preventivo "medio tempore" disposto per carenza sopravvenuta dei presupposti legittimanti. (In motivazione la Corte ha inoltre precisato che ciò non comporta nemmeno l'automatica legittimità dei provvedimenti originari investiti dalla revoca, poi annullata).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/10/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1245
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 16069/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Chieti;
nel p.p. nei confronti di:
\Martino Giacomo\, n. a *Santa Maria Capua Vetere l'8.7.1972*;
avverso l'ordinanza del 25.3.2010 del tribunale di Chieti;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito l'avv. Giovanni Di Santo che ha concluso per il rigetto. la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. \D'Alessio Raffaele\ ed altri erano indagati, tra l'altro, in ordine al reato p. e p. dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), per aver proseguito, nonostante la revoca del nulla osta paesaggistico comunale n. *74SD/07*, l'intervento edilizio finalizzato alla realizzazione dei corpi di fabbrica A e D del complesso residenziale sito in via *Donizzetti di Vasto* ed ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Stante la sopravvenuta illegittimità dell'intervento edilizio come conseguenza della revoca del nulla osta paesaggistico comunale n. *74SD/0*, in data 19 maggio 2009 veniva disposto il sequestro preventivo dei fabbricati contrassegnati con le lettere A e D. \Martino Giacomo\, legale rappresentante della Itaca Costruzioni S.p.A., società acquirente degli immobili sequestrati, ha chiesto la revoca del sequestro allegando la sentenza emessa del TAR Abruzzo, depositata il 14 gennaio 2010, che ha annullato il provvedimento del 4.3.2008, con il quale la Sopraintendenza aveva revocato il proprio parere favorevole emesso in data 15.11.2007, relativamente al nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Vasto sul permesso di costruire in variante n. 148 del 20.12.2007, nonché il provvedimento del 14.3.2008, con il quale il Comune di Vasto aveva conseguentemente revocato il sopra indicato nulla osta paesaggistico. Sul conforme parere del P.M. il g.i.p. ha rigettato la richiesta di dissequestro dei due immobili, ritenendo la sentenza del TAR inidonea a far venire meno l'illegittimità dell'intervento edilizio posto alla base del provvedimento cautelare adottato.
2. Il tribunale per il riesame di Chieti, con ordinanza del 25 marzo 2010, preso atto dell'annullamento della revoca del nulla osta precedentemente disposto, ha accolto il ricorso ed ha revocato il sequestro ordinando la restituzione all'avente diritto dei fabbricati contrassegnato con le lettere A e D.
Ha osservato il tribunale per il riesame che la citata sentenza del TAR, in accoglimento del ricorso formulato dalla Itaca S.r.l., aveva annullato sia il provvedimento di revoca della Sopraintendenza che il consequenziale provvedimento di revoca del 14.3.2008 emesso dal Comune di Vasto, sicché poteva ritenersi, considerate le motivazioni poste alla base del sequestro impugnato che l'annullamento della revoca comportava l'insussistenza dei presupposti necessari (fumus e periculum) per il mantenimento del sequestro sugli immobili contrassegnati con la lettera A) e D).
3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratori della Repubblica presso in tribunale di Chieti. Il \Martino\ ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in un unico motivo con cui il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce in sostanza che non è sufficiente la sentenza (favorevole agli indagati e quindi anche alla società proprietaria degli immobili in sequestro e committente dei lavori edilizi in questione) del t.a.r. per l'Abruzzo, sez. dist. di Pescara, n. 50/2010, a far venir automaticamente meno i presupposti del sequestro, è fondato.
2. È sufficiente rilevare che questa Corte - a partire da Cass., Sez. Un., 12 novembre 1993 - 21 dicembre 1993, n. 11635 - ha più volte affermato che, in materia di reati edilizi, ove l'opera realizzata risulta assentita con un provvedimento (quale la concessione edilizia o il permesso di costruire) illegittimo perché emesso in violazione di legge e dei vigenti strumenti urbanistici, il giudice - senza necessità di far ricorso alla procedura di disapplicazione dell'atto amministrativo - è chiamato a valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, atteso che la conformità dell'opera alla normativa urbanistica è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, ed attualmente dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44 (Cass., Sez. 3^, 2 ottobre 2007 - 13 novembre 2007, n. 41620; Cass., Sez. 3^, 18 dicembre 2002 - 3 febbraio 2003, n. 4877).
D'altra parte, con particolare riferimento al profilo paesaggistico, l'intervenuto annullamento ad opera del t.a.r. per l'Abruzzo - avente ad oggetto il provvedimento del 4.3.2008, con il quale la Sopraintendenza aveva revocato il proprio parere favorevole emesso in data 15.11.2007, relativamente al nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Vasto sul permesso di costruire in variante n. 148 del 20.12.2007, nonché il provvedimento del 14.3.2008, con il quale il Comune di Vasto aveva conseguentemente revocato il sopra indicato nulla osta paesaggistico - da una parte non afferisce all'illegittimità, dopo la revoca dell'autorizzazione paesaggistica, della prosecuzione dei lavori che da quel momento in poi devono considerarsi eseguiti in assenza di permesso, d'altra parte non comporta automaticamente la legittimità dei provvedimenti originari investiti dalla revoca, poi annullata. Rimane infatti in ogni caso la prospettazione accusatoria di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria contro legem in tesi idonea a radicare il fumus commissi delicti.
Il tribunale per riesame invece non ha considerato ne' l'uno ne' l'altro aspetto arrestandosi al rilievo meramente formale della sopravvenuta pronuncia del t.a.r., che però non è risolutiva di per sè sola per escludere la permanente sussistenza dei presupposti del sequestro preventivo della cui revoca si controverte. 3. L'ordinanza impugnata va conseguente annullata con rinvio al medesimo tribunale perché riesamini il provvedimento del g.i.p. che ha rigettato la richiesta di dissequestro.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio gli atti al tribunale di Chieti.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2010