Cass. Sez. III n. 36095 del 5 ottobre 2011 (Ud. 22 det. 2011)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Mendini ed altri
Beni Culturali.  Vincolo di tutela indiretta

Anche il vincolo di tutela indiretta può rientrare nel generale novero dei vincoli imposti per la conservazione e la protezione dei beni culturali, assolvendo a scopi analoghi a quelli concernenti i vincoli diretti né, peraltro, il legislatore sembra aver assegnato a tale misura di protezione una minore rilevanza rispetto questi ultimi, come si desume dalla previsione, nell’articolo 172 D.Lv. 42\04, in caso di inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta, di una pena identica a quella prevista dai precedenti articoli 169, 170 e 171 per gli interventi illeciti sui beni culturali.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

 

 

Composta dagli lll.mi Sigg.:

 

Dott. Claudia SQUASSONI

Dott. Mario GENTILE

Dott. Renato GRILLO

Dott. Silvio AMORESANO

Dott. Luca RAMACCI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da

  1. MENDINI F RANCESCO LUIGI MARIA N. IL 18/08/1939

  2. NUCERA SANTO N. IL 29/10/1944

  3. RICCARDA VIOLA N. IL 04/11/1946

    avverso la sentenza n. 45/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 13/05/2010

    visti gli atti, la sentenza e il ricorso

    udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

 

Con sentenza del 3 maggio 2010, la Corte d'Appello di Genova riformava parzialmente, rideterminando la pena, la sentenza con la quale, in data 20 luglio 2009, il Tribunale di Chiavari condannava RICCARDA Viola, MENDINI Francesco Luigi e NUCERA Santo per i reati di cui agli articoli 81 C.P., 44, lettera c) D.P.R. 380\01 e 181 D.Lv. 42\04 e li assolveva dal reato di cui all’articolo 169, lettera a) D.Lv. 42\04.

 

La contestazione aveva ad oggetto lavori di demolizione di un immobile preesistente e successiva ricostruzione con avanzamento del perimetro di m. 1,20; realizzazione di uno scavo di m. 4,53 X 6,36 per la realizzazione di un nuovo volume; realizzazione di un vano piano terra di m. 1,14 X 4,19 e m. 6,36; realizzazione, a circa 3 metri di altezza, di una soletta in cemento armato di profondità m. 2,76 X 4,44 e m. 5,51; realizzazione di una fascia, delimitata con pietra faccia a vista e cemento di m. 27 X 6,23. Il tutto in assenza di permesso di costruire in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell’articolo 45 D.Lv. 42\2004.

 

Avverso tale decisione i predetti proponevano separati ricorsi per cassazione.

 

Con motivi comuni ad entrambi i ricorsi RICCARDA Viola e NUCERA Santo deducevano, con un primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale, la quale faceva riferimento al regime della concessione edilizia non più prevista dalla disciplina vigente, erroneamente aveva ritenuto che la demolizione e ricostruzione del manufatto non potesse ritenersi validamente assentita con la D.I.A. a sanatoria rilasciata dall’amministrazione comunale ai sensi dell’articolo 37, D.P.R. 380\01.

 

Le opere realizzate, affermavano, erano soggette a tale titolo abilitativo e la seconda D.I.A., rilasciata in sanatoria dal Comune, era attinente ad un intervento di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione come descritto dall’articolo 3, lettera d) del T.U. dell’edilizia.

 

Con un secondo motivo di ricorso deducevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione rilevando che, in ogni caso, la sanzione applicabile avrebbe dovuto essere quella prevista dalla lettera b) dell’articolo 44 D.P.R. 380\01, in quanto i giudici del merito avevano confuso il vincolo indiretto di cui all’articolo 45, D.Lv. 42\2004 con il vincolo diretto e proceduto ad una inammissibile applicazione estensiva dell’ipotesi di reato contemplata dalla lettera c) della richiamata disposizione.

 

Aggiungevano che il vincolo indiretto, imposto sull’area interessata dai lavori con D.M. 15 marzo 1959, stabiliva specifiche prescrizioni per la tutela di un bene direttamente protetto e che, conseguentemente, non poteva trovare applicazione, nella fattispecie, l’articolo 44, lettera c) il quale faceva esclusivo riferimento alle zone sottoposte a vincoli diretti e che, in ogni caso, l’eventuale vulnus andava considerato in relazione alle specifiche prescrizioni e non in via astratta o generica.

 

Non vi era stato, peraltro, alcun danno, stante la fedele ricostruzione del manufatto demolito.

