Ogni singolo animale è protetto nella sua individualità.

di Stefano DELIPERI

Interessante pronuncia del Giudice civile di Reggio Emilia in tema di tutela dei diritti degli animali.

Il Tribunale civile di Reggio Emilia in composizione monocratica, con sentenza del 27 marzo 2014 (N. R.G. 7367/2013) ha, infatti, respinto il ricorso in opposizione del trasgressore avverso quattro provvedimenti del Comune di Montecchio Emilia (RE) con cui sono state irrogate sanzioni amministrative per il riscontrato cattivo mantenimento di altrettanti cani in violazione della legge regionale Emilia-Romagna n. 3/2005.

Di particolare rilievo una delle motivazioni del provvedimento giurisdizionale: “deve … ritenersi che la condotta … in violazione delle norme a tutela del benessere animale, vada sanzionata con riferimento a ciascuno degli animali maltrattati, e cioè a ciascuno dei quattro cani, essendo ogni singolo animale protetto nella sua individualità. Ciò deve essere ricavato, così come condivisibilmente argomentato dalla difesa della convenuta, sia dall’articolo 13 del trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo in Italia con L. n. 130/2008, che dispone espressamente come ‘ogni singolo animale è un essere senziente, e, come tale, soggetto singolo al quale assicurare benessere e sanità’; sia dall’articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 27/2002, secondo il quale ‘al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme di igiene generale’; sia dall’articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 5/2005, per il quale ‘ai fini della presente legge, per animale di affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall’uomo, per compagnia od affezione’.”

Ogni singolo animale, quindi, ha diritto a esser trattato con cura e al suo benessere, quale essere senziente.

Un importante passo in avanti per i diritti degli “altri” animali.

Si ringrazia l’avv. Rossella Ognibene, del Foro di Reggio Emilia, per la segnalazione.

Dott. Stefano Deliperi

 

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/SentenzaCanovi.pdf|590|800}