TAR Friuli V.G. Sez. I n. 50 del 26 febbraio 2018
Beni ambientali.Differenza tra volume tecnico a fini urbanistici e a fini paesaggistici
E' vano tecnico ai fini urbanistici il volume privo di una propria autonomia funzionale, posto al servizio della costruzione principale e nemmeno potenzialmente suscettibile di un impiego di tipo abitativo, mentre il volume tecnico a fini paesaggistici è il volume che non crea un ingombro intollerabile per il paesaggio
Pubblicato il 26/02/2018
N. 00050/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 391 del 2017, proposto da:
Baviera S.n.c. di Baviera Gianfranco & C., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Benvenuti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d’Italia n. 7;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso gli uffici della medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
Comune di Aviano, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di nullità e/o annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento prot. n. 15433 dd. 29 settembre 2017, con il quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha in parte espresso parere negativo alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata dalla società ricorrente ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 42/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Baviera S.n.c. ha presentato domanda di accertamento di conformità, ex articolo 167, comma 5, D.Lgs. n. 42/2004, per una postazione di trasferimento di radiosegnali costituita da un traliccio e due cabine tecniche site in Comune di Aviano.
La competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole quanto al traliccio e alla cabina 1 e parere contrario quanto alla cabina 2. Nella parte in cui è negativa la posizione della Soprintendenza trova la propria ragione giustificativa nel fatto che la cabina 2 non rispetta la previsione dell’articolo 146, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004.
Avverso la sola parte del parere che è sfavorevole insorge la società Baviera S.n.c., chiedendone la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi di illegittimità:
(A) “Violazione di legge (artt. 146 e 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004, art. 3 L.R. n 19/2009), Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e/o contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti in merito ai requisiti necessari per ottenere la compatibilità paesaggistica. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990”;
(B) “Violazione di legge (artt. 7 e 10 bis legge n. 241/90). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione”.
In sostanza, la società ricorrente si duole che la Soprintendenza non abbia tenuto conto che la cabina 2 è un vano tecnico e che comunque non arreca alcun pregiudizio al paesaggio (primo motivo di ricorso), e si duole del fatto che siano state violate le sue prerogative partecipative (secondo motivo di ricorso).
Si è costituito in giudizio il Ministero a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando la prospettazione avversaria e concludendo per la reiezione del ricorso.
Sostiene la difesa erariale che la cabina 2 non sia suscettibile di accertamento di conformità paesaggistica perché eccede i limiti dimensionali dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata e perché, alla luce di quanto accertato dalla Polizia Locale del Comune di Aviano nel corso del sopralluogo del 31.05.2017, non si tratta affatto di un vano tecnico.
Replica con memorie la ricorrente, sostenendo che quanto rinvenuto dalla Polizia Locale di Aviano all’interno della cabina 2 nel corso del surricordato sopralluogo del 31.05.2017 (segnatamente, «impianto elettrico ed idraulico, impianto tecnologico acceso ed apparentemente in funzione, lavandino, stipetto, stufa/cucina a legna, lampadario, tavolino, cavalletti metallici»), per la parte eccedente la stretta strumentalità con l’impianto di trasmissione, altro non è che suppellettili di cantiere provvisoriamente ricoverati in loco.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Aviano, pure evocato.
Disposto da questo Tribunale un nuovo sopralluogo per verificare lo stato di fatto, la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 21 febbraio 2018, fissata per la delibazione della domanda cautelare, avendo il Collegio ritenuto sussistenti i presupposti di cui agli articoli 60 e 74 Codice di rito, e avendone avvisati i difensori delle parti costituite.
Il ricorso è manifestamente fondato.
In primo luogo, va considerato che la cabina 2 non è destinata ad accogliere stabilmente, per ragioni abitative o lavorative, le persone, ma è parte di un impianto tecnologico, soggetto, ordinariamente, a una periodica attività di controllo e di manutenzione. Solo saltuariamente e per periodi di tempo limitati sarà, dunque, occupata da personale tecnico.
In secondo luogo, va considerato che la cabina 2 per dimensioni e tipologia costruttiva non differisce affatto dalla cabina 1, per la quale, viceversa, il parere della Soprintendenza è stato positivo, in quanto, al pari del traliccio, è stata ritenuta non in contrasto «con le caratteristiche e con i valori paesaggistici della località protetta».
Da ultimo, va considerato che il sopralluogo svolto in data 15 febbraio 2018 dalla Polizia Locale di Aviano, avvalendosi dei mezzi di Promotur, così come disposto da questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 33/2018, ha confermato le tesi di parte ricorrente. All’interno della cabina 2, infatti, è stata rinvenuta esclusivamente strumentazione tecnologica: per l’esattezza «due scaffalature contenenti impianti tecnologici, una unità ricetrasmittente depositata a terra e una parabola depositata in un angolo».
Questo significa la cabina 2 può essere qualificata come vano tecnico non solo e non tanto ai fini urbanistici, intendendosi per tale il volume privo di una propria autonomia funzionale, posto al servizio della costruzione principale e nemmeno potenzialmente suscettibile di un impiego di tipo abitativo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II^, sentenza n. 3439/2017), quanto piuttosto a fini paesaggistici, intendendosi per tale il volume che non crea un ingombro intollerabile per il paesaggio (cfr., T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII^, sentenza n. 712/2018).
Orbene, la circolare ministeriale n. 33/2009 esclude che il volume tecnico sia valutabile ai sensi del comma 4 dell’articolo 167 D.Lgs. n. 42/2004. Conseguentemente, la Soprintendenza non poteva pronunciarsi negativamente per il solo fatto che la cabina 2 presente un (peraltro, modesto) aumento dimensionale rispetto a quanto assentito in origine.
In conclusione, fondato e assorbente è il primo motivo di ricorso, posto che il secondo motivo di ricorso, incidendo sull’iter procedimentale, a differenza del primo, non garantisce alla ricorrente il raggiungimento del bene della vita cui aspira.
Il ricorso è pertanto accolto e per l’effetto il parere impugnato è annullato nella sola parte in cui è contrario alla domanda della società Baviera S.n.c..
In ragione dell’andamento procedimentale e processuale della vicenda le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Restano a carico della società ricorrente le spese per l’intervento di Promotur.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandra Tagliasacchi Oria Settesoldi