Consiglio di Stato Sez. III n. 5073 del 6 giugno 2024
Caccia e animali.Rigetto istanza di rinnovo del porto d’armi

In materia di armi deve ritenersi giustificato il ritiro della licenza allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato. Non può ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa come quella in esame, che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d’armi anche nei confronti di chi sia stato condannato ed abbia ottenuto la riabilitazione.

Pubblicato il 06/06/2024

N. 05073/2024REG.PROV.COLL.

N. 02647/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2647 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Trombetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e la Questura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego del porto d'armi uso caccia - decreto prot. -OMISSIS- del 9 giugno 2018 della Questura di Cosenza e il silenzio-rifiuto della Prefettura di Cosenza.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e della Questura di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento di rigetto opposto dal Questore di Cosenza alla sua istanza di rinnovo del porto d’armi, nonché il silenzio-rifiuto serbato dal Prefetto di Cosenza a fronte del suo successivo ricorso gerarchico.

2. Il giudice di prime cure ha respinto il gravame in quanto il provvedimento di rigetto del Questore è basato sul giudizio di non affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, fondato su due precedenti penali in materia di detenzione illegale e abusiva di armi e munizioni (anche se poi uno estinto e uno condonato) e su altri reati.

In sintesi, il Tar ha affermato che “è infondato, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con il quale viene censurato il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento….Non sono, inoltre, fondate le ulteriori censure inerenti la violazione delle garanzie procedimentali, in quanto dagli atti di causa emerge che il ricorrente abbia comunque partecipato al procedimento, esercitando il diritto di accesso e depositando memorie che sono state prese in esame dall’Amministrazione”.

Quanto alle censure di merito, dopo aver riepilogato l’univoca giurisprudenza in materia concernente la discrezionalità dell’Amministrazione, ha soggiunto che “nel caso di specie, occorre precisare che l’Amministrazione resistente ha negato al ricorrente il titolo di polizia non sulla base dell’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, ma in ragione di un non positivo apprezzamento dell’affidabilità del ricorrente stesso sul corretto uso delle armi e della sua buona condotta. Tale valutazione trova fondamento nelle due condanne per i reati in tema di armi ed è corroborata dalle ulteriori condotte che sono state oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria, indicate nel provvedimento impugnato”.

3. L’appellante, nel chiedere l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del decreto questorile, evidenzia che “il comportamento ineccepibile tenuto dal sig. -OMISSIS- sino ad oggi ha comportato il rinnovo costante della licenza del porto di fucile ad uso caccia sia nell’anno 2004 che nell’anno 2011, pertanto, non si comprendono le ragioni per le quali l’Amministrazione ha inteso mutare orientamento, rispetto ai precedenti rinnovi sia pure in presenza di nuovi fatti, di nuovi documenti e di nuovi provvedimenti giudiziari favorevoli al rilascio del richiesto porto d’armi uso caccia in quanto sintomatici di buona condotta dell’istante. Nel provvedimento impugnato si fa soltanto cenno a non meglio precisate “direttive” del Ministero dell’Interno e nella sentenza impugnata, seppure si dà atto dei provvedimenti di estinzione del reato, di indulto e di riabilitazione, non si spiega il motivo per il quale detti provvedimenti, assieme al certificato di buona condotta del -OMISSIS-, non incidano positivamente sul richiesto rinnovo. Ciò rende la sentenza impugnata irragionevole”.

4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di stile, opponendosi all’accoglimento dell’appello.

5. Con decreto del 28 marzo 2023 dell’apposita Commissione istituita presso questo Consiglio di Stato, è stata respinta l’istanza formulata dall’appellante per l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

6. All’udienza del 23 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. L’appello è infondato e pertanto meritevole di reiezione.

8. Il provvedimento impugnato in prime cure è adeguatamente motivato, in quanto il diniego è stato legittimamente ancorato a fatti idonei a supportare il giudizio di inaffidabilità a carico dell’interessato.

9. Anche la sentenza del Tar Lazio – qui appellata unicamente nelle sue statuizioni di merito, non essendo state riproposte le censure relative a lamentate violazioni di carattere procedimentale - sfugge alle osservazioni dell’appellante e va quindi confermata.

9.1. In materia di armi, è costante l’orientamento della Sezione di ritenere giustificato il ritiro della licenza allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso.

Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso. La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (vds. Cons. di Stato, III Sez., n. 840/2023).

9.2. Nella fattispecie all’esame, con riferimento all’intervenuta riabilitazione, si richiama il dictum della Corte Cost. (sent. n. 109 del 9 maggio 2019) con cui il Giudice delle leggi, nel pronunciarsi sulla questione di legittimità dell’art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente, ha affermato che non può “ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa come quella ora all’esame, che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d’armi anche nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione, dal momento che tale delitto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica in maniera significativa la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore”.

Le espressioni della Corte, concernenti un’ipotesi delittuosa non direttamente connessa all’uso delle armi, valgono, a fortiori, per una fattispecie criminosa quale la detenzione illegale di armi e munizioni.

9.4. Per quanto detto, il provvedimento questorile non appare né palesemente irragionevole né illogico, tenuto conto della condotta tenuta dell’appellante, né presenta vizi di proporzionalità o contraddittorietà.

9.5. Quanto alla denunciata contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la Questura nel negare il rinnovo del porto d’armi, in passato autorizzato, osserva il Collegio che non sussiste contraddittorietà in caso di diniego di autorizzazione precedentemente concessa, perché ogni singola istanza deve essere valutata in rapporto alla situazione contingente dell’ordine e della sicurezza pubblica, tant’è che l’art. 13, r.d. n. 773 del 1931 attribuisce alle autorizzazioni di polizia, di regola e salvo espressa disposizione legislativa, durata annuale, onde l’autorità di pubblica sicurezza deve, senza riguardo a quanto eventualmente assentito in precedenza, rinnovare anno per anno la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per concedere eccezionalmente l’uso delle armi ai privati, tenendo conto sia della situazione personale del richiedente aggiornata con informazioni attuali, sia della situazione oggettiva dell’ordine pubblico.

In conclusione, la circostanza che in passato la licenza fosse stata rilasciata e poi rinnovata non preclude all’Amministrazione la possibilità di operare opposte valutazioni in sede di un’ulteriore richiesta di rinnovo, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore, purché basato su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata (Cons. St., sez. III, 25 agosto 2020, n. 5200).

10. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

11. Dall’infondatezza dell’appello, discende il rigetto definitivo dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

12. Sussistono giusti motivi, in considerazione del carattere formale delle difese dell’Amministrazione, per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge definitivamente l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a disvelare l’identità dell’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore