Consiglio d Stato Sez. VI sent. 4568 del 7 agosto 2003
Beni ambientali. Realizzazione opere in parco nazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.2114/2002
, proposto dalla società Edil Partners s.r.l., in persona del legale
rappresentante in carica
, rappresentata
e difesa
dall’avv. Pasquale Medina
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Franco Gaetano Scoca,
in Roma, Via Paisiello
n.55
;
contro
- il Comune di Peschici, in persona del Sindaco in carica, non costituito in
giudizio;
- la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata
e difesa
dall’avv. Raffaele de Robertis
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Roberto Ciociola,
in Roma, Via Flaminia
n.79
;
- l’Ente Parco Nazionale del Gargano, in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mescia, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Franco Gaetano Scoca,
in Roma, Via Paisiello
n.55, anche appellante incidentale
;
- il Ministero per i beni culturali e ambientali, in persona del
Ministro in carica, e la Sovrintendenza per i beni ambientali e artistici di
Bari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici per legge
domiciliano, in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
- l’Ispettorato dipartimentale delle foreste di Foggia, in persona del
legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
- l’Azienda U.S.L. Foggia/1, in persona del legale rappresentante in
carica, non costituito in giudizio;
- l’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste della Regione Puglia,
in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
e nei confronti
dell’Associazione nazionale italiana <
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia – Bari, sez.II, 21 dicembre 2001,
n.5677,
resa tra le parti.
Visto l’appello principale;
visti i tre appelli incidentali proposti
rispettivamente
dall’Ente Parco Nazionale del Gargano, dall’Associazione <
visti gli atti di costituzione in giudizio di: 1)
Regione Puglia, 2) Ente Parco Nazionale del Gargano, 3) Ministero per i beni
culturali e Soprintendenza di Bari, 4) Associazione <
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 6 maggio 2003
il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l’avv. Medina per l’appellante,
l’avv. Mescia su delega dell’avv. de Robertis per la Regione Puglia,
l’avv. Mescia per l’Ente Parco Nazionale del Gargano, l’avvocato dello
Stato Daniela Giacobbe per l’amministrazione dei beni ambientali
(limitatamente alle c.d. preliminari di merito), l’avv. Mescia su delega
dell’avvocato Aquilino per l’Associazione <
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1.
La
società odierna appellante presentava al Comune di Peschici un progetto per la
ristrutturazione e ampliamento dell’Hotel Procinisco da realizzarsi in area
compresa nel Parco Nazionale del Gargano.
Il
Comune, rilevato che l’opera era in contrasto con il vigente strumento
urbanistico, promuoveva conferenza di servizi ai sensi dell’art.4, d.p.r. 26
ottobre 1998, n.447, per l’approvazione del progetto in variante allo
strumento urbanistico.
La
conferenza di servizi si riuniva in una prima seduta in data 7 febbraio 2001, e
in una seconda seduta in data 21 maggio 2001, con la partecipazione, oltre che
del Comune di Peschici e del rappresentante dell’impresa, della Regione
Puglia, della Soprintendenza per i beni ambientali, dell’Ente Parco Nazionale
del Gargano, del competente Ispettorato ripartimentale delle foreste, della
competente U.S.L..
All’esito
della seduta del 21 maggio 2001 il Comune di Peschici dava atto del mancato
raggiungimento dell’assenso della conferenza in ordine all’approvazione del
progetto.
In
data 14 giugno 2001 la società presentava all’amministrazione un’istanza di
riesame delle determinazioni negative assunte nella seduta del 21 maggio 2001.
Su
convocazione del Comune di Peschici, in data 7 settembre 2001 aveva luogo
un’ulteriore conferenza di servizi, che si limitava a confermare gli esiti
negativi di quella del 21 maggio 2001 senza ulteriori nuove valutazioni.
1.1.
Con
ricorso notificato in data 18 settembre 2001, la società odierna appellante
impugnava la determinazione negativa assunta dalla conferenza di servizi in data
21 maggio 2001 e tutti gli atti presupposti.
Con
distinto ricorso notificato in data 13 novembre 2001, la società impugnava la
determinazione negativa assunta dalla conferenza di servizi in data 7 settembre
2001, e tutti gli atti presupposti.
1.2.
Il
T.A.R. adito riuniva i due ricorsi e, assorbite le questioni preliminari sulla
ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi, li respingeva nel merito.
1.3.
Ha
proposto appello l’originaria ricorrente.
Hanno
proposto tre distinti appelli incidentali l’Ente Parco Nazionale del Gargano e
le due Associazioni di protezione ambientale indicate in epigrafe, con cui
ripropongono le censure di inammissibilità e irricevibilità già articolate in
prime cure, oltre a censure di merito contro l’indizione della conferenza di
servizi da parte del Comune di Peschici.
2.
Il
Collegio è tenuto di ufficio a esaminare le questioni di ricevibilità e
ammissibilità dei ricorsi di primo grado, a prescindere dalle eccezioni di
parte e dalla loro proposizione con appello incidentale.
Il
primo ricorso articolato in prime cure è rivolto contro la determinazione
negativa della conferenza di servizi assunta in data 21 maggio 2001, ed è stato
notificato in date 17 e 18 settembre 2001. Non è provato l’assunto, contenuto
negli appelli incidentali, secondo cui la piena conoscenza del provvedimento
negativo si sarebbe verificata sin dalla data del 21 maggio 2001, basato
sull’argomento che alla conferenza di servizi avrebbe partecipato
l’amministratore unico Massimo Mariani, assistito dall’avv. Domenico
Fasanella, che è uno dei legali che ha sottoscritto il ricorso di primo grado.
Invero,
l’amministratore unico della società ha partecipato solo alla fase iniziale
della conferenza di servizi del 21 maggio 2001, al fine dell’illustrazione del
progetto. Ma, in prosieguo, come si evince dal verbale della conferenza,
l’amministratore unico e il suo legale si sono allontanati, e la discussione
del progetto è avvenuta in conferenza a porte chiuse senza la loro presenza.
Ne
consegue la tempestività del primo ricorso di primo grado.
2.1.
Il primo ricorso di primo grado non è inammissibile, come eccepito, per omessa
notifica all’U.S.L. Quest’ultima, infatti, non aveva veste di
controinteressata, avendo in sede di conferenza di servizi espresso parere
favorevole al progetto.
2.2.
Il
secondo ricorso articolato in prime cure contro la determinazione negativa della
conferenza di servizi assunta in data 7 settembre 2001 è inammissibile perché
proposto contro un atto meramente confermativo, che si limita a ribadire la
risposta negativa del 21 maggio 2001 senza alcuna ulteriore valutazione, e che
dunque è privo di autonoma efficacia lesiva.
3.
Nel
merito l’appello è infondato.
3.1.
Con
un primo gruppo di censure si lamentano vizi procedimentali relativi ai lavori
della conferenza di servizi del 21 maggio 2001, e, in particolare:
a.
mancherebbero, per alcuni partecipanti alla conferenza di
servizi, i poteri di rappresentanza e le deleghe e tanto, in particolare, per la
Regione Puglia, la Soprintendenza di Bari, l’Ispettorato ripartimentale delle
foreste, l’Ente Parco Nazionale del Gargano;
b.
inoltre alcuni degli enti avrebbero partecipato alla conferenza di servizi con
due rappresentanti anziché con uno solo come previsto dalla l. n. 241/1990;
c. il
Comune di Peschici non ha espresso né parere negativo né parere positivo,
sicché ai sensi dell’art.14 ter,
co. 7, l. n.241/1990, si dovrebbe ritenerne acquisito l’assenso;
d. non
si sarebbero potuti ritenere conclusi i lavori della conferenza di servizi,
perché essendo stato espresso dissenso dalla Soprintendenza di Bari, vale a
dire da un’amministrazione preposta a tutela del paesaggio e dell’ambiente,
in applicazione dell’art.14 quater,
l. n.241/1990, la decisione andava rimessa al Consiglio dei Ministri;
e. le
strutture alberghiere andrebbero qualificate come opere di interesse pubblico:
sicché, in applicazione dell’art.14 bis¸
l. n.241/1990, la conferenza di servizi sarebbe stata tenuta a esprimersi sul
progetto preliminare al fine di indicare le condizioni per ottenere gli assensi
di legge sul progetto definitivo.
4.
Le
censure sono infondate.
4.1.
Giova
anzitutto ricordare che il progetto di
ristrutturazione e ampliamento della struttura alberghiera era non conforme allo
strumento urbanistico, sicché per la sua realizzazione sarebbe stata necessaria
la previa variante dello strumento urbanistico.
Allo
scopo, essendo gli alberghi compresi tra gli impianti produttivi (art.1, co. 1 bis,
d.p.r. n.447/1998), il Comune di Peschici indiceva una conferenza di servizi ai
sensi dell’art.5, d.p.r. 20 ottobre 1998, n.447, a tenore del quale <<1.
Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o
comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta
l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento
urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi
ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il
responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di
servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come
modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le
conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza
può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione
del progetto
dell'impianto industriale.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi
comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione
costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni,
proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17
agosto 1942, n.1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il
consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui
attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto
1990, n.241>>.
4.2.
Per
quanto riguarda la prima censura, con cui si lamenta che alla conferenza
avrebbero partecipato rappresentanti degli enti invitati, privi della necessaria
legittimazione, la stessa è infondata.
In
termini generali si deve ritenere che essendo la conferenza di servizi ispirata
da esigenze di celerità e semplificazione, ciò che rileva è l’effettiva
sussistenza del potere di rappresentanza degli enti invitati in capo ai partecipanti,
e non anche la documentazione formale dello stesso.
Dall’esame
sia del verbale della conferenza di servizi del 21 maggio 2001, sia del verbale
di quella del 7 febbraio 2001, di cui la seconda costituisce prosecuzione, si
evince come tutti i partecipanti fossero muniti della necessaria legittimazione.
Quanto
alla Regione Puglia: erano presenti sia l’Assessore all’urbanistica che
l’ing. Giordano quale dirigente; anche in difetto di formale delega e
conferimento di poteri, si può ritenere che la presenza dell’Assessore in
persona legittimasse anche la presenza e i poteri dell’ing. Giordano.
Quanto
alla Soprintendenza: ha partecipato alla conferenza del 21 maggio 2001 l’arch.
Tomaiuoli, che risulta delegato dal Soprintendente con atto 1° dicembre 2001,
n.1154, allegato al verbale della conferenza di servizi del 7 febbraio 2001, di
cui quella del 21 maggio costituisce prosecuzione.
Quanto
all’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Foggia: hanno partecipato alla
conferenza del 21 maggio 2001 il geometra Delli Muti, che risulta delegato dal
dirigente dott. Ursitti con atto del 25 gennaio 2001, n.824, allegato al verbale
della conferenza del 7 febbraio 2001, nonché lo stesso dirigente
dell’Ispettorato, dott. Ursitti.
Quanto
all’Ente Parco Nazionale del Gargano: hanno partecipato alla conferenza del 21
maggio 2001 il dott. Rinaldi, che risulta essere direttore dell’Ente (dal
verbale della conferenza del 7 febbraio 2001) e l’ing. Trotta, la cui
legittimazione discende dalla contemporanea presenza del direttore dell’Ente.
4.3.
Quanto
alla seconda censura, con cui si lamenta che molte amministrazioni non erano
presenti con un unico rappresentante, la stessa è infondata, perché ai fini
del rispetto dell’art.14 ter, l.
n.241/1990, secondo cui <
4.4.
Quanto
alla terza censura, relativa alla mancata presa di posizione del Comune di
Peschici nella seduta del 21 maggio 2001, la stessa è infondata, perché
essendo stati già espressi in quella seduta quattro pareri negativi (I.R.I.F.,
Ente Parco, Regione Puglia, Soprintendenza) e uno solo positivo (U.S.L.), quale
che fosse stata la posizione del Comune, la stessa non avrebbe modificato
l’esito della conferenza.
E,
dunque, anche a voler in ipotesi ritenere acquisito l’assenso del Comune,
comunque l’esito della conferenza, che si esprime con il principio
maggioritario, sarebbe stato negativo per l’appellante.
4.5.
Quanto
alla censura secondo cui essendosi espressa in senso negativo
un’amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, i lavori non
potevano concludersi, ma occorreva acquisire la delibera del Consiglio dei
Ministri, la stessa è infondata.
L’art.14
quater,
l. n.241/1990, nel prevedere al comma 2 che la conferenza di servizi delibera a
maggioranza e al comma 3 che occorre la delibera del Consiglio dei Ministri, se
il dissenso è espresso in conferenza di servizi da un’amministrazione statale
preposta alla tutela del paesaggio, ambiente, territorio, patrimonio
storico–artistico, salute, va interpretato nel senso che la delibera del
Consiglio dei Ministri occorre solo nell’ipotesi in cui vi sia in conferenza
di servizi una maggioranza favorevole e l’amministrazione statale preposta
alla cura di interessi ambientali – paesistici etc. sia rimasta in minoranza;
sicché si ritiene che la conferenza di servizi non possa concludere il
procedimento, occorrendo la fase ulteriore in Consiglio dei Ministri; laddove
invece l’amministrazione statale non sia l’unica dissenziente perché la
maggioranza dei partecipanti alla conferenza di servizi si esprimano in senso
negativo, il procedimento si conclude con la determinazione negativa della
conferenza di servizi, e non occorre l’intervento del Consiglio dei Ministri.
4.6.
Anche
l’ultima censura di carattere procedimentale, con cui si osserva che essendo
gli alberghi opere di interesse pubblico, in applicazione dell’art.14 bis,
l. n.241/1990 la conferenza di servizi non avrebbe potuto esprimersi
senz’altro in termini negativi, ma doveva suggerire le condizioni necessarie
per ottenere gli assensi, è infondata.
4.6.1.
Si
può prescindere dalla questione se gli alberghi
siano o meno qualificabili come opere di interesse pubblico, risolta sinora in
maniera oscillante e non univoca dalla giurisprudenza soprattutto a proposito
dell’ammissibilità della concessione edilizia in deroga (ammessa per gli
impianti e edifici pubblici o di interesse pubblico) in senso negativo, v. Cass.,
VI, 26 marzo 1999: <
C. Stato, sez.V, 11 dicembre 1992, n.1428:
<
C. Stato, sez.V, 25 novembre 1988, n.774:
<
In
senso affermativo v. C. Stato, sez.IV, 28 ottobre 1999, n.1641 e C.
Stato, sez.V, 15 luglio 1998, n.1044: <
C. Stato, sez.V, 10 novembre 1992, n.1257:
<
C. Stato, sez.IV, 6 ottobre 1983, n.700:
<
4.6.2.
Invero,
anche a voler qualificare gli alberghi, in via di mera ipotesi, come opere di
interesse pubblico, tale qualificazione non crea alcun obbligo, per
l’amministrazione, né di rilasciare la concessione edilizia in deroga, né di
adottare una variante dello strumento urbanistico.
Invero,
sia la concessione in deroga, sia la variante dello strumento urbanistico, non
sono atti dovuti a fronte di opere di interesse pubblico, ma sono oggetto di
poteri discrezionali, che devono comparare l’interesse alla realizzazione
dell’opera di interesse pubblico con molteplici altri interessi, quali quello
urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale.
Sin
da ora si può osservare, anche al fine dell’esame dei motivi di ricorso
relativi al difetto di motivazione degli atti impugnati, quanto segue.
4.6.3.
Il
progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’albergo, nel caso di specie,
era in contrasto con la destinazione di zona dell’area secondo il vigente
strumento urbanistico del Comune di Peschici.
Sicché,
non era ammissibile la concessione edilizia in deroga, consentita dall’art.41 quater,
l. 17 agosto 1942, n.1150, per gli edifici e impianti pubblici e di interesse
pubblico, purché la deroga non riguardi le destinazioni di zona (in tal senso
C. Stato, sez.IV, 1 luglio 1997, n.1057: <
4.6.4. Né il rilascio della concessione
edilizia si poteva giustificare qualificando l’intervento come mera
ristrutturazione, per la quale occorre avere riguardo alla destinazione
urbanistica vigente all’epoca dell’opera originaria, e non al momento in cui
si chiede l’assenso alla ristrutturazione (C. Stato, sez.V, 10 agosto 2000,
n.4397), in quanto il progetto per cui è causa non prevede la mera
ristrutturazione, bensì l’ampliamento dell’edificio, con aumento dei piani
e dei volumi.
Ora, secondo consolidata giurisprudenza,
confermata anche dal t.u. edilizia (art.3, che qui si ricorda per la sua portata
esegetica), la demolizione seguita da successiva ricostruzione, con incremento
volumetrico, dà luogo non a mera ristrutturazione, bensì a nuova costruzione,
che necessita di concessione edilizia e che deve essere conforme agli strumenti
urbanistici in vigore alla data della richiesta di concessione (C. Stato, sez.V,
10 agosto 2000, n.4397).
4.6.5. L’unica via praticabile era
quella, seguita dal Comune di Peschici, di promuovere una variante allo
strumento urbanistico.
Ma la variante allo strumento urbanistico,
ipotizzata dall’art.5, d.p.r. n.447/1998 per la realizzazione di impianti
produttivi, non è un atto dovuto, ma discrezionale, sicché la conferenza di
servizi ben può concludersi in senso negativo della variante.
