Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Zanola
Polizia Giudiziaria. Guardie volontarie
Udienza
in Camera Consiglio in data 27/02/07
SENTENZA N.182
REG. GENERALE N. 47058/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido De
Maio
Presidente
1. Dott. Mario
Gentile
Consigliere
Dott. Aldo
Fiale
Consigliere
Dott. Margherita
Marmo
Consigliere
4. Dott. Maria Silvia Sensini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Zanola Costantino, nato il 26/10/1950
Avverso Ordinanza
Tribunale di Brescia, emessa il 20/11/06
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Geraci
che ha concluso per in via principale rinvio alla S,S.U.U.; in
subordine annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del
provvedimento impositivo,
Udito il difensore Avv. Franco Bonsanto, difensore di fiducia del
ricorrente, Zanola Costantino
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 20/11/06 - provvedendo
sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Costantino
Zanola avverso il decreto del PM di Brescia in data 25/09/06 di
convalida del sequestro probatorio di P.g. eseguito il 23/09/06 ed
avente per oggetto, tra l'altro, due fucili utilizzati dallo Zanola per
l'attività venatoria - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione
dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni
esponeva che il sequestro dei fucili in esame era illegittimo
perché effettuato da guardie giurate che non avevano la
veste di agenti o ufficiali di p. g. come si ricavava dall'art. 27
lett. a) L. 157/92.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza
impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del
27/02/07, chiedeva in via principale la rimessione della questione alle
Sezioni Unite; in via subordinata annullamento senza rinvio
dell'ordinanza impugnata e del provvedimento impositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In data 23/09/2006 tre guardie giurate in servizio presso il Nucleo di
Vigilanza WWF di Brescia, nel corso di un servizio di vigilanza
venatoria, provvedevano, tra l'altro, al sequestro probatorio di due
fucili utilizzati da Zanola Costantino per l'esercizio di
attività venatoria illecita in danno di fauna protetta; il
tutto ai sensi dell'art. 28 20 comma L. 157/92.
Il PM del Tribunale di Brescia, con provvedimento emesso il 25/09/06,
ex art. 355 cpp convalidava il sequestro di p.g.
Il Tribunale del Riesame di Brescia con ordinanza in data 20/11/06
confermava il citato decreto di sequestro, ritenendo che le guardie che
avevano operato il sequestro de quo rivestivano la
qualifica di agenti di P.G..
Zanola Costantino proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va
affermato che la censura dedotta nel ricorso - attinente alla
illegittimità del sequestro
de quo per carenza della qualifica di agenti di polizia
giudiziaria nei confronti delle guardie giurate che hanno operato il
sequestro - è fondata.
Dall'esame congiunto degli artt. 27 lett. b), 28, 1° 2°
e 5° comma, L. 157/92 si ricava che alle guardie volontarie
delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali
(nella specie guardie giurate appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF),
spetta la vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla caccia e
delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria.
Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza
venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nell'art.
27 citata legge), il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi
persona trovata in possesso d'armi o arnesi atti alla caccia, in
esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto
di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12:
del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della
fauna selvatica abbattuta o catturata.
Nei confronti dei soli Ufficiali ed Agenti che esercitano funzione di
polizia giudiziaria è previsto il potere di procedere - nei
casi previsti dall'art.30 citata Legge - al sequestro delle armi, della
fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, 2° comma, Legge
citata).
Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni
delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i
relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono;
nonché all'Autorità competente secondo le
disposizioni vigenti (art. 28, 5° comma, citata legge).
Consegue, pertanto, alla luce della disciplina normativa sopra
evidenziata, che alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e
di protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria per il fatto che alle stesse è affidata la
vigilanza sull'applicazione della legge 157/1992.
Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di
polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le
stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono
prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria.
Invero la qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria
è riconosciuta al personale indicato esplicitamente
nell'art. 57, 1° e 2° comma, cpp; oppure al personale
al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall'art. 55 cpp (art. 57, 3° comma, cpp); fatte salve comunque
le disposizioni delle leggi speciali (art. 57, 1° comma, cpp)
Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione
dell'ambiente (come il WWF)) non risulta riconosciuta la qualifica di
polizia giudiziaria né dalla L. 157/92, né da
altra normativa speciale.
In conclusione va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono
agenti /o ufficiali di P.G. [conformi:Cass. Sez. III Sent. n. 4408 del
16/02/97, rv209862; Cass. Sez. III Sent. n. 1519 del
27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. III Sent. n. 613 del 27/02/1995 rv
201998; Cass. Sez. V Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv 207896; contra:
Cass. Sez. III Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561].
Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei
confronti delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il
sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello
stesso, perché eseguito in violazione delle norme di cui
agli artt. 354, 355 cpp.
Vanno annullati, pertanto, senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale
di Brescia in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida del
sequestro probatorio emesso dal PM del Tribunale di Brescia in data
25/09/06. Va disposta la restituzione dei fucili in sequestro
all'avente diritto.
P. Q. M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto
del PM di Brescia in data 25/09/06 e ordina la restituzione dei fucili
in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma il 27/02/07