DECRETO LEGISLATIVO 19 ottobre 2011, n. 185
Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro il
termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate
negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea
dell'energia atomica;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego
pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla
legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 5 aprile 1979;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e
integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dal decreto legislativo 20
febbraio 2009, n. 23, recante attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti;
Vista la legge del 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare della IAEA,
fatta a Vienna il 20 settembre 1994;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di
emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in
attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30
dicembre 1970, n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento
dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni,
concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia, ed in particolare
l'articolo 29, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per la
sicurezza nucleare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per
la sicurezza nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del
7 luglio 2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva 2009/71/Euratom,
al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della
sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attivita'
nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare,
riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari,
la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti,
l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul
territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile
irraggiato, nonche' la loro successiva disattivazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno,
del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari.».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «non diversamente disposto» sono
inserite le seguenti: «e fatte salve le definizioni di cui al comma
1-bis»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le
seguenti definizioni:
a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di
esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro
conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e
della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
degli impianti nucleari;
b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato
dall'autorita' preposta per conferire la responsabilita' in materia
di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed
esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del
presente decreto e successive modificazioni;
c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica
avente la responsabilita' generale di un impianto nucleare come
specificato nell'autorizzazione.».
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
alinea, le parole: «le seguenti definizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «le seguenti ulteriori definizioni».
4. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e' inserito il seguente:
«Capo VII-bis
Sicurezza nucleare degli impianti nucleari
Art. 58-bis (Titolari delle autorizzazioni). - 1. Il titolare di
una autorizzazione deve essere in possesso delle capacita' tecniche e
professionali previste dalla normativa vigente, con particolare
riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la
responsabilita' primaria per la sicurezza degli impianti nucleari.
Tale responsabilita' non puo' essere delegata.
2. Il titolare dell'autorizzazione e' obbligato, in conformita' ai
criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard
europei ed internazionali:
a) a valutare e verificare periodicamente, nonche' a migliorare
costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo
sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile
compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure
amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento
causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni
significative alle radiazioni ionizzanti;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione
che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare e
l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la
mitigazione delle relative conseguenze.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve, altresi', prevedere e
mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli
obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
Art. 58-ter (Esperienze e competenze in materia di sicurezza). - 1.
Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto, con oneri a proprio
carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del
proprio personale che ha responsabilita' in materia di sicurezza
nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento
forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare
dell'autorizzazione e' altresi' tenuto ad accertarsi che il personale
di soggetti terzi, ai quali e' appaltato lo svolgimento di attivita'
aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione
di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi
di formazione.
Art. 58-quater (Informazioni). - 1. L'Agenzia per la sicurezza
nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinche' le
informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare
siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.
2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito
web istituzionale i risultati dell'attivita' svolta nonche' ogni
informazione utile nei settori di sua competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i
lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri
impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rendere disponibili,
su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione
ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza
nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini
della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni
ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui
all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia
per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al
pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte
salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124.
Art. 58-quinquies (Relazioni). - 1. Entro il 22 luglio 2014 e,
successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti
dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni prima
del termine utile, atti a descrivere lo stato di attuazione della
direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presentano una relazione alla Commissione europea, tenendo conto
delle relazioni e dei cicli di riesame previsti al riguardo dalla
Convenzione sulla sicurezza nucleare.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque
almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consultano l'Agenzia per una valutazione della legislazione, della
regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti,
tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della
tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'Agenzia
richiede un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere
ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'Agenzia
trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.».
Art. 2
Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la regolamentazione
tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare
degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del
Consiglio, del 25 giugno 2009.»;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di
valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari
in esercizio in altri Paesi.»;
c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. A pena di
decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore
generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente,
alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori
o dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi elettivi o
di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i
dipendenti pubblici, quanto previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza,
l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi
dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di
formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle
competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del
proprio personale.»;
e) al comma 20, le parole: «le funzioni trasferite» sono
sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti».
Art. 3
Norme finali
1. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare
(CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA, contenuti
nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, e' da
intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo
29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in materia di sicurezza
nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le
funzioni.
Art. 4
Invarianza degli oneri
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i
soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione provvede alle attivita' di cui
al comma 3 dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, come aggiunto dall'articolo 1, nell'ambito delle
proprie risorse umane strumentali e finanziarie e, comunque, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 1.
3. Per le attivita' ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza
nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio
2009, n. 99.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bernini, Ministro per le politiche
europee
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Fazio, Ministro della salute
Palma, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma




