Cass. Sez. III n. 10056 del 16 marzo 2026 (CC 18 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. Petrecca e Signorini
Ecodelitti.Confisca per equivalente per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
In tema di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), il profitto del reato suscettibile di sequestro preventivo, anche per equivalente, può consistere nel risparmio di spesa derivante dal mancato sostenimento dei costi aziendali "doverosi" per il corretto smaltimento. Tale profitto, pur se acquisito immediatamente al patrimonio della persona giuridica nel cui interesse il reato è stato commesso, legittima la misura ablatoria nei confronti della persona fisica autrice della condotta (amministratore o legale rappresentante) qualora non sia possibile l'apprensione diretta presso l'ente. In tale scenario, la confisca per equivalente assume una funzione sanzionatoria, rendendo l'autore del reato garante dell'eventuale incapienza del patrimonio sociale. La ripartizione paritaria del quantum dell'ablazione tra i diversi concorrenti nel reato risulta conforme ai principi di proporzionalità e solidarietà delineati dalle Sezioni Unite.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 luglio 2025, il Tribunale di Pisa, in veste di giudice dell’appello cautelare, ha rigettato l’impugnazione proposta da Giancarlo Petrecca e Marino Signorini nei confronti dell’ordinanza del 16 giugno 2025 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata disposta la restituzione della somma di euro 1.108.687,00, in parziale riforma del provvedimento, emanato in data 18 maggio 2020, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Firenze aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di danaro per euro 3.273.278,00 nei confronti della società consorzio SGS S.p.A., nonché finalizzato alla confisca per equivalente, in caso di incapienza del patrimonio della stessa, dei beni personali di Giancarlo Petrecca e Marino Signorini, in relazione alla commissione di più reati di traffico di rifiuti e di falso, mediante l’abusivo spandimento su terreni agricoli di prodotti denominati Carbocal o Natifert 40, per aver, il Signorini in qualità di presidente del consorzio SGS S.p.A., e il Petrecca quale amministratore delegato della stessa società, in concorso con altri soggetti, ceduto, attraverso la predetta società, i menzionati prodotti contenenti sostanze pericolose, da considerarsi in realtà rifiuti speciali, che venivano tuttavia fatti apparire come ammendanti e fertilizzanti grazie alla predisposizione di documenti falsi - certificati, analisi, documenti di trasporto emessi dalla SGS S.p.A. -, condotta da cui è conseguito un pericolo di danno ambientale e un diffuso inquinamento, nonchè un risparmio di spesa, a favore della società, dei costi derivanti dal regolare trattamento e smaltimento di quei materiali.
Avverso l’ordinanza Giancarlo Petrecca e Marino Signorini hanno proposto, tramite gli avvocati Enrico Marzaduri e Luca Pappalardo, ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione alle disposizioni previste dall’art. 240 cod. pen., 452-quaterdecies, ultimo comma, cod. pen., 321, comma 2, cod. proc. pen., alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite. Premette la difesa che il Tribunale dell’appello cautelare avrebbe violato i principi relativi alla natura restitutoria del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente e riferito al profitto del reato, assegnando ad esso valore sanzionatorio. Il sequestro si porrebbe, dunque, in contrasto con i principi interpretativi stabiliti dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 13783 del 2025, secondo cui la funzione del sequestro finalizzato alla confisca è strettamente recuperatoria del profitto illecito, dovendosi, per contro, intendersi illegittima la confisca avente natura sanzionatoria, ove disposta per una somma superiore a quella costituente profitto del reato. Sottolinea la difesa che l’integrale profitto del reato sarebbe stato realizzato unicamente in capo alla società SGS S.p.A., mentre il patrimonio dei ricorrenti non aveva avuto incremento alcuno, sotto forma di profitto, utile o altro vantaggio, per cui un eventuale recupero nei confronti del loro patrimonio si traduce nell’applicazione di una ulteriore ed ingiusta punizione. Il contrasto con i principi stabiliti dal Supremo Collegio si ritroverebbe, perciò, pienamente nell’ordinanza del Tribunale, che, da un lato, conferma che il profitto è riferibile solo all’ente collettivo SGS e, dall’altro, che i ricorrenti non sarebbero stati fruitori di un profitto personale. Inoltre, nell’argomentare circa l’inapplicabilità del