Cons. Stato Sez. VI n. 8103 del 16 dicembre 2009
Elettrosmog. Regolamentazione comunale

Il potere regolamentare comunale ( ai sensi dell’art. 8 della L. 36/2001) non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico.
N. 08103/2009 REG.DEC.
N. 02279/2004 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 2279 del 2004, proposto da:
Comune di Cinto Caomaggiore, in persona del sindaco e legale rappresentante pt,rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Gianfranco Perulli, con domicilio eletto presso Gianfranco Perulli in Roma, Lungotevere Flaminio 46;
contro
Vodafone Omnitel N.V., in persona del legaler aprpesentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. Paolo Mantovan, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
per la riforma
della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :Sezione II n. 00149/2004, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER TELEFONIA MOBILE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il cons. Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti l’avv.to L. Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


E’ impugnata la sentenza del Tar Veneto n.149 del 19 gennaio 2004 che ha accolto il ricorso di Vodafone Omnitel avverso il diniego di autorizzazione alla installazione di un impianto per telefonia mobile opposto dal Comune di Cinto Caomaggiore alla società ricorrente nonché avverso la presupposta previsione regolamentare contenuta nell’art. 64 delle NTA del PRG in vigore presso il predetto Comune, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 20.10.2003.
A motivo dell’appello l’amministrazione comunale deduce la erroneità della gravata pronuncia per non aver la stessa considerato che rientra nella potestà comunale la disciplina della corretta allocazione degli impianti di telefonia, tenuto conto della esigenza di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione residente ai campi elettromagnetici nonché della necessità di una più razionale localizzazione di detti impianti sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di accoglimento dell’appello e di contestuale reiezione, in riforma della impugnata decisione, del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio la società Omnitel per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
All’udienza del 3 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


Il ricorso è infondato e va respinto.
La controversia ripropone la nota questione dei limiti che incontra l’autorità comunale nell’adozione delle disposizioni regolamentari utili alla corretta allocazione degli impianti di telefonia sul territorio comunale, anche in vista della della esposizione della popolazione residente ai campi magnetici ( ai sensi dell’art. 8 L. n. 36/2001).
Nel caso di specie è oggetto di scrutinio la previsione contenuta nell’art. 64 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico in vigore nel Comune di Cinto Caomaggiore nella parte in cui prevede che gli impianti di telefonia mobile possono essere installati nelle sole aree con destinazione a .
Nella gravata decisione, resa in forma semplificata, il Tar ha richiamato l’assimilazione legale ( art. 86 d.lgs. 259/03) delle infrastrutture relative alle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e quindi alla tendenziale compatibilità della loro allocazione in ogni tipo di zona del territorio comunale, a prescindere dalla specifica destinazione urbanistica. Secondo i giudici di prima istanza la integrale interdizione alla allocazione delle infrastrutture predette in aree diverse da quelle ad esclusiva destinazione a servizi farebbe assumere alla previsione allocativa regolamentare una inammissibile finalità radioprotezionistica, in distonia con le chiare scelte legislative ( cfr. art. 4 l. 36/01) che intestano in via esclusiva allo Stato le competenze nella materia della tutela della salute umana contro i rischi dell’inquinamento elettromagnetico.


Le sintetiche argomentazioni dei giudici di primo grado sono pienamente condivisibile perché conformi agli ormai consolidati approdi giurisprudenziali nella materia; resistono pertanto, ad avviso del Collegio, alle censure svolte nell’atto di appello dal Comune di Cinto Caomaggiore.

E’ principio giurisprudenziale pacifico, cui il Collegio non intende discostarsi nella presente decisione, quello secondo cui il potere regolamentare comunale ( ai sensi dell’art. 8 della L. 36/2001) non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico.
Nel caso di specie la scelta del Comune appellante di inibire la installazione delle infrastrutture per la telefonia mobile nelle aree diverse da quelle con destinazione a servizi si appalesa scelta non giustificata sul piano tecnico-scientifico e vieppiù contrastante con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi esulare dalle competenze comunali l'imposizione, in sede di pianificazione urbanistica, di generalizzati divieti di installazione degli impianti di telefonia mobile: e ciò, per come già detto, sia per la inammissibile finalità indirettamente della misura, sia per l'avvenuta assimilazione normativa di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili come tali con ogni destinazione di zona ( Consiglio Stato , sez. VI, 10 maggio 2007 , n. 2241; 3 settembre 2007, n. 5098; 27 luglio 2007, n. 4162).


In definitiva, alla luce dei rilievi suesposti, il ricorso in appello non può meritare accoglimento; deve pertanto essere confermata la impugnata decisione.


Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Il Segretario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2009