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Corte Costituzionale ord. 2 dicembre 2005

giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), promosso con ordinanza del 24 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Sondrio, nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Centro di Produzione Radio Radicale ed il Comune di Piateda, iscritta al n. 1023 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2005.

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ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale MARINI Presidente

- Franco BILE Giudice

- Giovanni Maria FLICK ”

- Francesco AMIRANTE ”

- Ugo DE SIERVO ”

- Romano VACCARELLA ”

- Paolo MADDALENA ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), promosso con ordinanza del 24 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Sondrio, nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Centro di Produzione Radio Radicale ed il Comune di Piateda, iscritta al n. 1023 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che con ordinanza del 24 luglio 2004 il Tribunale di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), assumendone il contrasto con l’art. 117 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette che Radio Radicale – in qualità di emittente privata che gestisce un impianto radiofonico in località Morno (Comune di Piateda) – inoltrava all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), «dopo avere compiuto alcune simulazioni», la richiesta di parere ai fini dell’esercizio del proprio impianto;

che a seguito dell’emanazione di un parere negativo reso in data 3 giugno 2003, Radio Radicale trasmetteva il successivo 17 settembre 2003 all’ARPA e al Comune di Piateda una nuova proposta di risanamento della postazione di Morno, accolta favorevolmente dall’ARPA in data 7 ottobre 2003;

che in data 12 gennaio 2004 il suddetto Comune emetteva ordinanza ingiunzione nei confronti di Radio Radicale, la quale promoveva opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), eccependo la carenza di potere della Regione nel fissare sanzioni in difformità da quanto prescritto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

che, ciò premesso, il Tribunale rimettente assume l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2001;

che in particolare, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo rileva che spettando allo Stato, ai sensi della legge n. 36 del 2001, fissare i limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, competerebbe allo stesso determinare anche le sanzioni nel caso di superamento di tali limiti;

che la norma impugnata, pertanto, disciplinando «in via autonoma» le sanzioni applicabili nel caso di inosservanza dei suddetti limiti, «pur richiamando la legge quadro n. 36 del 2001 nel suo complesso», avrebbe invaso la competenza statale, con violazione dell’art. 117 della Costituzione;

che la predetta questione sarebbe, inoltre, rilevante, nella prospettazione del rimettente, in quanto «ove la norma fosse illegittima, essendo stata la sanzione (…) irrogata anche sulla base della denunciata legge regionale, il ricorso dovrebbe essere accolto e l’ordinanza-ingiunzione annullata».

Considerato che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 24 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), che disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione;

che la questione è manifestamente inammissibile, per le ragioni di seguito indicate;

che l’iniziativa assunta nel giudizio a quo dalla ricorrente Radio Radicale – a norma dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 – tende all’annullamento dell’ordinanza adottata dal Comune di Piateda il 12 gennaio 2004, con la quale si ingiunge alla predetta ricorrente, nella qualità di coobbligata in solido, il pagamento della sanzione prevista per la «violazione amministrativa ai sensi dell’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;

che tale è, dunque, la norma alla cui stregua è stato emanato il provvedimento amministrativo suddetto, ed in relazione alla quale il Tribunale rimettente è chiamato a definire il giudizio a quo;

che, comunque, la norma contenuta nell’art. 12, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2001, limitandosi puramente e semplicemente a richiamare la normativa statale fissata nella legge n. 36 del 2001, non ha un autonomo contenuto precettivo, sicché neanche ha ragione di porsi un problema di sovrapposizione tra normativa regionale e normativa statale nella stessa materia;

che, pertanto, poiché la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal giudice a quo con riferimento ad una norma – il censurato art. 12, comma 5, della citata legge regionale n. 11 del 2001 – la quale non è stata posta a fondamento dell’ordinanza comunale 12 gennaio 2004 e della quale il rimettente non è chiamato a fare diretta applicazione, la questione stessa deve essere ritenuta manifestamente inammissibile, difettando il requisito della sua rilevanza nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale MARINI Presidente

- Franco BILE Giudice

- Giovanni Maria FLICK ”

- Francesco AMIRANTE ”

- Ugo DE SIERVO ”

- Romano VACCARELLA ”

- Paolo MADDALENA ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), promosso con ordinanza del 24 luglio 2004 emessa dal Tribunale di Sondrio, nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Centro di Produzione Radio Radicale ed il Comune di Piateda, iscritta al n. 1023 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che con ordinanza del 24 luglio 2004 il Tribunale di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), assumendone il contrasto con l’art. 117 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette che Radio Radicale – in qualità di emittente privata che gestisce un impianto radiofonico in località Morno (Comune di Piateda) – inoltrava all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), «dopo avere compiuto alcune simulazioni», la richiesta di parere ai fini dell’esercizio del proprio impianto;

che a seguito dell’emanazione di un parere negativo reso in data 3 giugno 2003, Radio Radicale trasmetteva il successivo 17 settembre 2003 all’ARPA e al Comune di Piateda una nuova proposta di risanamento della postazione di Morno, accolta favorevolmente dall’ARPA in data 7 ottobre 2003;

che in data 12 gennaio 2004 il suddetto Comune emetteva ordinanza ingiunzione nei confronti di Radio Radicale, la quale promoveva opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), eccependo la carenza di potere della Regione nel fissare sanzioni in difformità da quanto prescritto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

che, ciò premesso, il Tribunale rimettente assume l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2001;

che in particolare, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo rileva che spettando allo Stato, ai sensi della legge n. 36 del 2001, fissare i limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, competerebbe allo stesso determinare anche le sanzioni nel caso di superamento di tali limiti;

che la norma impugnata, pertanto, disciplinando «in via autonoma» le sanzioni applicabili nel caso di inosservanza dei suddetti limiti, «pur richiamando la legge quadro n. 36 del 2001 nel suo complesso», avrebbe invaso la competenza statale, con violazione dell’art. 117 della Costituzione;

che la predetta questione sarebbe, inoltre, rilevante, nella prospettazione del rimettente, in quanto «ove la norma fosse illegittima, essendo stata la sanzione (…) irrogata anche sulla base della denunciata legge regionale, il ricorso dovrebbe essere accolto e l’ordinanza-ingiunzione annullata».

Considerato che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 24 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), che disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione;

che la questione è manifestamente inammissibile, per le ragioni di seguito indicate;

che l’iniziativa assunta nel giudizio a quo dalla ricorrente Radio Radicale – a norma dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981 – tende all’annullamento dell’ordinanza adottata dal Comune di Piateda il 12 gennaio 2004, con la quale si ingiunge alla predetta ricorrente, nella qualità di coobbligata in solido, il pagamento della sanzione prevista per la «violazione amministrativa ai sensi dell’art. 15 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;

che tale è, dunque, la norma alla cui stregua è stato emanato il provvedimento amministrativo suddetto, ed in relazione alla quale il Tribunale rimettente è chiamato a definire il giudizio a quo;

che, comunque, la norma contenuta nell’art. 12, comma 5, della legge regionale n. 11 del 2001, limitandosi puramente e semplicemente a richiamare la normativa statale fissata nella legge n. 36 del 2001, non ha un autonomo contenuto precettivo, sicché neanche ha ragione di porsi un problema di sovrapposizione tra normativa regionale e normativa statale nella stessa materia;

che, pertanto, poiché la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal giudice a quo con riferimento ad una norma – il censurato art. 12, comma 5, della citata legge regionale n. 11 del 2001 – la quale non è stata posta a fondamento dell’ordinanza comunale 12 gennaio 2004 e della quale il rimettente non è chiamato a fare diretta applicazione, la questione stessa deve essere ritenuta manifestamente inammissibile, difettando il requisito della sua rilevanza nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), sollevata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.