T.a.r. campania, Napoli Sez. VII ord. 8 giugno 2005
Nel respingere una richiesta i sospensiva, il Tar Campania, Napoli, ha riconosciuto la validità di un regolamento comunale attraverso il quale veniva individuato un unico sito per l’installazione degli impianti di telefonia mobile, ed in particolare ha specificato che incombe sulla società ricorrente l’onere di dimostrare l’illogicità o la irragionevolezza della scelta.
Si ringrazia Alfredo Imparato per la segnalazione
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LA CAMPANIA
NAPOLI
SETTIMA
SEZIONE
Registro
Ordinanze 1775/05
Registro Generale:
3808/2005
nelle
persone dei Signori:
LEONARDO
PASANISI Presidente
ARCANGELO
MONACILIUNI Cons.
MARIANGELA
CAMINITI Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del
08 Giugno 2005
Visti
gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto
il ricorso 3808/2005 proposto da:
H3G S.P.A. rappresentato
e difeso da
SARTORIO GIUSEPPE con
domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI
MILLE, 16 presso SARTORIO GIUSEPPE
contro
COMUNE DI S.PRISCO, in
persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato
e difeso dall’avv.to Francesco Giojelli ed selettivamente domiciliato con lo
stesso in Napoli, alla Via S. Maria a Cubito N.601, presso lo studio
dell’avv. M.P. Di Fenza
per
l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. 4173 del
10.03.2005, successivamente pervenuto, con il quale il Comune di San Prisco,
in relazione alla denuncia di Inizio Attività presentata da H3G per la
realizzazione di un impianto di telefonia in modalità UMTS alla Via Starza ha
comunicato che “l’istallazione in oggetto non puo essere
autorizzata”(doc.2);
2.
di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso e consequenziale, ivi
inclusa, per quanto e ove possa occorrere: la delibera di Consiglio Comunale
del 5.5.04 n.4, con la quale è stato adottato il “Regolamento in materia di
insediamento, nel Comune di San Prisco, di antenne, stazioni radio base (S.R.B.),
ripetitori e di infrastrutture comunque correlate allo sviluppo del settore
delle telecomunicazioni”(doc.3);
la
delibera di Consiglio Comunale del 28.12.04 n.54, con la quale è stato
individuato “quale sito idoneo per l’istallazione di antenne, il terreno
sito in località denominata “Colonne del Cavaliere”(doc.4).
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista
la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di San Prisco in persona del
Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giojelli ed
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via S. Maria a Cubito, n.601 presso
lo studio dell’avvocato M. P. di Fensa;
Udito
il relatore Ref. MARIANGELA CAMINITI
Uditi
altresì per le parti, come da verbale d’udienza;
Considerato
che
, prescindendo dall’esame dei profili di irricevibilità del ricorso, lo
stesso non appare prima facie fondato, atteso che non risulta contestata
l’eventuale manifesta illogicità del criterio localizzativo di
installazione degli impianti (effettuata dal Comune in sede di adozione
dell’impugnata delibera del C. C. del 28.12.2004, n.54, integrativa del
Regolamento Comunale adottato con delibera
del C.C. del 5.5.2004, n.4), né risulta comunque dimostrata
l’inidoneità del sito all’uopo individuato ad ospitare l’impianto in
questione;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
Respinge
la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La
presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
NAPOLI
, li 08 Giugno 2005
IL
PRESIDENTE
IL
REFERENDARIO EST
IL
SEGRETARIO