 

MENDINI Francesco deduceva, con un primo motivo di ricorso, la violazione dell’articolo 181 D.Lv. 42\2004, osservando che la rimessione in pristino dell’area, mediante ricostruzione dell’immobile demolito, era avvenuta nei termini di cui al comma 1quinquies del menzionato articolo 181, con conseguente estinzione del reato.

 

Di tale circostanza la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, ignorando anche il contenuto delle dichiarazioni di un teste, che indicava.

 

Con il secondo e terzo motivo di ricorso prospettava, come espressamente indicato, argomentazioni analoghe a quelle formulate nei ricorsi dei coimputati.

 

Tutti insistevano, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

 

All'odierna udienza il difensore della RICARDA depositava certificato di morte della stessa.

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

 

Va preliminarmente rilevato che il decesso della RICCARDA comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei cuoi confronti.

 

Occorre poi richiamare, per una migliore comprensione, la ricostruzione fattuale della vicenda effettuata dai giudici di merito.

 

Risulta, a tale proposito, l’esecuzione di lavori di demolizione e successiva ricostruzione con modifica della sagoma di un manufatto, oltre agli altri interventi descritti in precedenza.

 

Dette opere erano state precedute da una D.I.A. (31 agosto 2006) relativa a lavori di restauro di immobili preesistenti alla quale faceva seguito, dopo l’accertamento del reato da parte della Polizia Giudiziaria, altra D.I.A. (25 novembre 2008) per il ripristino dello status quo ante, assistita da previo parere della competente Sovrintendenza.

 

L’area interessata dai lavori risulta vincolata.

 

In particolare, il Castello di Chiavari risulta sottoposto a vincolo storico, ai sensi della allora vigente legge 364\1909, con decreto in data 3 dicembre 1938 mentre, con decreto in data 15 marzo 1959, allo scopo di evitare il “danneggiamento della prospettiva” del predetto monumento e l’alterazione delle “condizioni di ambiente e di decoro”, veniva imposto un ulteriore vincolo, ai sensi dell’articolo 21 della allora vigente legge 1089\39, nell’area circostante specificamente individuata e nella quale rientra quella interessata dai lavori dianzi descritti.

 

Tale vincolo impone il divieto di esecuzione di opere “che possano danneggiare la luce o la prospettiva, o che comunque possano alterare le condizioni di ambiente e di decoro del monumento” e stabilisce che “qualsiasi progetto di lavoro che possa alterare l’attuale stato dell’immobile soggetto ai predetti divieti dovrà essere sottoposto al preventivo esame della Soprintendenza ai Monumenti, competente per territorio, per l’eventuale approvazione”.

 

Ciò posto (e precisato che dell’aspetto relativo al vincolo si dirà in seguito) deve rilevarsi come la qualificazione degli interventi prospettata nei ricorsi non sia corretta.

 

Invero l’esecuzione dei lavori, come evidenziato nel provvedimento impugnato, era stata preceduta da una denuncia di inizio attività presentata dai ricorrenti per l’esecuzione di interventi di restauro su immobili preesistenti.

 

Come è noto, tali interventi sono quelli definiti dall’articolo 3, comma primo, lett. c) del TU edilizia come “gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.

 

Come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. III n. 28840, 11 luglio 2008, n. 40189, 6 dicembre 2006), dalla lettura della definizione si comprende agevolmente che la finalità degli interventi di restauro e risanamento conservativo è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma pur sempre nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali” trattandosi, appunto, di conservazione.

 

L’attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica, pertanto, per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell’edificio, sia all’esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino della individualità originaria dell’immobile (Sez. III n. 33536, 1 settembre 2009). Lo scopo è, in altre parole, quello di realizzare un insieme di opere riguardanti gli adeguamenti tipologici, igienico- sanitari e strutturali, finalizzato ad un uso più appropriato rispetto alle esigenze attuali degli edifici ed alloggi esistenti (Sez. III n.21100, 29 maggio 2007).

 

Le citate finalità conservative impongono, inoltre, la preesistenza di un organismo edilizio finito e strutturalmente identificabile al momento dell'inizio dei lavori (così Sez. III n.42521, 14 novembre 2008, ove si è esclusa la possibilità di restauro o risanamento di un rudere).

