Consiglio di Stato Sez. VI sent. 7960 del 27 dicembre 2006
Beni Ambiental. Diniego autorizzazione paesaggistica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7960/06
Reg.Dec.
N. 8682 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8682/2002 proposto da Signorelli Antonio
rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Pittori con domicilio
eletto in Roma viale Carso n. 57, presso l’avv. Cesare
Piraino;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma via dei
Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 relatore il Consigliere
Gianpiero Paolo Cirillo. Udito l’avv. dello Stato Galluzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Antonio Signorelli ha proposto ricorso innanzi al Tribunale
contro il decreto della Soprintendenza per i beni Ambientali
Architettonici Artistici e Storici di Salerno ed Avellino, emanato in
data 4 agosto 2000, che ha annullato l’autorizzazione in
sanatoria n. 1603 del 12 giugno 2000, rilasciatagli dal Comune di
Pollica per la trasformazione di un sottotetto in un piano abitabile in
un fabbricato di sua proprietà.
2. Il Tribunale ha rigettato il ricorso.
3. Propone ora appello il sig. Signorelli, deducendo i medesimi motivi
proposti in prime cure. Essi sono così riassunti: 1)
Violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio
del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 e,
segnatamente, per l’annullamento delle autorizzazioni
paesaggistiche, anche dal regolamento del Ministero per i beni
culturali ed ambientali (D.M. n. 495/94); 2) il provvedimento
originariamente impugnato è stato notificato in un luogo e a
persona non legittimata, genitrice non convivente e al domicilio di
quest’ultima, oltre il termine di 60 giorni previsto
dall’art. 7 della l. n. 431 del 1985; 3) il provvedimento
originariamente impugnato è viziato da eccesso di potere per
sviamento, laddove – nonostante l’originaria
autorizzazione alla trasformazione del sottotetto in mansarda in data
26.1.1977 aveva ottenuto il parere favorevole dell’allora
competente autorità, in data 1.12.1976, con
l’unica condizione che “l’utilizzazione
sia contenuta nell’attuale volume di sottotetto”
– la soprintendenza, per giustificare
l’annullamento, asserisce che “ non sono state
inequivocabilmente definite le opere oggetto dell’istanza di
condono anche in considerazione dei grafici autorizzati con
prescrizione dalla Soprintendenza per i BB.AA.CC. della Campania con
nota prot. n. 35565/1975”. Mentre, invece, dalla relazione
tecnica allegata alla domanda di condono le opere sono puntualmente
individuate; 4) il provvedimento impugnato assume che
l’autorizzazione annullata contrasta con l’art. 82
del d.P.R. n. 616 del 1977, perché si verrebbe a modificare
il vincolo imposto senza il rispetto del procedimento laddove prevede
l’acquisizione del parere del Consiglio Nazionale per i beni
e le attività culturali e ambientali, mentre invece tale
parere è previsto solo in caso di revoca o modificazione del
vincolo, mentre nel caso di specie l’autorizzazione sindacale
ex art. 7 l. n. 1497 del 1939 costituisce un atto di puntuale gestione
del vincolo.
4. Si è costituita l’amministrazione, concludendo
per il rigetto dell’appello.
5. La causa è stata trattenuta in decisione
all’udienza del 31.10.2006.
6. E’ fondato il primo motivo d’appello.
Risultando pacifica la mancanza dell’avvio del procedimento
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il Collegio
rileva che il provvedimento n. 1603 del 12.6.2000 del Comune di Pollica
(SA), con il quale l’appellante è stato
autorizzato a sanare le opere abusive realizzate in via Caracciolo
(località Pioppi) e annullato dal decreto della
Sovrintendenza di Salerno e Avellino, originariamente impugnato innanzi
al Tribunale, non contiene in calce nessuna di quelle clausole che
possono considerarsi equipollenti, ossia la notizia della trasmissione
della pratica al Ministero dei beni e delle attività
culturali e sia la ricezione di una richiesta istruttoria ai fini del
controllo.
Pertanto l’appellante non è stato messo nella
condizione di far valere i propri diritti di accesso e di
partecipazione, nonché di consentire
all’amministrazione di meglio comparare gli interessi
coinvolti nel procedimento, così come era richiesto dal
regime giuridico e dalla giurisprudenza all’epoca del
procedimento in esame.
Va da sé che la mancanza di un atto equipollente alla
formale comunicazione dell’avvio del procedimento esime il
Collegio dall’obbligo di aderire ai diversi indirizzi che si
erano avuti all’epoca nell’ambito della Sezione,
ossia quello in cui si riteneva necessaria la formale comunicazione
(Cons. St. VI n. 2984/1992; VI n. 2176/2003) e quello in cui si
riteneva sufficiente una conoscenza dell’inizio del
procedimento comunque acquisita, nonostante la presenza degli artt. 4 e
9 del d.m. 13 giugno 1994 n. 495 del Ministero beni culturali ed
ambientali (Cons. St. VI; n. 6001/2002, n. 1909 2003; VI n. 6342/2003).
Infatti nel caso di specie l’amministrazione non ha
predisposto nessun meccanismo procedurale che potesse assicurare il
raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la
chiara percezione dell’avvio della fase del procedimento di
annullamento del nulla osta paesaggistico.
L’appello va pertanto accolto e la sentenza impugnata va
riformata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
pronunciando sull’appello proposto, lo accoglie e per
l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza,
accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2006 dal Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio,
con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone
Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo
Consigliere Est.
Giuseppe Romeo
Consigliere
Luciano Barra Caracciolo
Consigliere
Giuseppe Minicone
Consigliere
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
f.to Gianpiero Paolo Cirillo
f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..................27/12/2006...................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla
presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
Beni Ambientali. Annullamento autorizzazione paesistica
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