Beni Ambientali. Realizzazione di un volume tecnico da adibire a locale caldaia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1690/2007 Reg.Dec. N. 182 Reg.Ric. ANNO 2002 |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
Rosetti Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Orazio Abbamonte e Luigi D’Angiolella, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via M. Mercati n. 51, presso l’avv. Ennio Luponio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2000, n. 3959;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. Tidore e l’avv. Angiolella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania il sig. Rosetti Francesco ha impugnato il decreto in data 31.3.1998 con il quale il Soprintendente ai BB.CC.AA. di Napoli e provincia ha annullato il provvedimento sindacale del Comune di Procida 23.9.97, n. 85 che autorizzava, ai sensi dell’art. 7 L. n. 1497/1939, la realizzazione di un volume tecnico da adibire a locale caldaia.
Con la sentenza indicata
in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso, avendo ritenuto fondato il
motivo di gravame con il quale era stato dedotto il difetto di motivazione del
decreto del Soprintendente, <
Nei confronti di detta pronuncia l’Amministrazione per i beni e le attività culturali ha interposto appello sostenendo di avere correttamente motivato l’annullamento del provvedimento sindacale con il rilievo che il progetto in questione ricadeva in zona C, art. 5, del P.T.P. per la quale il successivo art. 9 vieta anche la realizzazione degli accessori, e che l’Ente locale non avrebbe offerto alcuna spiegazione intorno alla “compatibilità” dell’intervento.
L’appello è infondato.
Come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, il decreto di annullamento oggetto di impugnativa manca di una adeguata motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero incompatibile l’intervento autorizzato – che consiste in un semplice volume tecnico di adibire a vano caldaia, posto su un terrazzino interno della abitazione – con il contesto ambientale sottoposto a vincolo.
Il solo rilievo mosso alla autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune – al di là delle formule di stile contenute nel decreto del Soprintendente – attiene infatti ad un preteso contrasto con l’art. 9 del P.T.P. vigente nell’area interessata dall’intervento.
Ma come è stato ben
evidenziato nella sentenza appellata, la disposizione in parola si limita ad
integrare la portata normativa di alcune altre disposizioni che la precedono,
puntualizzando che nei computi volumetrici indicati in tali altre disposizioni
debbono ritenersi compresi anche gli <
Non viene però
specificato se il volume tecnico costituito dal vano caldaia, pur volendolo
qualificare come <
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
LANFRANCO BALUCANI VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..12/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria