New Page 2
Cons. Stato Sez. V sent. 467 del 3 febbraio 2006
Beni Ambientali - Sanatoria
New Page 1
 
 
 
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 N. 467/06 REG.DEC.
 N. 5563 REG.RIC.
 
 ANNO: 1994
 
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato  la seguente
 
 
 DECISIONE
 
 
 sul ricorso in appello proposto dal sig. Francesco Congiu, rappresentato e  difeso dall’avv. Silvana Congiu ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo  studio dell’avv. Raffaele Cardia Gallus, via della Purificazione 31;
 contro
 il Comune di Quartu S. Elena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato  e difeso dall’avv. Stefano Di Meo e dall’avv. Costantino Murgia ed elettivamente  domiciliato in Roma presso lo studio del primo in via Pisanelli 2;
 per la riforma
 della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 523 del  23 marzo 1993 - 13 maggio 1993;
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 Vista la sentenza istruttoria n. 499/2002 di questa Sezione;
 Visti gli atti tutti della causa;
 Udita alla pubblica udienza del 3 maggio 2005 la relazione del Consigliere  dottor Goffredo Zaccardi e uditi, altresì, gli avv.ti Ballero, per delega di  Congiu, e Di Meo, come da verbale di udienza;
 
 
 Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
 
 
 L’appellante ha impugnato la decisione indicata in epigrafe di rigetto del  ricorso proposto in primo grado per l’annullamento del provvedimento del 30  ottobre 1986 n. 28641 con cui è stata respinta l’istanza di concessione in  sanatoria di un fabbricato abusivo di proprietà dell’attuale appellante situato  in località “S. Arpagiu” del Comune di Quartu S. Elena.
 
 
 La sentenza appellata ha ritenuto essenzialmente che la prima giustificazione  del diniego impugnato, concernente l’ubicazione dell’edificio in un’area  classificata “F” nelle previsioni di Piano regolatore e soggetta al vincolo di  cui all’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse  autonomamente sufficiente a motivare il provvedimento negativo sulla istanza di  concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28  febbraio 1985 presentata dal sig. Congiu, provvedimento emesso il 30 dicembre  1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera  fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione legislativa regionale qui  richiamata. Tale circostanza inibiva infatti agli organi comunali l’accertamento  positivo della c.d. “doppia conformità” richiesta dall’articolo 13 della legge  n. 47/1985 per consentire il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria  per un edificio realizzato senza titolo.
 
 
 Nell’appello la tesi è contestata con due distinte censure: a) la legge  regionale n. 17/1981 era ormai abrogata al momento della definizione del  giudizio di primo grado e sostituita con le disposizioni della legge regionale  n. 23 del 1992 che all’articolo 4 fa salvi dal vincolo di tutela della fascia  costiera di 300 metri dal mare i lotti interclusi se “specificamente individuati  attraverso le prescrizioni del P. T. P.”; b) il Comune di Quartu S Elena  nell’approvare lo studio di disciplina delle zone “F” ha inserito il lotto di  cui trattasi nelle aree” di integrazione e riassetto dell’edificazione  esistente” provando così che l’area dove è situato l’edificio realizzato dal  sig. Congiu è urbanizzata e doveva essere esclusa dal vincolo di tutela della  fascia costiera perché assimilabile ad una zona “ B” di Piano Regolatore.
 
 
 Entrambe le censure sono, ad avviso del Collegio, infondate tenendo conto della  essenziale considerazione che la legittimità di un provvedimento amministrativo  non può che essere verificata con riguardo alle norme, legislative o di natura  regolamentare, ed alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua  adozione secondo indirizzi giurisprudenziali assolutamente pacifici dai quali  non sussistono ragioni per discostarsi nel caso di specie.
 
 
 Sono, pertanto, ininfluenti, ai fini della valutazione in ordine alla  legittimità dell’atto impugnato in primo grado le vicende successive incidenti  sia sulla persistenza del vincolo di tutela che sui contenuti delle prescrizioni  urbanistiche riguardanti l’area in questione.
 
 
 Né ha alcun pregio sostenere che il Comune avrebbe dovuto tener conto della  reale situazione di fatto dell’area e non della prescrizione urbanistica che la  classificava quale zona “F”, il testo della norma della legge regionale, che  veniva in rilievo nel caso di specie, lo impediva chiaramente riferendosi alla  classificazione delle zone e non ad altro.
 
 
 Fermo restando il carattere assorbente delle considerazioni che precedono  appare, tuttavia, utile precisare che l’urbanizzazione delle aree immediatamente  limitrofe a quella di proprietà del sig. Congiu è stata realizzata con  intereventi edilizi anteriori all’anno 1980 e, quindi, almeno in parte (quattro  interventi su otto) sanati con concessioni rilasciate in forza del condono di  cui alla leggi n. 47/1985 e n. 724 del 23 dicembre 1994 (che ha riaperto i  termini per la sanatoria di cui alla precedente legge n. 47/1985) mentre tre  edifici sono stati sanzionati con la demolizione (due eseguite ed una in corso )  e per un altro intervento risalente al 1975 è in fase di rilascio la concessione  in sanatoria. Sulla base di tali elementi di fatto non ritiene il Collegio che  il terreno del sig. Congiu potesse essere considerato lotto intercluso.
 
 
 Non è, peraltro, esatta la tesi difensiva di parte appellante secondo cui l’area  era, già al momento del diniego opposto dall’Amministrazione appellata,  ampiamente urbanizzata posto che, da un lato il Comune ha posto in essere le  azioni possibili per contrastare l’abusivismo edilizio e da altra angolazione  non poteva essere privilegiata la realizzazione di fabbricati abusivi con il  riconoscimento per tale via di una diversa classificazione urbanistica (a zona  B) delle aree interessate da tali interventi edilizi al fine di consentirne  ulteriori non previsti nelle norme di piano, anche prescindendo dal vincolo di  tutela, se non attraverso,come dimostra l’articolo 21 delle norme di attuazione  del Piano Regolatore del Comune di Quartu S. Elena, l’attivazione di strumenti  attuativi di iniziativa pubblica o privata.
 
 
 Nello stesso ordine di idee non giova il richiamo ad insediamenti compatibili  con la destinazione di piano perché realizzati con strumenti attuativi ovvero  perché destinati a servizi di supporto alle attività turistiche previste nella  zona in parola.
 
 
 Per quanto attiene alla consistenza delle opere di urbanizzazione dagli elementi  acquisiti in esito all’istruttoria disposta dal Collegio ed anche dagli atti e  documenti presentati da parte appellante ne risulta una realizzazione parziale,  anche se significativa, circostanza che giustifica comunque il ricorso allo  strumento attuativo per la realizzazione di ulteriori interventi nell’area qui  considerata.
 Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va respinto con  conferma della sentenza appellata.
 
 
 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
 
 
 PQM
 
 
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul  ricorso in appello di cui in epigrafe, lo rigetta con conferma della sentenza  appellata.
 
 
 Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro  2000,00 a favore del Comune di Quartu S. Elena.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 Così deciso addì 3 maggio 2005 in camera di consiglio con l’intervento di:
 Raffaele Iannotta Presidente,
 Raffaele Carboni Consigliere,
 Goffredo Zaccardi Consigliere est.,
 Claudio Marchitiello Consigliere
 Nicola Russo Consigliere
 
 
 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE 
 
 F.to Goffredo Zaccardi F.to Raffaele Iannotta
 
 
 IL SEGRETARIO
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 IL 3 FEBBRAIO 2006
 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
 IL DIRIGENTE
 f.to Antonio Natale
 
 
 
 
                    




