TAR Lazio (LT) sez. I n. 156 del 26 febbraio 2009
Elettrosmog. Installazione impianti telefonia

In tema di installazione di impianto di telefonia cellulare il Comune è titolare di una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali, ma con esclusione del potere di individuazione dei siti, che spetta alla regione
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 522 del 2004, proposto da:
Società H3G - S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Avvisati, Natalino Irti, Michele Mammone, Mario Savini Nicci, con domicilio eletto presso Giuseppe Avv. Avvisati in Latina, V.le Petrarca, n.15;


contro

Comune di Fondi (Lt), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Capasso, con domicilio eletto in Latina, presso lo Studio dell’ Avv. Padula, C.so Matteotti, n. 61;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA NOTA PROT. N.6949 DEL 23.02.2004 DI DIVIETO ESPRESSO SU ISTANZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PER TELEFONIA MOBILE SISTEMA UMTS; DELLE DELIBERE NN. 39 E 39 BIS ADOTTATE DAL C.C. DI FONDI IN DATA 23.2.2004; NONCHE’ PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL RISARCIMENTO DEL DANNO INGIUSTO DERIVANTE ALLA RICORRENTE DAGLI ATTI IMPUGNATI.







Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fondi (Lt);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

La Società H3G – S.p.a.(già Andala UMTS S.p.a.), titolare della licenza individuale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione secondo lo standard UMTS e per l'installazione della relativa rete sul territorio italiano, premette in punto di fatto: di aver presentato in data 16.7.2003 al Comune di Fondi una D.I.A. al fine dell’installazione di un impianto a servizio della rete di telefonia cellulare UMTS nel territorio del predetto Comune, da realizzarsi in Via Garibaldi, n. 26; che sul relativo progetto ha espresso in data 27.8.2003 parere tecnico favorevole l'A.R.P.A. del Lazio.

Con nota 23.2.2004, n. 6949 il Comune di Fondi ha intimato alla società deducente …”di non intraprendere – in reazione alla richiesta di autorizzazione – nessuna attività riferita all’installazione di impianto di telefonia mobile sistema UMTS…in quanto la stessa contrasta con le delibere n. 39 e 39 bis del 22.6.1999”.

La nota comunale, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente, è stata impugnata dalla S.p.a. H3G, con atto notificato il 23.4.2004, depositato il 7.5.2004, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

Con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la condanna dell’ Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto consistente nel notevole ritardo che l’impugnata sospensione ha determinato alle ragioni della società istante.

Il Comune di Fondi si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso.

Nell’imminenza dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle già svolte argomentazioni difensive.

Con ordinanza n. 620/04 emessa nella Camera di consiglio del 24.9.2004 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensione.

Alla udienza pubblica del 29.1.2009 la causa è stata trattenuta a sentenza.




DIRITTO

Con la suindicata nota il Comune di Fondi ha inibito alla società ricorrente di intraprendere i lavori per la realizzazione di una stazione di telefonia mobile sull’assunta incompatibilità della vista stazione con le delibere del C.C. n. 39 e 39 bis del 22/6/1999.

L’interessata censura l'operato dell'Amministrazione sotto più profili, sottolineando che il procedimento in questione è disciplinato dal D.Lgs. 1.8.2003, n. 259, emanato dal Legislatore in sostituzione del D.Lgs. n. 198/2002, che, come è noto, è stato successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n. 303 del 1° ottobre 2003.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’ incompetenza del Comune (ai sensi dell'art. 117 Cost. e dell'art. 8 della L. 22.2.2001, n. 36) a disciplinare gli aspetti preordinati alla tutela della salute umana che vengono in evidenza nei procedimenti relativi all'installazione delle antenne per la telefonia mobile.

E’ opportuno, anzitutto, richiamare il disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (c.d. legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), vigente al momento dell’adozione delle delibere in questa sede impugnate.

L’art. 4, comma 1, lett. a), del predetto testo normativo attribuisce innanzi tutto allo Stato l’esercizio delle funzioni relative «alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità… in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art. 1».

Il successivo comma 2, lett. a) demanda, quindi, la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché delle tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità.

Quanto alle attribuzioni riservate alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, l’art. 8 della legge stabilisce che:

- rientra nella competenza delle Regioni, «nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato… l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249 e nel rispetto del decreto di cui all’art. 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all’art. 5» (comma 1, lett. a);

- le Regioni, «nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997 n. 249» (comma 4);

- «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici» (comma 6).

Le disposizioni precedentemente illustrate definiscono, così, il riparto delle attribuzioni in subiecta materia fra Stato, Regioni ed Amministrazioni comunali ed è da queste che occorre muovere.

La giurisprudenza amministrativa appare oramai saldamente attestata sul principio in base al quale, ai sensi dell’esposta disciplina, il Comune è titolare di una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali, ma con esclusione del potere di individuazione dei siti, che spetta alla regione (Cons. Stato, VI., 3.6.2002, n. 3098; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 14.11.2002, n. 2930).

La dedotta censura è dunque fondata, dovendosi ragionevolmente ritenere che i provvedimenti impugnati sono preordinati alla tutela della salute umana avverso l’esposizione ai campi elettromagnetici ed alla localizzazione degli impianti di radiofonia.

Anche l’ulteriore profilo di censura inerente al superamento dei limiti posti alla predetta potestà pianificatoria dalla stessa L. 36/2001 è, poi, fondato, ben potendosi richiamare anche sotto questo profilo quanto osservato dalla Corte Costituzionale, laddove ha decisamente stabilito che: “pur potendo la Regione delegare ai Comune limitati poteri volti al conseguimento degli obiettivi di qualità alla stessa Regione demandati dalla ridetta L. 36/01, … devono peraltro essere esercitati in ossequio del principio di legalità sostanziale, al fine di garantire il rispetto dei criteri di localizzazione definiti dalla stessa Regione, oltre a non ostacolare l’insediamento degli impianti (cfr. decisioni 7.10.2003, nn. 307 e 331).

Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche devono ritenersi illegittimi i provvedimenti in questa sede impugnati, tenuto conto della circostanza che gli stessi costituiscono sostanzialmente un ostacolo, per vero, difficilmente superabile alla realizzazione degli impianti nel territorio del Comune di Fondi.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori motivi dedotti..

La domanda di risarcimento del danno non può invece trovare accoglimento, essendo stata proposta in maniera generica, senza alcuna indicazione anche di massima dell'ammontare dei danni verifica-tisi o da verificarsi.

Per quanto riguarda, invece, le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si ritengono sussistenti le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento sindacale n. 6949 del 23.2.2004.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:



Francesco Corsaro, Presidente

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO