Consiglio di Stato Sez. VI n. 4025 del 20 maggio 2026
Elettrosmog. Limiti alla localizzazione delle stazioni radio base e prevalenza della normativa statale.
Le infrastrutture di comunicazione elettronica, assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e la loro installazione è, in linea di massima, consentita sull’intero territorio comunale. Sebbene l'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 riconosca ai Comuni la potestà di individuare criteri di localizzazione per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici in siti sensibili, tale potere non può tradursi in un divieto generalizzato di installazione in zone urbanistiche predefinite. Risulta, pertanto, illegittima la disciplina locale che limiti la realizzazione degli impianti a porzioni infinitesimali del territorio (nella specie, lo 0,0023% della superficie totale), configurando un ostacolo alla capillarità della rete e alla concorrenzialità del mercato. Le disposizioni del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, prevalgono sulle normative regionali e locali, rendendo queste ultime cedevoli ove impongano limitazioni non giustificate da specifiche esigenze di tutela della salute o dell'ambiente
Pubblicato il 20/05/2026
N. 04025/2026REG.PROV.COLL.
N. 05192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2023, proposto da
Comune di Aymavilles, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Piercarlo Carnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Aosta, via Losanna n. 17;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consiglio Permanente degli Enti Locali - Sportello Unico degli Enti Locali della Valle D’Aosta, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D''Aosta n. 00011/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso n. 43/2022 Infrastrutture Wireless Italiane S,p.A (di seguito Inwit), impugnava il provvedimento n. 254 del 30 maggio 2022 con il quale lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta (di seguito S.U.E.L.) disattendeva l’istanza di autorizzazione presentata per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) nel Comune di Aymavilles, in località Plantey (foglio n. 5, mappale n. 149, del Catasto Terreni) chiedendo in via subordinata l’annullamento degli artt. 10, 37 e 55 delle N.T.A. e delle tabelle di sottozona del vigente P.R.G. comunale se, e nella misura in cui, dovessero interpretarsi nel senso che inibiscono la realizzazione di impianti di telecomunicazione nell’area individuata per l’intervento.
Si anticipa sin d’ora per esigenze di completezza espositiva che l’istanza di autorizzazione veniva presentata al S.U.E.L. il 28 febbraio 2022 ed era preordinata alla successiva installazione della SRB da parte dell’operatore Vodafone.
Il S.U.E.L., recependo la posizione del Comune che si esprimeva negativamente il 5 maggio 2022 sulla base della ritenuta contrarietà all’intervento della disciplina di cui agli «artt. 10 e 55 delle Norme Tecniche di attuazione e delle tabelle di sottozona del P.R.G.C. vigente», comunicava il preavviso di dinego il 12 maggio.
Seguivano l’acquisizione delle osservazioni di Inwit; la conferma della posizione già espressa dal Comune (precisando tuttavia che l’opera poteva essere realizzata «nella zona limitrofa “Ed3 – PLANTEY - siti teleradiocomunicazioni”») e il definitivo diniego con il citato provvedimento del 30 maggio.
Il Tar, con sentenza n. 11 del 27 febbraio 2023, in accoglimento dei primi quattro capi d’impugnazione scrutinati congiuntamente, accoglieva il ricorso:
valutando che le richiamate (e censurate in via subordinata) disposizioni delle N.T.A. non prevedessero «in maniera espressa un divieto di installazione degli impianti di telecomunicazione nella sottozona “Eg3”, poiché nelle stesse “la destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria “M”, è sempre consentita al fine di migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e fluttuante» (art. 55, comma 7)»;
rilevando che «anche il precedente art. 37, al comma 3, sottolinea che “per i casi di motivata necessità le stazioni radioelettriche e le altre strutture di radiotelecomunicazioni o parti di essi possono fruire delle procedure di deroga di cui alla vigente legislazione, mantenendo tuttavia la destinazione complessiva di Zona”»;
ritenendo, in estrema sintesi, che la disciplina invocata a sostegno del diniego, ove da interpretarsi nei sensi fatti propri dall’amministrazione, integrerebbe un illegittimo divieto generalizzato di installazione restando inammissibile «l’individuazione di un’area (singola) ove collocare gli impianti in base al perseguimento di interessi di tipo urbanistico esclusivamente locali, costituendo ciò un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito) [Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2021, n. 206; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 maggio 2021, n. 1193]»;
affermando il principio che «la definizione delle tecnologie concernenti gli impianti che, unitariamente, costituiscono la rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, è riservata allo Stato, in forza di quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001 e dal D. Lgs. n. 259 del 2003 (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 450 del 28 dicembre 2006)» con la conseguenza che «la disciplina regionale deve essere interpretata conformemente a quella statale, laddove ciò risulti possibile: le previsioni urbanistiche che pongono divieti all’installazione di impianti di telecomunicazione devono essere interpretate come non assolute, ma sempre derogabili, laddove la necessità di garantire un servizio capillare lo imponga».
Il Comune impugnava la sentenza del Tar con appello depositato il 15 giugno 2023 formulando un unico capo d’impugnazione (articolato in 3 sotto capi, 1.1-1.3) con il quale deduceva «Erroneità - Travisamento - Falsa applicazione dell’art. 11 LR 25/05, e degli artt. 11, 37 e 55 delle NTA del PRGC vigente in Aymavilles- Falsa applicazione dei criteri giurisprudenziali in tema di localizzazione delle stazioni radio applicati al territorio valdostano».
Contestualmente riproponeva le difese svolte in primo grado in relazione ai motivi di ricorso assorbiti dal Tar.
Inwit si costituiva in giudizio con memoria depositata il 24 luglio 2023 eccependo: (rubriche ritrascritte):
«Inammissibilità dell’appello per mancata deduzione (in appello) di un vizio accolto in primo grado»;
«Ulteriore inammissibilità per mancata contestazione del capo di sentenza 2.1»;
«In via subordinata, infondatezza dell’appello (pagine …» e 3. «Infondatezza complessiva dell’appello»;
«Sez. II: riproposizione dei vizi assorbiti» deducendo «in via subordinata, invalidità autonoma degli art. 10, 37 e 55 delle NTA del P.R.G.C. del Comune di Aymavilles e illegittimità (per invalidità derivata) dei pareri urbanistici negativi e del diniego»;
«Illegittimità degli art. 10, 37 e 55 delle NTA e (per invalidità derivata) del diniego: violazione dell’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36»;
«Ulteriore illegittimità degli art. 10, 37 e 55 delle NTA e (per invalidità derivata) del diniego: violazione dell’art. 3, comma 1, 4, commi 2 e 3, e 11 del d.lgs. n. 259 del 2003; dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento»;
«Inammissibilità del richiamo alle eccezioni proposte in primo grado rispetto ai vizi assorbiti in primo grado».
In detta sede Inwit riproponeva altresì ex art. 101 c.p.a. i motivi assorbiti in primo grado.
Il Comune controdeduceva in ordine alle difese di Inwit con memoria datata 12 dicembre 2024.
In data 24 dicembre 2024, entrambe le parti depositavano memoria di replica.
All’esito della pubblica udienza del 14 gennaio 2025, con ordinanza n. 1964/2025, veniva disposta una verificazione formulando al Direttore del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – DET, del Politecnico di Torino (o suo delegato all’uopo individuato), i seguenti quesiti:
«quali siano, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Aymaville, le zone del territorio comunale nelle quali è consentita la allocazione di stazioni radio base: indichi, in particolare, il verificatore, se in ciascuna di tali zone, o sottozone, in ragione della rispettiva superficie, sia di fatto possibile l’installazione di un solo traliccio o di più tralicci, riferendo inoltre in ordine alla possibilità/obbligo, per gli operatori, di utilizzare i tralicci esistenti in co-ubicazione»
«quale sia in percentuale, rispetto alla superficie totale del territorio comunale, la superficie complessivamente destinata, dallo strumento urbanistico, ad accogliere le stazioni radio base;
se le varie zone che lo strumento urbanistico ha ritenuto idonee alla installazione di stazioni radio base consentano la copertura del segnale in tutto il territorio comunale».
Con atto depositato il 18 marzo 2025, il Direttore incaricato, avvalendosi della facoltà di sub delega concessa dal Collegio, comunicava la nomina del Prof. Riccardo Maggiora «quale docente dell’Ateneo esperto nelle materie oggetto della verificazione».
All’esito della pubblica udienza del 30 ottobre 2025, con ordinanza n. 8480/2025 veniva concesso un ulteriore termine al Verificatore per l’espletamento delle attività delegate.
Il Verificatore depositava la propria Relazione in data 7 febbraio 2026
Il Comune, con memoria depositata il 2 aprile 2026, richiamati i contenuti della Relazione di verificazione, insisteva per l’accoglimento del proprio appello con atto depositato il 12 aprile successivo.
Inwit replicava alle avverse difese con memoria depositata il 6 aprile 2026.
All’esito della pubblica udienza del 7 maggio 2026, la causa veniva decisa.
Ai fini di un corretto inquadramento della presente controversia devono essere richiamati i rilievi del Comune che determinavano il rigetto dell’istanza di autorizzazione, come emergono dal preavviso di diniego (mediante rinvio all’allegato parere del 5 maggio 2022) e dal successivo provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal S.U.E.L. (mediante rinvio al parere reso il 26 maggio 2022).
Con il citato parere del 5 maggio 2022, integrante come evidenziato la motivazione del preavviso, l’amministrazione si limitava a richiamare il P.R.G.C., il Regolamento edilizio vigente, l’art. 55 delle NTA e le «tabelle di sottozona del P.R.G.C. vigente» rilevando che «la destinazione d’uso dell’intervento, ai sensi dell’art. 10 delle Norme Tecniche di attuazione vigenti, risulta essere la seguente: “M) destinazione ad attività di servizio pubblico o di pubblico interesse ed in particolare lett M3) impianti di radio-telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi”».
Con il definitivo provvedimento del 30 maggio 2022 il S.U.E.L. negava l’autorizzazione richiesta richiamando gli artt. 6 e 11 della L.R. n. 25/2025, il «nuovo parere urbanistico negativo» del Comune del 26 maggio 2022 che integrava i richiami già contenuti nel precedente parere con i riferimenti all’art. 6 bis della L.R. n. 6/2013 e l’art. 37 delle NTA, pervenendo alla conclusione «che nella zona interessata dall’intervento tale destinazione d’uso [M3, ndr] non è consentita».
In sintesi, il diniego censurato si fondava sul divieto di installazione di impianti di telefonia nel sito individuato da Inwit asseritamente contenuto negli artt. 37 e 55 delle NTA.
Tesi, come già evidenziato, disattesa dal Tar che non riconosce alle richiamate disposizioni il significato ostativo invocato dal Comune con statuizioni, come eccepito dall’appellata, il cui percorso logico-argomentativo non è oggetto di specifiche censure da parte del Comune appellante se non affermando apoditticamente che la normativa nazionale di cui al D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di seguito CCE) all’interno della Regione Valle d’Aosta, dovrebbe recedere rispetto alle discipline comunali.
Può prescindersi dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente stante l’infondatezza nel merito dell’appello.
Il Comune censura in prims la sentenza nella parte in cui sminuirebbe la portata prescrittiva dell’art. 11, comma 2, lett. c) della L.R. n. 25/2005 assegnando «primazia alla displica statale» di settore riducendo anche la disciplina urbanistica ad espressione di materia concorrente mentre, si afferma, sarebbe il CCE a dover essere «letto in armonia, o in combinato» con la disciplina regionale che prevede l’installazione degli impianti di telecomunicazione come subordinata alla verifica di conformità con gli strumenti urbanistici comunali.
A parere del Comune qualificare le SRB quali opere di urbanizzazione primaria al fine di consentirne la localizzazione in qualsiasi area del territorio comunale prescindendo dalla destinazione funzionale della stessa, o ritenere che le norme regionali impositive di limiti all’installazione debbano essere intese come derogabili se lo impone la necessità di assicurare la capillarità del servizio, priverebbe di senso il citato art. 11, comma 2, lett. c) della L.R. n. 25/2005 da ritenersi un «portato della sensibilità locale alla tutela del territorio, frutto di elaborazioni concettuali, di conquiste di civiltà giuridica e di evoluzione della sensibilità urbanistica» apprezzato «chi ci vive, naturalmente, e per chi ha la fortuna di venirci da visitatore, da turista; e per chi ci viene da imprenditore».
È inoltre contestato che le disposizioni di cui agli artt. 37, comma 3, e 55, comma 7, delle NTA, non inibiscano la realizzazione dell’intervento poiché, contrariamente a quanto affermato dal Tar, l’amministrazione adottandole «ha voluto che gli impianti in questione non vi fossero allocati, stabilendo all’uopo sottozone ad hoc» in armonia con quanto prescritto dall’art. 3, lett. d) n. 1 della L. n. 36/2001 che legittima la definizione di criteri di localizzazione.
In coerenza con quanto dedotto il Comune ribadisce:
che il sito individuato da Inwit ricade in sottozona Eg4 del P.R.G.C. ove sono ammessi unicamente interventi di «stretta inerenza all’attività agricolo-viticola»;
in Valle d’Aosta «a dettare le regole» in materia non sarebbe il CCE ma la L.R. n. 25/2003;
Ne deriverebbe che il principio per il quale gli artt. 86 e 87 del CCE assorbono nel procedimento autorizzatorio anche i profili edilizi non potrebbe trovare applicazione in Regione.
Che non sussista un divieto generalizzato di installazione è inoltre palesato dalla previsione della sottozona Ed3, posta a poche decine di metri dal sito individuato da Inwit ove è già presente un traliccio sul quale insistono due SRB.
Le suesposte censure non colgono nel segno.
Come evidenziato le censure svolte dall’amministrazione si fondano sull’apodittica affermazione, sostenuta con argomenti di dubbio rilievo giuridico («sensibilità locale alla tutela del territorio», «evoluzione della sensibilità urbanistica», apprezzamento da parte di «chi ci vive, naturalmente, e per chi ha la fortuna di venirci da visitatore, da turista; e per chi ci viene da imprenditore») e sull’erronea affermazione per la quale la disciplina comunale invocata a supporto del diniego sarebbe chiara e univoca nell’inibire la realizzazione.
Deve quindi preliminarmente procedersi ad una sintetica ricognizione del contesto normativo di riferimento che, per quanto qui di interesse, è rappresentato, oltre che dalle disposizioni legislative regionali, dalle NTA del PRGC non essendosi dotato il Comune di un apposito Regolamento.
Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 25/2005 «su richiesta degli operatori, i progetti di rete e le loro varianti possono essere approvati unitamente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 11».
Il richiamato art. 11 dispone al comma 2 che «il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica della conformità dell’installazione o della modifica: ... c) agli strumenti urbanistici comunali» prevedendo tuttavia al comma 5 una deroga alla disposizione generale disponendo che «in deroga a quanto previsto al comma 2, lettera c), nelle more dell’adeguamento dei PRG al piano territoriale paesistico (PTP), di cui all'articolo 2 della l.r. 11/1998, e dell’approvazione dei piani di cui all'articolo 6bis, l’autorizzazione può essere rilasciata, previo parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente e previo assenso del Comune territorialmente competente, anche per interventi non coerenti con le destinazioni di zona dei PRG, qualora le opere di cui al comma 1 siano considerate, in ordine di priorità:
a) tecnicamente non localizzabili all’interno dei siti individuati dai piani di cui all’articolo 6 bis;
b) tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
c) realizzabili prioritariamente su strutture e edifici di proprietà pubblica già esistenti;
d) necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale, esplicitate in apposita documentazione tecnica allegata alla domanda».
Quanto alla normativa attuativa, le destinazioni di cui alla legislazione regionale trovano disciplina nell’art. 10 delle NTA che prevede la categoria M «ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale» includendovi alla sottocategoria M3 gli «impianti di radio-telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature spazi».
L’art. 37 delle NTA, pur disponendo al comma 2, che «le stazioni radioelettriche di radio telecomunicazione previsti in appositi progetti di rete, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore e nelle apposite sottozone eventualmente previste al PRG o nelle sottozone ove ammesso nelle norme relative alle sottozone», al successivo comma 3 prevede che «per i casi di motivata necessità le stazioni radioelettriche e le altre strutture di radiotelecomunicazioni o parti essi possono fruire di procedure di deroga di cui alla vigente legislazione [v. art. 11, comma 5, della L.R. n. 25/2005, ndr] mantenendo tuttavia la destinazione complessiva di zona».
La disciplina legislativa regionale pertanto, al pari di quella attuativa dettata dalle NTA in tema di realizzazione di impianti di telecomunicazione, come correttamente statuito dal Tar, non impone la necessaria conformità dell’intervento allo strumento urbanistico ma contempla la possibilità di derogarvi.
Elementi a decisivo sostegno delle tesi comunali non si rinvengono nemmeno nell’art. 55 delle NTA che disciplina le «Sottozone di tipo “Eg” di particolare interesse agricolo» senza tuttavia prevedere espressi divieti all’installazione di impianti di telefonia.
Ai sensi del comma 7 della disposizione da ultimo richiamata «con riferimento alle categorie di cui all’art. 10 delle NTA, le destinazioni d’uso ed attività nelle singole sottozone di tipo Eg sono ammesse alle seguenti condizioni: ... [8° alinea] la destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse, categoria “M”, è sempre consentita al fine di migliorare gli standard qualitativi e qualitativi dei servizi offerti alla popolazione residente e fluttuante»
Deve pertanto desumersi, in coerenza con quanto rilevato dal Tar, l’infondatezza del preteso contrasto fra la disciplina nazionale e quelle regionale e comunale che inibirebbe, a parere del Comune, la realizzazione in questione nonostante le ampie possibilità di deroga contemplate dalla disciplina locale che, in ogni caso, nella specifica materia, come correttamente precisato in sentenza, non può che essere cedevole rispetto a quella statale.
Come già affermato in giurisprudenza «il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite» (Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374).
La Corte Costituzionale pronunciandosi in ordine alla L.R. n. 25/2025 della Regione Valle d’Aosta recante «Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31» ha avuto modo di affermare che «sulla base di principi desumibili dalla legislazione statale, la definizione delle tecnologie concernenti gli impianti che, unitariamente, costituiscono la rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, è riservata allo Stato, in forza di quanto disposto dalla legge n. 36 del 2001 e dal d.lgs. n. 259 del 2003. Ciò vale ad escludere che sia configurabile una competenza regionale per quanto attiene alla approvazione dei progetti di rete o delle relative varianti che si discostino dagli standard tecnici fissati in sede nazionale. Una normativa regionale che prevedesse tale tipo di controllo, ancorché emanata da Regioni ad autonomia speciale, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato e sarebbe, quindi, costituzionalmente illegittima».
Risulta pertanto destituita di fondamento la pretesa primazia della legge regionale sulla disciplina codicistica posto che, come già affermato dalla Sezione, sotto un primo profilo, «le disposizioni del Codice sono state adottate dallo Stato, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva (in materia di ordinamento civile, coordinamento informativo statistico e informatico, tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente), nonché della potestà di fissare, a norma dell’art. 117, terzo comma, Cost., i principi fondamentali nelle materie ripartite, di cui all’ordinamento della comunicazione, alla tutela della salute (per i profili inerenti alla protezione dall’inquinamento elettromagnetico) e al governo del territorio (per ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività: sul punto, vedi Corte costituzionale, sentenza n. 307 del 2003)»; sotto altro profilo, «proprio in ragione dell’interesse generale alla capillarità della rete di comunicazione, le relative infrastrutture «sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria […], pur restando di proprietà dei rispettivi operatori […]» (art. 43, comma 4, del Codice). Le infrastrutture di rete, dunque, costituiscono opere a standard tecnico, ovvero fanno parte di quelle attrezzature necessarie per assicurare ad un’area l’idoneità insediativa sul piano tecnico (al pari delle strade residenziali, i parcheggi, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione), prima ancora che relazionale (come invece le opere di urbanizzazione secondaria). In quanto indispensabili rispetto all’edificabilità dell’area, le infrastrutture di rete sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale» (Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2025, 3325).
In presenza di analoga fattispecie la Sezione ha altresì avuto modo di precisare che «non è condivisibile la tesi del Comune volta a sganciare il procedimento per cui è causa dall’art. 44 cit. ed a giustificare l’operato comunale sulla base dei poteri allo stesso riconosciuti in ambito edilizio-urbanisitico. Invero, l’art. 44 cit. individua un modello procedimentale speciale, in quanto tale prevalente sulla disciplina generale del procedimento e sui più generali poteri conferiti dall’ordinamento agli enti locali in materia di governo del territorio» (Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2025, n. 7882)
I suesposti principi sono coerenti con la legge nazionale che riconosce ai Comuni la possibilità di interventi «per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia» (art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 nel testo risultante dalle modifiche apportate con l’art. 36, comma 6, del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020).
Ne deriva che l’istallazione di impianti di telefonia mobile è in linea di massima consentita sull’intero territorio comunale, fatti salvi (motivatamente) siti sensibili specificamente individuati mentre, nel caso di specie, l’amministrazione risulta aver agito sulla pretesa vigenza di un principio opposto in base al quale l’installazione è consentita (come accertato in sede di verificazione) su limitatissime e ben individuate aree restando inibita sulla quasi totalità del territorio comunale.