Né l’esame
di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico in sede di conferenza di
servizi comporta senz’altro l’obbligo di indicare le condizioni a cui il
progetto può essere approvato; in quanto l’indicazione di tali condizioni ha
luogo da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi
solo se non emergano elementi comunque preclusivi alla realizzazione del
progetto (art.14 bis, l. n.241/1990).
4.6.6.
Nel
caso specifico, l’area oggetto dell’intervento è soggetta a vincolo
idrogeologico e paesistico-ambientale.
Quest’ultimo
vincolo ha svariate fonti: decreto ministeriale, piano paesistico regionale,
ricomprensione dell’area nel Parco nazionale del Gargano.
L’area
oggetto di intervento è sia area boschiva, sia area posta in prossimità della
riva del mare.
Nell’area
oggetto del progetto, nel periodo temporale interessato dai lavori della
conferenza di servizi, si è verificato l’atto vandalico della distruzione
(taglio con motosega) di 86 piante di alto fusto di Pino d’Aleppo su
un’estensione di terreno di circa 4000 metri quadrati, con evidente
deturpamento del paesaggio e dell’ambiente su un tratto di costa di rilevante
pregio (v. verbale del Corpo forestale dello Stato 1° marzo 2001, n.787).
Tutti
tali elementi, adeguatamente ponderati dalle amministrazioni partecipanti alla
conferenza di servizi, hanno fatto ritenere prevalenti gli interessi paesistico
– ambientali – territoriali, comunque preclusivi della realizzazione di un
progetto di ampliamento di una struttura alberghiera.
5.
Con
le censure di ordine sostanziale, si lamenta il
difetto di motivazione sia del verbale della conferenza di servizi, sia dei
pareri in essa espressi.
Si
ritengono inadeguati i pareri negativi espressi dall’Ispettorato
ripartimentale quanto al vincolo idrogeologico, e i pareri negativi in ordine al
vincolo paesistico-ambientale.
Si
osserva che tali vincoli non comportano un divieto assoluto di edificazione,
sicché le amministrazioni avrebbero dovuto verificare la fattibilità del
progetto, perché il solo aumento di volumetria di per sé non altererebbe i
valori paesistici.
5.1.
Il
mezzo è infondato.
Valgono
qui tutte le considerazioni esposte nei paragrafi che precedono (4.6.2 e
seguenti).
Giova
solo sinteticamente aggiungere che, essendo l’opera progettata, per le ragioni
già viste, una nuova costruzione alberghiera, da realizzare in zona per la
quale la destinazione alberghiera non era prevista dal vigente piano regolatore,
occorreva, per attuare la stessa, una variante allo strumento urbanistico.
La
variante non è un atto dovuto, ma un atto discrezionale che implica la
valutazione di molteplici interessi.
Nel
caso di specie la zona oggetto di intervento è area boschiva sulle rive del
mare, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesistico, e ricadente nel Parco
Nazionale del Gargano.
La
possibilità di approvare una variante dello strumento
urbanistico per consentire la realizzazione di un albergo, data la molteplicità
dei vincoli, rientrava nell’apprezzamento discrezionale
dell’amministrazione.
L’apprezzamento
discrezionale espresso dall’amministrazione in sede di strumentazione
urbanistica è sindacabile solo in caso di manifeste illogicità e travisamenti.
Nella
specie, non si ravvisa alcuna illogicità, travisamento, carenza di motivazione,
nella scelta dell’amministrazione di privilegiare la tutela del paesaggio e
dell’ambiente in una zona di particolare pregio ambientale (non avente
destinazione urbanistica a strutture recettive, e nella quale, come risulta dai
rilievi fotografici, non vi sono altri interventi antropici), precludendo la
realizzazione in tale zona di un albergo.
6.
In
conclusione l’appello va respinto e la sentenza di primo grado annullata senza
rinvio.
Gli
appelli incidentali diventano improcedibili per difetto di interesse.
Le
spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello principale in
epigrafe, lo respinge
; dichiara improcedibili gli appelli incidentali.
Spese a carico dell’appellante, nella misura di
euro millecinquecento in favore di ciascuna delle parti costituite, per un
totale di euro settemilacinquecento.
Ordina che la pubblica amministrazione dia
esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 6 maggio 2003
, con la partecipazione di:
Mario Egidio SCHINAIA
- Presidente
Sergio SANTORO
- Consigliere
Luigi MARUOTTI
-
Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI
- Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS
- Cons. rel. ed est.