Cass. Sez. III sent.21744 del 9
  giugno 2005 (P.U. 26 apr. 2005)
  Pres. Vitalone Est. Grillo Ric. P.M. in proc. Duranti ed altri
Maltrattamento di animali
Sussiste continuità normativa tra il vecchio ed il nuovo articolo 727 c.p.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/04/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 833
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 35653/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto;
avverso la sentenza n. 205/2003 del 16/4-13/5/2004, pronunciata dal Tribunale di 
Orvieto, in composizione monocratica;
nei confronti di:
DURANTI LUCA, nato ad Arezzo il 28/6/1968;
ROMEI ROBERTO, nato ad Umbertide il 6/6/1967;
BONCHI FRANCESCO, nato ad Arezzo il 26/7/1966;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. 
Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. GERACI 
V., con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione;
udito il difensore, avv. FAVINO L., che insiste per il rigetto dello stesso;
La Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Orvieto, in composizione 
monocratica, assolveva "perché il fatto non costituisce reato" Duranti Luca, 
Romei Roberto e Bonchi Francesco, opponenti a decreto penale, dalla 
contravvenzione di cui all'art, 727 c.p., commessa il 28/11/2002, per concorso 
nel maltrattamento di tre cani da caccia, trasportati all'interno del bagagliaio 
di un'autovettura in violazione della delibera 3/3/99 n. 267 della Giunta 
Regionale. Secondo il giudicante, pur sussistendo l'elemento materiale della 
contravvenzione de qua, peraltro evidenziato dalla perizia d'ufficio, 
permanevano "perplessità" in ordine all'integrazione dell'elemento soggettivo di 
essa, per cui s'imponeva l'assoluzione dei prevenuti ex art. 530, comma 2, 
c.p.p..
Avverso tale decisione ricorreva il P.M., deducendo violazione ed errata 
applicazione degli artt. 43, comma 2, e 727 c.p. in relazione all'art. 606 lett. 
b) c.p.p., in quanto, trattandosi di contravvenzione, per l'integrazione di essa 
non è richiesto il dolo, ma è sufficiente una delle condotte colpose descritte 
dal menzionato art. 43 c.p.. Con memoria 4/3/2005, il difensore degli imputati 
evidenziava che nel caso in esame non poteva ravvisarsi alcuna colpa dei 
predetti, neppure per violazione della citata delibera della Giunta Regionale, 
giacché il bagagliaio dell'autovettura in questione non era "sigillato", ma 
consentiva il passaggio dell'aria sufficiente ad evitare sofferenze agli animali 
ivi alloggiati. All'odierno dibattimento, il P.G. e la difesa concludono come 
riportato in epigrafe.
Il ricorso è fondato.
S'impone una premessa: al momento in cui avvennero i fatti di causa non era 
ancora stato modificato l'art. 727 c.p. dalla legge 20/7/2004 n. 189, che ha 
inasprito la normativa in materia, introducendo le nuove figure di reato 
previste dal Titolo 9 bis del codice penale. Tra queste è l'art. 544 ter quello 
che ora prevede il
"maltrattamento di animali", vecchio titolo dell'art. 727 c.p., ma è configurato 
come delitto e non più come contravvenzione; l'attuale art. 727, invece, prevede 
due ipotesi contravvenzionali: l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo 
titoletto della norma) e la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con 
la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Dopo tale sostanziale 
mutamento delle fattispecie criminose, deve quindi - innanzi tutto - stabilirsi 
se vi sia continuità normativa tra il vecchio ed il nuovo art. 727 c.p., 
ovviamente in relazione alla specifica condotta contestata agli imputati sotto 
la vigenza del primo.
Ebbene, ad avviso del Collegio, deve ravvisarsi detta continuità in quanto il 
trasporto dei tre cani in violazione della delibera della Giunta Regionale n. 
267/1999, stipandoli cioè nel bagagliaio di un'autovettura non comunicante con 
l'abitacolo, potrebbe concretare la detenzione degli animali in condizioni 
incompatibili con la loro natura, condotta vietata da entrambe le norme 
succedutesi. Ravvisata, dunque, la detta continuità normativa in relazione ad 
una determinata condotta, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza 
impugnata non sia corretta in riferimento alla sussistenza dell'elemento 
intenzionale del reato, in quanto prende in considerazione soltanto 
l'eventualità del dolo, e non anche quella della colpa. Anzi neppure esclude con 
sicurezza la sussistenza del dolo, scegliendo la formula assolutoria prevista 
dal secondo comma dell'art. 530 c.p.p..
Ora, mentre non può esservi "incrudelimento", concetto adesso trasfuso nella 
previsione dell'art. 544 ter c.p., se non doloso, la detenzione di animali "in 
condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze" 
può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta colposa dell'agente in una 
delle connotazioni indicate dall'art. 43 c.p., per cui il giudice del merito 
avrebbe dovuto valutare tale possibilità. In tal senso, in una fattispecie 
abbastanza simile, si è peraltro espressa questa Sezione (Cass. Sez. 3^, 4 
maggio 2004, Brao).
Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso appare fondato con conseguente 
annullamento della gravata decisione; il giudice di rinvio dovrà rivalutare 
quindi il fatto, adeguandosi alle considerazioni giuridiche che precedono.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Orvieto.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2005 
 
                    