principio che regola la c.d. solidarietà passiva, il Tribunale non avrebbe proceduto alla ripartizione in parti uguali delle somme oggetto di sequestro tra gli imputati, pur a fronte dell’impossibilità di provare l’entità del profitto ascrivibile al singolo, ma si sarebbe limitato ad accogliere l’istanza di restituzione unicamente in relazione alla quota “eccedente” un terzo, pur essendo tre gli imputati colpiti dal provvedimento. La difesa denuncia, pertanto, violazione di legge, poichè la motivazione del provvedimento impugnato è in contrasto con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite, nella parte in cui è stato statuito che, data la funzione recuperatoria della confisca, in presenza di più concorrenti, il recupero delle somme nei loro confronti potrebbe operare a condizione che questi abbiano conseguito un profitto, e a seguito di un giudizio di proporzionalità della somma da recuperare rispetto a tale profitto, da indentificarsi con l’arricchimento del singolo soggetto; e ciò quale che sia la funzione assegnata alla confisca, anche se punitiva. Secondo la difesa, invece, l’ordinanza del Tribunale dell’appello cautelare avrebbe disposto una indistinta confisca, senza aver previamente individuato un arricchimento riferibile ai singoli soggetti. L’ordinanza non avrebbe fatto altro che confermare l’impostazione, dominante all’epoca in cui fu emesso il provvedimento genetico, della natura sanzionatoria della confisca, a cui veniva assegnato il compito di punire ulteriormente i ricorrenti per i fatti commessi nella posizione di vertici dell’impresa, sicchè costoro furono attinti dal sequestro in relazione a quella parte che non potè essere appresa in forma diretta dalle casse del Consorzio. L’ordinanza, infatti, da un lato, riconosce che i ricorrenti non abbiano percepito alcun profitto personale e, dall’altro, nega che le Sezioni Unite abbiano mai espresso il principio che il profitto debba essere personale. In altri termini, l’ordinanza impugnata ritiene che non sarebbe necessario il conseguimento di un profitto personale ai fini dell’applicazione della misura cautelare reale finalizzata alla confisca per equivalente, in tal modo rendendo evidente come, in realtà, all’istituto venga assegnata ancora una funzione sanzionatoria, che emergerebbe, peraltro, dal riferimento al sequestro come sanzione patrimoniale che si affianca alla pena criminale e che discende dal conseguimento di un profitto, indipendentemente da chi tale profitto abbia conseguito.
2.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia il vizio di omessa motivazione, in ordine alla sussistenza di un profitto illecito riferibile direttamente ai singoli ricorrenti. Il Tribunale, infatti, dopo aver chiarito e stabilito che il risparmio di spesa fu conseguito per intero dal Consorzio, avrebbe prospettato, in modo meramente ipotetico, il conseguimento di un profitto anche da parte dei soggetti apicali del Consorzio, riferendosi al vantaggio derivante dalla ripartizione degli utili o, comunque, al vantaggio che sarebbe loro derivato dal buon andamento dell’impresa, senza però aver tenuto conto della natura consortile della società, la quale, agendo senza fine di lucro, non distribuirebbe utili ai soci, tanto che il risparmio di spesa incriminato fu redistribuito con note di credito ai soci in conto di futuri conferimenti. L’impressione di trovarsi di fronte ad una prospettazione ipotetica sarebbe rafforzata inoltre dal rilievo difensivo, secondo cui lo stesso Tribunale avrebbe rilevato che, essendo stato conseguito il profitto illecito al fine di avvantaggiare la società, questo avrebbe arricchito solo indirettamente i ricorrenti, del cui arricchimento effettivo peraltro non avrebbe ritenuto neppure possibile apprezzare il quantum.
Con requisitoria, depositata in data 2 dicembre 2025, il Procuratore Generale conclude per il rigetto a fronte dell’infondatezza del ricorso, che non si confronterebbe con il riconoscimento, da parte della giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, della natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, riconosciuta anche dalla sentenza delle Sezioni Unite, citata dal ricorrente, la quale avrebbe aderito a tale impostazione; né si confronterebbe con il disposto dell’art. 322-ter cod. pen., nella parte in cui identifica il destinatario della confisca nell’autore del reato, anche se del profitto poi si avvantaggia qualcun altro: come sarebbe avvenuto nel caso in esame, dove la confisca è stata disposta nei confronti degli autori del reato, consumato in favore dell’ente del quale erano amministratori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.
