Cass. Sez. III n. 52491 del 18 dicembre 2014 (Ud 24 giu 2014)
Pres. Fiale Est. Gentili Ric. Picardo ed altro
Caccia e animali. Caccia in periodo di divieto e con mezzi vietati
Il tenore letterale dell'art. 30, lettera h), della legge n. 157 del 1992, (come, d'altra parte, anche la previsione di cui alla precedente lettera e), in tema di uccellagione) non contiene alcun elemento che, testualmente o logicamente, possa fare riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio e le due previsioni sanzionatorie - quella di cui alla lettera a) e quella di cui alla lettera h) (non diversamente, peraltro, dalla previsione di cui alla lettera e) presentano diversa obbiettività giuridica, essendo la prima disposizione volta ad impedire che l'esercizio della caccia, se svolto in determinati periodi dell'anno o comunque in determinate fasi del tempo, possa incidere, in termini pregiudizievoli, sui cicli biologici delle specie comunque cacciabili, mentre la seconda è indirizzata, come già dianzi evidenziato, a tutelare il singolo animale da modalità particolarmente insidiose od inutilmente dolorose di cattura, sicché è del tutto legittima, in caso di condotta che violi ambedue le disposizioni, la concorrenza fra i due reati e non l'assorbimento dell'uno nell'altro.
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