Cass. Sez. III n. 41211 del 14 ottobre 2015 (Cc 9 lug 2015)
Pres. Franco Est. Andronio Ric. Attianese
Beni Culturali. Reato di impossessamento illecito di beni culturali di cui all'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004

Il reato di impossessamento illecito di beni culturali di cui all'art. 176 del d.lgs. n. 42 del 2004  non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento del cosiddetto interesse culturale, né che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile da caratteristiche oggettive del bene

 

RITENUTO IN FATTO

1 - Con ordinanza del 17 marzo 2015, il Tribunale di Crotone ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 20 febbraio 2015, avente ad oggetto una serie di oggetti di epoca antica e medievale rinvenuti a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176.

2. - Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si rileva l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, prospettando la piena liceità della detenzione dei beni sequestrati. Mancherebbe nell'ordinanza un compiuto riferimento alla natura culturale dei beni oggetto di sequestro e alla loro provenienza. Non si sarebbe considerato, inoltre, che alcuni degli oggetti erano stati regolarmente acquistati a Londra nel dicembre del 1990 presso una galleria d'arte e per altri vi erano, comunque, le ricevute di acquisto. Non si sarebbe esaminata, inoltre, la perizia atti, redatta in un precedente procedimento penale a carico dello stesso indagato, nella quale erano stati descritti dettagliatamente gli anelli, un'applique bronzo per cintura, una borchia, bottoni in bronzo, medaglie in bronzo, monete d'argento.

2.2. - Mancherebbe, in secondo luogo, la motivazione in ordine alla finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, essendosi il Tribunale riferito esclusivamente alla natura di corpo del reato delle cose sequestrate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è infondato.

3.1. - Il primo motivo di doglianza - diretto ad escludere l'illiceità del possesso dei beni sequestrati - è inammissibile per genericità.

La difesa non contesta adeguatamente i rilievi contenuti nell'ordinanza impugnata circa la mancanza di prova della legittima provenienza dei beni oggetto del vincolo cautelare, in presenza di una documentazione che reca una descrizione non specifica di tali beni. Tale documentazione, oltre ad essere limitata a pochi oggetti, è la stessa a cui si fa riferimento nel ricorso per cassazione, dove non si chiarisce, a fronte della dettagliata elencazione dei beni sequestrati riportata alle pagine 1 e 2 dell'ordinanza impugnata, a quali di questi beni essa si riferisca. Nè la difesa contesta la riconducibilità di tali beni alle categorie di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, trattandosi di cose mobili di interesse archeologico. Trova dunque applicazione il principio - correttamente richiamato dallo stesso Tribunale - secondo cui il reato di impossessamento illecito di beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176 del non richiede, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento del cosiddetto interesse culturale, nè che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturali" sia desumibile da caratteristiche oggettive del bene (sez. 3, 7 luglio 2011, n. 41070, rv. 251295; sez. 3, 15 maggio 2014, n. 24344, rv. 259305; sez. 2, 18 luglio 2014, n. 36111, rv. 260366).

Si tratta, in ogni caso, di una valutazione che potrà essere oggetto di definitivo approfondimento in sede di merito. Ed anzi la ragione giustificativa della previsione dell'art. 325 c.p.p., comma 1, nel senso di limitare alla sola violazione di legge il ricorso per cassazione avverso il riesame del sequestro probatorio, risiede proprio nell'esigenza - rilevante ai fini dell'economia processuale - di evitare che il giudizio di merito sulla responsabilità penale possa essere anche parzialmente anticipato in sede cautelare (ex plurimis, sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 24824).

3.2. - Il secondo motivo di doglianza, relativo alla carenza di motivazione circa la finalità probatoria del sequestro, è infondato. Dall'ordinanza impugnata emerge, infatti, che il vincolo cautelare reale apposto sui beni risulta giustificato per la necessità di effettuare ulteriori accertamenti prodromici alla dichiarazione di interesse culturale di quanto rinvenuto, considerato che tale materiali sono stati ritenuti di interesse archeologico, artistico o culturale, pur non essendo in ottime condizioni di conservazione (pag. 5 dell'ordinanza impugnata).

4. - Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2015