Sul punto, come anticipato, veniva disposta una verificazione chiedendo al delegato di precisare «quali siano, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Aymaville, le zone del territorio comunale nelle quali è consentita la allocazione di stazioni radio base: indichi, in particolare, il verificatore, se in ciascuna di tali zone, o sottozone, in ragione della rispettiva superficie, sia di fatto possibile l’installazione di un solo traliccio o di più tralicci, riferendo inoltre in ordine alla possibilità/obbligo, per gli operatori, di utilizzare i tralicci esistenti in co-ubicazione» (quesito 1) precisando «quale sia in percentuale, rispetto alla superficie totale del territorio comunale, la superficie complessivamente destinata, dallo strumento urbanistico, ad accogliere le stazioni radio base»
La disposta verificazione consentiva di accertare che le sottozone con destinatone d’uso compatibile con la allocazione di impianti di telefonia sono quattro (Ed1 – Ed4) per una superficie complessiva adi 1250 mq. corrispondente allo 0,0023% dell’intera superficie comunale e che le ridotte dimensioni delle stesse, unitamente alla «complessa orografia del territorio» che richiede il puntamento delle antenne «in particolari direzioni», non consentano l’installazione di più tralicci stante «il mutuo bloccaggio che si causerebbero a vicenda», rendendo preferibile la soluzione della «co-ubicazione delle antenne su un unico traliccio di dimensioni e altezza adeguati».
Il Verificatore afferma ulteriormente che la evidenziata esiguità in termini percentuali delle superfici utilizzabili per l’insediamento di impianti radio «non ha alcun significato in termini di capacità di copertura del segnale in tutto il territorio comunale in quanto ai fini della capacità di copertura serve l’installazione di un adeguato numero di tralicci, in adeguate posizioni, dotati di antenne con adeguate caratteristiche. Il numero di tralicci necessario è comunque limitato e la superficie necessaria per l’installazione di ciascun traliccio è altrettanto limitata».
Il suesposto dato percentuale palesa come l’amministrazione abbia sostanzialmente imposto un inammissibile divieto generalizzato sulla quasi totalità del territorio comunale che, stante la limitata estensione dei siti individuati e le evidenziate caratteristiche del terreno, limita l’istallazione su ciascuna di esse di più tralicci.
Dagli esiti degli accertatamente eseguiti emerge ulteriormente la problematicità della ipotizzata co-ubicazione di più impianti sul medesimo traliccio in quanto richiederebbe «una nuova progettazione del traliccio che consideri tutte le caratteristiche di tutti gli impianti ospitati e auspicabilmente anche estensioni future».
In ogni caso, in presenza di esigenze che impongano la soluzione in commento, l’art. 50 del CCE prevede la possibilità «di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale», ma prevede uno speciale sub-procedimento, da attivarsi ad iniziativa dell’amministrazione «previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma»: fase procedimentale che nel caso di specie è mancata.
In merito all’idoneità delle aree individuate dallo strumento urbanistico a consentire «la copertura del segnale in tutto il territorio comunale», ferma restando la già affermata illegittimità della pianificazione comunale, il Verificatore afferma che i «risultati di copertura mostrano che si ottengono livelli di potenza totale del segnale ricevuto da un dispositivo superiori a -85 dBm su tutto il territorio comunale» indicando tale valore come «accettabile».
Tuttavia detto giudizio non è decisivo.
A tacere del fatto che, come correttamente rilevato dalla resistente, l’impianto è strumentale anche alla trasmissione di dati oltre che del segnale telefonico, non può sottacersi che nella fornitura del servizio deve essere garantita anche la concorrenzialità del mercato non risultando in ogni caso preclusivo, per operatori diversi, un’eventuale «accettabile» copertura di segnale già assicurata dagli operatori presenti.
Deve inoltre rilevarsi che la finalità di «migliorare gli standard qualitativi e quantitativi» (v. art. 55, comma 7, delle NTA), come già affermato dalla Sezione, «da un lato, non coincide con il concetto di necessità dell’infrastruttura; in senso opposto, invece, la nuova infrastruttura può concretamente fungere da miglioramento degli standard per la popolazione in termini di copertura di rete» (Cons. Stato, n. 7882/2025, cit.).
Per quanto precede l’appello deve essere respinto con condanna del Comune appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo, nonché del compenso del Verificatore da ritenersi congruo nell’importo dallo stesso liquidato con atto depositato il 26 febbraio 2026.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre oneri di legge e al pagamento delle spese di verificazione nei temini di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore




