TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II , n. 552 del 12 settembre 2012
Beni ambientali. Imposizione vincolo indiretto ex art. 49 del D. Lgs. n. 490 del 1999.
E’ legittimo il decreto di vincolo adottato ex art. 49 del D. Lgs. n. 490 del 1999 dall’amministrazione al fine di tutelare, come chiaramente indicato nella Relazione tecnico-scientifica redatta dalla Soprintendenza, mediante prescrizioni limitative di nuove costruzioni e di mutamenti di destinazione d’uso dei terreni, un’area contigua ad un corso d’acqua di rilevante valore paesaggistico, nonchè di consentire al meglio la visione di due edifici di particolare interesse paesaggistico-ambientale. Secondo l’oramai pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’imposizione del vincolo indiretto disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 490 del 1999 (e in precedenza dall’art. 21 della L. n. 1089 del 1939) costituisce espressione della discrezionalità tecnica della amministrazione, sindacabile innanzi al giudice amministrativo solo quando la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00552/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2001, proposto da:
Cremonini Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Rolando Pini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Fanzini, in Bologna, via S. Stefano n. 43;
contro
-Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t. e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna, in persona del Soprintendente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, sono domiciliati ex lege;
-Comune di Castelfranco Emilia, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a)del decreto in data 24 febbraio 2001, con il quale il Direttore generale dell'Ufficio Centrale per i beni e le attività culturali ha imposto un vincolo indiretto sui terreni di proprietà del ricorrente ubicati in Castelfranco Emilia; b)del parere in data 30.01.2001, espresso dall'Ispettore Centrale tecnico del Ministero; c)della nota della Soprintendenza di Bologna del 28.09.2000, con la quale è stata richiesta al Ministero l'emanazione di provvedimenti di tutela; nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento impugnato, nella misura che ci riserva di quantificare in corso di causa e un equo indennizzo connesso all'imposizione sui terreni di proprietà dello stesso di un vincolo di inedificabilità con effetti conformativi e per la conseguente condanna dell'amministrazione statale intimata alla corresponsione delle somme dovute al ricorrente a titolo di risarcimento delle somme dovute al ricorrente a titolo di risarcimento e di equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visto il decreto del Presidente di questa seconda sezione del T.A.R. n. 601 del 2011, con il quale il presente giudizio era dichiarato perento; Visto, altresì, il successivo decreto n. 12 del 2012, con il quale sempre il Presidente della seconda Sezione ha revocato il suddetto precedente decreto di perenzione, disponendo la re-iscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, è impugnato il decreto in data 24/2/2001, con il quale il competente organo dell’amministrazione per i Beni e le Attività Culturali ha imposto un vincolo indiretto sui terreni di proprietà dell’odierno ricorrente, assoggettandoli a diverse prescrizioni.
Secondo l’interessato, il decreto è illegittimo per motivi in diritto rilevanti violazione dell’art. 49 del D. Lgs. n. 490 del 1999; del’art. 3 della L. n. 241 del 1990 oltre che per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria dell’illogicità manifesta e del difetto dei presupposti. Inoltre, il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 del D. Lgs. n. 490 del 1999, per asserito contrasto con i parametri costituzionali di cui agli artt. 41 e 42 Cost.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in ragione della ritenuta infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 17/5/2012 la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.
In particolare, il decreto di vincolo adottato dall’amministrazione risulta congruamente motivato in riferimento sia all’esigenza di tutelare, mediante prescrizioni limitative di nuove costruzioni e di mutamenti di destinazione d’uso dei terreni, un’area contigua al corso d’acqua “Canal Torbido” di rilevante valore paesaggistico (valore peraltro già riconosciuto in altro giudizio di recente definitosi presso questa Sezione con sentenza n. 346 del 12/4/2011 resa inter partes) sia alla volontà di consentire al meglio la visione di due edifici di particolare interesse paesaggistico-ambientale ubicati in zona quali “il castello di Panzano” e “l’Oratorio della Beata Vergine dei Prati” (v. Relazione tecnico scientifica allegata al provv. di vincolo: doc. n. 1 del Ministero resistente). Da qui l’infondatezza del primo motivo di ricorso, non risultando che l’amministrazione abbia violato l’artt. 49 del d. lgs. n. 490 del 1999, avendo essa adottato le prescrizioni e le misure idonee per conservare, in riferimento a beni in tal modo indirettamente tutelati, con particolare riferimento al Castello “…la prospettiva o la luce… e a lasciarne inalterate “… le condizioni di ambiente e di decoro.”.
Risulta inoltre infondata anche la censura con la quale si ritengono sproporzionate – in quanto eccessivamente onerose per il ricorrente, proprietario delle aree assoggettate a tutela – le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo, dal momento che le argomentazioni contenute nella citata relazione tecnico – scientifica a supporto delle suddette prescrizioni, non appaiono ictu oculi viziate per manifeste illogicità e non proporzionalità rispetto al bene che si intende tutelare anche in modo indiretto.
In particolare, si ritiene che dette prescrizioni – inclusi il divieto di nuove costruzioni e di mutamento della destinazione agricola e a verde dei terreni- siano coerenti con la valutazione di grande valore ambientale e paesaggistico dell’area in questione e con la verificata possibilità per il Ministero per i Beni e le attività Culturali di intervenire solo in questa parte dell’area circostante il Castello e l’Oratorio, così come chiaramente è indicato nella già citata Relazione tecnico – scientifica redatta dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 490 del 1999, costituente parte integrante del provvedimento impugnato, specie laddove si rileva che “L’area agricola su cui si affacciano il castello e l’oratorio è di grande valore ambientale e paesaggistico. E’caratterizzata da alberature al margine del canal Torbido ed una vasta porzione è interamente a bosco. La limitrofa zona artigianale in località Pioppa che si sta sviluppando enormemente potrebbe compromettere un insieme paesaggistico estremamente interessante.”.
Secondo l’oramai pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, al quale il Collegio intende uniformarsi, l’imposizione del vincolo indiretto disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 490 del 1999 (e in precedenza dall’art. 21 della L. n. 1089 del 1939) costituisce espressione della discrezionalità tecnica della amministrazione, sindacabile innanzi al giudice amministrativo solo quando la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità (v. C.G.A.R.S. 22/3/2006 n. 104; T.A.R. Lazio -RM- sez. II, 16/2/2006 n. 1171). Ne consegue, pertanto, in riferimento al caso di specie, ove è stata accertata l’insussistenza dei suddetti presupposti, la legittimità del provvedimento impugnato riguardo alle corrispondenti censure rassegnate in ricorso.
E’ manifestamente infondata, infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 del D. Lgs. n. 490 del 1999 sollevata dal ricorrente per asserito contrasto della disposizione con gli artt. 41 e 42 Cost.., trattandosi, all’evidenza, non già di vincolo urbanistico di inedificabilità o comunque preordinato all’espropriazione, ma di vincolo direttamente e naturalmente correlato ad area asservita a un bene culturale, che, per tale ragione, costituisce limite legale di natura pubblicistica del diritto dei proprietari dell’area, che scaturisce dalla funzione sociale impressa al diritto di proprietà dall’art. 42 della Carta Costituzionale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è respinto.
Il Collegio ritiene, tuttavia, in ragione della peculiarità della vicenda e delle questioni esaminate, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)