 

L’ulteriore requisito richiesto è, inoltre, quello del “rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali” dell’organismo edilizio oggetto di intervento dei quali, tuttavia, la norma in esame non fornisce alcuna definizione, rinvenibile, invece, nella consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. III n. 39062, 8 ottobre 2009; n. 28840, 11 luglio 2008; n. 16048, 21 aprile 2006). In particolare, la "qualificazione tipologica" riguarda i caratteri architettonici e funzionali del manufatto preesistente che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie (ad es. edificio urbano o rurale, industriale o residenziale etc.); gli "elementi formali” attengono alla disposizione dei volumi, elementi architettonici che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando la sua immagine caratteristica, mentre gli "elementi strutturali" sono quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio.

 

Inoltre, come emerge dalla seconda parte della definizione in esame, la funzione conservativa degli interventi di restauro e risanamento può anche effettuarsi attraverso l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio ma comunque nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali.

 

Ciò posto, deve rilevarsi che, sempre da quanto indicato nel provvedimento impugnato e nel ricorso, gli immobili per i quali si era dichiarato di voler eseguire il restauro erano stati, invece, demoliti.

 

Tale evenienza è del tutto incompatibile con l’attività di restauro come in precedenza delineata.

 

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, infatti, tale tipologia di intervento presuppone l’esistenza nel suo complesso di un organismo edilizio sul quale intervenire, in quanto finalizzato al recupero degli immobili nella loro attuale consistenza e nell’ambito degli spazi concretamente identificabili. Ne consegue che il venir meno, nel corso dell‘esecuzione dei lavori, delle strutture portanti del manufatto, anche per un fatto accidentale ed involontario quale un improvviso crollo, fa sì che la loro riedificazione non possa rientrare in tale tipologia di intervento, dato che le opere edilizie in concreto eseguite, quale il getto delle nuove fondazioni in calcestruzzo, determinano la realizzazione di un edificio radicalmente e qualitativamente diverso dal precedente (Sez. III n. 35390, 30 settembre 2010).

 

All’atto dell’accertamento, pertanto, gli interventi demolitori eseguiti non rispondevano a quanto dichiarato nella D.I.A.

 

I ricorrenti attribuiscono, tuttavia, alla D.I.A. presentata in data successiva all’intervento un efficacia determinante che viene individuata, a quanto sembra potersi rilevare dal contenuto dei ricorsi, da un lato nell’effetto sanante che, ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. 380\01 la stessa avrebbe prodotto e, dall’altro, nella diversa qualificazione degli interventi, descritti come ristrutturazione mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato preesistente.

 

Anche tale assunto si palesa infondato.

 

Va infatti considerata la diversa disciplina cui sono assoggettate la D.I.A. “semplice” (ora sostituita dalla S.C.I.A., segnalazione certificata di inizio attività introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e la D.I.A. sostitutiva del permesso di costruire.

 

L’articolo 22 del D.P.R. 380\01, nei primi due commi, individua come soggetti a semplice denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 (e cioè quelli subordinati a permesso di costruire) e all’articolo 6 (rientranti, cioè, nell’attività edilizia libera) sempreché siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico - edilizia vigente, nonché le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

 

Il terzo comma contempla, invece, le opere soggette a D.I.A. alternativa al permesso di costruire, che individua negli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica se disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti ed, infine, negli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

 

Vi è dunque una sostanziale differenza tra le due tipologie di denuncia di inizio attività sotto diversi aspetti.

 

Per quel che qui interessa, deve rilevarsi che il ricorso alla D.I.A. alternativa presuppone una scelta del soggetto interessato al quale la legge offre la possibilità di optarvi, in luogo del permesso di costruire, in presenza di determinate condizioni.

 

Diversa è anche la disciplina applicabile con riferimento alla sanatoria.

 

Infatti, l’articolo 37 D.P.R. 380\01, richiamato in ricorso, riguarda esclusivamente gli interventi soggetti a D.I.A. semplice, come si desume dall’espresso richiamo all’articolo 22, commi primo e secondo e dal contenuto dell’articolo 36.

 

Quest’ultimo, infatti, indica espressamente, al primo comma, che l’accertamento di conformità ed il conseguente permesso di costruire riguarda gli “interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa” prevedendo quindi, per la sanatoria delle opere soggette a D.I.A. alternativa, il permesso di costruire rilasciato in presenza dei presupposti indicati.

 

Considerato che l’intervento eseguito nella fattispecie, consistente, lo si ripete, nella demolizione e successiva ricostruzione di un immobile, non rientrava tra quelli soggetti a D.I.A. semplice, non era applicabile la disciplina stabilita dall’articolo 37, con la conseguenza che la D.I.A. presentata dopo la demolizione dell’immobile originariamente esistente non poteva produrre alcun effetto sanante.

 

Risulta dalla decisione impugnata che tale D.I.A. aveva ad oggetto il “ripristino dello status quo ante”, mentre i ricorrenti attribuiscono alla stessa, da quanto è dato rilevare dal tenore dei ricorsi, valore di D.I.A. alternativa al permesso di costruire, abilitante alla ristrutturazione mediante demolizione e successiva ricostruzione di immobile preesistente.

 

Anche tale prospettazione, tuttavia, risulta infondata.

 

La nozione di “ristrutturazione edilizia” è contenuta nell’articolo 3, lettera d) del dpr 380\01 il cui originario contenuto è stato modificato dal d.lv. 301\02.

 

Rientrano in tale nozione gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

 

Tale ultimo requisito, in particolare, risulta essenziale e va ricordato, a tale proposito, che rientrano nel concetto di sagoma di una costruzione tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, restandone escluse le sole aperture che non prevedono superfici sporgenti (Sez. III, n. 8303, 9 febbraio 2006).

 

Altrettanto essenziale risulta la necessità della costruzione dell'edificio demolito nell'area di sedime originaria in quanto requisito insito nella nozione di ristrutturazione edilizia (Sez. III n. 17084, 18 maggio 2006; n.19034, 24 aprile 2004).

 

Ulteriore elemento, anch’esso rilevante ai fini della decisione, concerne la necessaria contestualizzazione temporale della demolizione che, per essere ricondotta nel novero della ristrutturazione edilizia, deve riguardare un intervento unitario volto alla conservazione dell’edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell’inizio dei lavori (Sez. III n. 20776, 16 giugno 2006).

 

Date tali premesse, deve rilevarsi che l'intervento, così come accertato nella fattispecie, non poteva essere qualificato come ristrutturazione in quanto non solo mancava l'esecuzione nel medesimo contesto temporale (l’accertamento della demolizione da parte della polizia giudiziaria è indicato in sentenza come avvenuto il 22 dicembre 2006, mentre la seconda D.I.A., che ha preceduto la ricostruzione, risale al 25 novembre 2008, quindi circa due anni dopo) ma difettava anche il fondamentale requisito della ricostruzione con la medesima volumetria e sagoma dell’edificio preesistente, come accertato in fatto nella sentenza e dimostrato dal contestato spostamento dell’area di sedime, conseguente dall’avanzamento del fronte sud del fabbricato e dalla presenza di altre opere, quali gli scavi per la realizzazione di un vano ulteriore, un nuovo vano, una soletta in cemento ed una fascia di 27 metri per 6,23.

 

Deve dunque rilevarsi, in definitiva, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto le opere realizzate soggette al regime del permesso di costruire, che i ricorrenti non avevano conseguito e l’inefficacia delle dichiarazioni di inizio attività presentate.

 

Un ulteriore aspetto trattato dai giudici dell’appello e considerato nei ricorsi è quello relativo al vincolo insistente sull’area interessata dagli interventi.

 

Si tratta, come riconosciuto dalla sentenza e nei ricorsi, di un vincolo di tutela indiretta, attualmente disciplinato dall’articolo 45 del D.Lv. 42\2004 come emerge inequivocabilmente dall’espresso richiamo, nel decreto che lo impone, all’articolo 21 dell’allora vigente legge 1089\39, nonché dal contenuto, che evidenzia il riferimento alle esigenze di tutela del Castello di Chiavari oggetto di specifico vincolo monumentale, come in precedenza specificato.

 

L’articolo 45, comma 1 D.Lv. 42\2004 stabilisce, come è noto, che il competente Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.



Si fa in tal caso riferimento ad una ipotesi di “tutela indiretta” in quanto il provvedimento di prescrizione incide su beni diversi da quelli tutelati ma con specifiche finalità di conservazione di questi ultimi, con particolare riferimento alla “cornice ambientale”, in modo tale da evitare ogni alterazione dell’insieme delle caratteristiche fisiche e culturali che caratterizzano lo spazio circostante al monumento.

 

Va poi rilevato che il vincolo indiretto previsto dall’articolo 45 riguarda esclusivamente i beni culturali.

 

Non solo, infatti, è compreso nella Parte Seconda del D.Lv. 42\2004, espressamente dedicata ai beni culturali, nel Capo III recante le disposizioni relative alla protezione e conservazione dei predetti beni, ma contiene anche uno specifico riferimento ai “beni culturali immobili” oggetto di protezione.

 

Non vi è pertanto alcun riferimento con i beni paesaggistici, disciplinati dalla parte terza del citato D.Lv. pur facendo parte anch’essi, come i beni culturali, del patrimonio culturale individuato dall’articolo 2 del decreto, il quale fornisce anche le rispettive definizioni.

 

Ciò comporta che, in assenza anche di un vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dai lavori, devono ritenersi errati e non pertinenti tutti i riferimenti all’articolo 181 del menzionato D.Lv., che il legislatore ha collocato tra le sanzioni relative alla Parte Terza e che riguarda, espressamente, gli interventi sui beni paesaggistici (comma primo).

 

Non sussiste, pertanto, alcuna violazione della richiamata disposizione, che la Corte territoriale, infatti, non considera, né può assumere rilievo il richiamo alla speciale causa estintiva del reato disciplinata dal comma 1quinquies dell’articolo 181 contenuto nel primo motivo di ricorso del MENDINI (ed ammesso che possa qualificarsi come spontanea rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici la ricostruzione, con le modalità già indicate, di un nuovo immobile in sostituzione di altro precedentemente demolito).

 

Va poi aggiunto che nessuna valutazione alternativa dei dati probatori acquisiti può essere effettuata, in questa sede di legittimità, segnatamente per quanto riguarda le dichiarazioni testimoniali menzionate nel medesimo ricorso.

 

Parimenti errato appare il riferimento a tale disposizione riportato nella rubrica pur in presenza di una dettagliata descrizione dei fatti che, effettivamente, ha assolto comunque alla funzione di informare gli imputati circa il tenore delle accuse loro mosse al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa, tanto è vero che, sul punto, non vi è stata, nei ricorsi, alcuna contestazione da parte dei ricorrenti.

 

Di tale circostanza, peraltro, hanno tenuto conto i giudici di merito.

 

Nella sentenza di primo grado, infatti, il contenuto del capo a) della rubrica è stato preso in considerazione con esclusivo riferimento alla violazione urbanistica, considerando la sola violazione di cui all’articolo 44, lettera c) D.P.R. 380\01 (anch’essa riportata in modo incompleto), come è dimostrato dal fatto che, nel determinare la pena, il giudice ha valutato esclusivamente tale articolo, senza effettuare alcun aumento per il concorso formale con l’articolo 181 D.Lv. 42\2004. Altrettanto ha fatto la Corte d'Appello.

 

Corretto appare, dunque, l’inquadramento delle opere realizzate entro l’ambito di operatività dell’articolo 44 lettera c) del D.P.R. 380\01 che, invece, i ricorrenti dichiarano di non condividere, sostenendo, come si è in precedenza ricordato, che la predetta disposizione opererebbe solo per i vincoli diretti e che, in ogni caso, la violazione del vincolo indiretto andrebbe considerata con riferimento alle specifiche prescrizioni imposte e non anche in modo astratto e generico.

 

Il tenore letterale della richiamata disposizione induce, tuttavia, a conclusioni differenti.

 

Essa si riferisce, infatti, agli interventi edilizi “nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale” senza alcuna specificazione circa la natura del vincolo.

 

Può conseguentemente affermarsi il principio secondo il quale anche il vincolo di tutela indiretta può rientrare nel generale novero dei vincoli imposti per la conservazione e la protezione dei beni culturali, assolvendo a scopi analoghi a quelli concernenti i vincoli diretti né, peraltro, il legislatore sembra aver assegnato a tale misura di protezione una minore rilevanza rispetto questi ultimi, come si desume dalla previsione, nell’articolo 172 D.Lv. 42\04, in caso di inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta, di una pena identica a quella prevista dai precedenti articoli 169, 170 e 171 per gli interventi illeciti sui beni culturali.

 

Pacifica risulta infine, nella fattispecie, la violazione delle prescrizioni imposte con il vincolo, in considerazione del fatto che le opere eseguite, per caratteristiche costruttive e dimensioni, ben potevano essere considerate dai giudici dell’appello idonee ad incidere negativamente sull’assetto originario dei luoghi in quanto modificative delle originarie condizioni di ambiente e di decoro del complesso monumentale indirettamente tutelato e dalle stesse irreparabilmente alterate.

 

La sentenza impugnata si palesa, dunque, come immune dalle censure mosse nei ricorsi i quali devono pertanto essere rigettati con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

 

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RICCARDA Viola per essere il reato ascrittole estinto per morte dell'imputata. Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali

 

Così deciso in Roma il 22 settembre 2011

 

 

Il Consigliere Estensore Il Presidente

(Dott. Luca RAMACCI) (Dott. Claudia SQUASSONI)

 

 

 

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