Tanto premesso, i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati.
2.1. Ai sensi dell’art. 452-quaterdecies, ultimo comma, cod. pen., è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. Nella vicenda in esame, il Tribunale cautelare spiega che, ai sensi della richiamata disposizione, era stato disposto il sequestro, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, del profitto del reato, quantificato nel risparmio di spesa che il Consorzio SGS S.p.A. avrebbe dovuto sostenere per avviare ad un corretto smaltimento i rifiuti speciali costituiti dai prodotti denominati Carbocal e Natifert 40, anziché cederli come ammendanti o fertilizzanti, e che il Tribunale dibattimentale aveva ripartito l’entità del sequestro in parti uguali tra le tre persone fisiche imputate del reato, due delle quali odierne ricorrenti. Deve essere allora ricordato che il profitto, presupponendo non solo un positivo incremento del patrimonio personale, bensì qualunque vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato, può essere di tipo accrescitivo (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436), ma può ben consistere anche - come nella fattispecie in esame - in un risparmio di spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117; Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, dep. 2012, Mazzieri, Rv. 253480). Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità (da ult., Sez. 3, n. 7647 del 04/12/2025, dep. 2026, D’Abrosca, non mass.; nello stesso senso, Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, Del Gaudio, non mass.) è ferma nel ritenere che il sequestro per equivalente, eseguito nei confronti della persona fisica autrice del reato e finalizzato alla confisca per un valore pari alla concorrenza dell’illecito profitto conseguito, si pone in linea con i principi giurisprudenziali vigenti, senza alcun contrasto con gli indirizzi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756. Il principio è stato affermato con riferimento ai reati tributari, caratterizzati dal fatto che l'autore o anche gli autori del reato spesso operano per assicurare un vantaggio patrimoniale ad un soggetto distinto, seppur non completamente estraneo alla vicenda - come precisato da Sezioni Unite Gubert -, quale la persona giuridica a vantaggio della quale si traduce l'omesso versamento dell'imposta conseguente alla condotta dichiarativa tipica o comunque il profitto conseguito con le condotte compensative realizzate. Il che è anche quanto avvenuto nel caso di specie, in cui i due ricorrenti hanno sostanzialmente operato quali rappresentanti della persona giuridica che ha conseguito il profitto del reato, consistito nel risparmio di spesa che avrebbe dovuto sostenere per smaltire i rifiuti speciali, anziché cederli come ammendanti o fertilizzanti. In altri termini, trattasi di reati in cui il vantaggio ovvero il profitto del reato è astrattamente costruito come realizzato, in termini di risparmio di spesa, in via immediata e diretta a vantaggio di un soggetto diverso dall'autore del reato, ancorchè in concreto nulla possa poi escludere che anche quest'ultimo indirettamente si avvantaggi in via patrimoniale della commissione dell'illecito. Ed anche in materia di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il profitto del delitto suscettibile di essere appreso, anche per equivalente, può essere costituito dal risparmio di spesa, ossia dal vantaggio economico ricavato, in via immediata e diretta, dal reato e consistente nel mancato esborso dei costi aziendali, di quei costi cioè "doverosi", non sopportati in ragione dell'illecito, oggettivamente individuabili nella loro identità ed economicamente valutabili sulla base di criteri in grado di assicurarne la quantificazione, secondo un alto grado di probabilità logica (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335, fattispecie in cui la Corte di legittimità ha ritenuto corretta l'identificazione del profitto confiscabile nella somma corrispondente al risparmio di spesa derivante dall'omesso emungimento e smaltimento del percolato prodottosi in una discarica, che, invece, avrebbe dovuto essere drenato per minimizzare il battente idraulico; nello stesso senso, Sez. 3, n. 16056 del 28/02/2019, Berlingieri, Rv. 275399) ovvero in vantaggi di altra natura, non necessariamente patrimoniali (Sez. 3, n. 5316 del 28/06/2017, Vacca, Rv. 272097, ha ravvisato il vantaggio del trasporto illecito nello sgravare le società appaltatrici dagli oneri derivanti dalla regolarizzazione della movimentazione del materiale e nella maggiore celerità dei lavori di riqualificazione di un aeroporto internazionale; per Sez. 3, Berlingieri, Rv. 275399, cit., il profitto può consistere anche nel rafforzamento di una posizione all'interno dell'azienda; nello stesso senso Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267845), ma anche nella evasione di imposta conseguente alla esposizione di costi non veritieri nelle dichiarazioni dei redditi (Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, Lena, Rv. 288062).
2.2. Ebbene, è proprio la peculiarità delle ipotesi, in cui il profitto è il risparmio di spesa che spesso sorge in via immediata e diretta a vantaggio di un soggetto diverso dall'autore del reato medesimo, che - secondo Sez. 3, n. 7647 del 04/12/2025, dal Collegio condivisa - distingue tali vicende dalla fattispecie penale oggetto della pronunzia delle Sezioni Unite Massini, e che incide sulla natura della confisca per equivalente. E’ stato, infatti, ritenuto possibile che la confisca per equivalente, tendenzialmente di natura ripristinatoria quand'anche afflittiva, possa talvolta assumere un carattere punitivo. E ciò alla luce del criterio secondo cui le forme di confisca (compresa anche quella diretta) possono assumere una connotazione “punitiva” allorquando infliggano "all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito" (cfr. Sez. U, Massini, e Corte cost., n. 112 del 2019) oppure quando la confisca di valore è disposta a carico di persone diverse da quelle che hanno beneficiato del profitto del reato. Il che accade giustappunto allorchè la confisca per equivalente venga disposta a carico della persona fisica che ha agito per conto di una persona giuridica che deve rispondere con la confisca diretta del vantaggio ad essa procurato ma che, per qualsiasi ragione, non sia più possibile apprendere da parte dell'erario. Ciò che rende - di fatto - la persona fisica autrice del reato, garante dell'eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto al potere ablativo dello Stato (a tale ultimo riguardo cfr. Corte Cost., sent. n. 7 del 2025, par. 3.3.2. del considerato in diritto). Ora, l’art. 452-quaterdecies cod. pen., in applicazione del quale è stato disposto il sequestro per equivalente, nel caso in esame prende in considerazione una evenienza di questo tipo: il profitto confiscabile, quantificato in termini di risparmio di spesa, rappresenta un vantaggio in linea di principio istituzionalmente destinato a favore di un soggetto distinto dall'autore o dagli autori del reato, e, nella misura in cui realizza l'apprensione di beni a carico di questi ultimi, astrattamente non destinati ad avvantaggiarsi immediatamente del predetto risparmio, si connota, come la confisca cui è funzionale, di una portata punitiva. L'ordinamento consente allora di colpire direttamente il legale rappresentante di una società che abbia tratto beneficio economico dal reato commesso nel suo interesse dalla persona fisica, ma lo fa attraverso il diverso strumento della confisca (e del sequestro) per equivalente - sempre che risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato - misura ablatoria questa a vocazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 15968 del 12/01/2021, Di Nardo, non mass.). Esistono, infatti, nell'ordinamento due diverse fattispecie di confisca per equivalente: la prima colpisce beni del soggetto che si è direttamente avvantaggiato del profitto del reato, non essendo stato possibile reperire il profitto stesso; la seconda, dotata di carattere sanzionatorio, colpisce beni o denaro dell'autore del reato qualora questi non sia il soggetto che si è avvantaggiato del profitto del reato stesso e non sia stato possibile reperire tale profitto presso il reale beneficiario, il quale non avrebbe potuto neanche essere destinatario di confisca per equivalente (Sez. 3, n. 35717 del 18/09/2020, Virga, non mass.).
2.3. Il Tribunale cautelare ha, infine, rimarcato che la soluzione scelta dal giudice del dibattimento, vale a dire quella di ripartire in maniera paritaria fra i concorrenti il quantum dell’ablazione, rispetta i canoni enucleati dalle Sezioni Unite, in tema di responsabilità solidale nell’obbligazione da confisca, ed è conforme al principio di proporzionalità, in tal modo ponendosi in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di sequestro per equivalente ex art. 452-quaterdecies cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 38533 del 04/11/2025, Gambardella, non mass.; Sez. 3, n. 34374 del 02/07/2025, Figari, non mass.)
2.4. Di qui la infondatezza dei ricorsi.
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse dei ricorrenti deve essere rigettato, con conseguente onere per i ricorrenti medesimi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 18/12/2025


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