Cass. Sez. III n. 25123 del 19 giugno 2008 (ud. 16 apr. 2008)
Pres. Altieri Est.Sensini Ric.Giordano
Polizia Giudiziaria. Sequestri
In tema di letture consentite in dibattimento, il verbale di sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria è utilizzabile senza il preventivo esame del verbalizzante, in quanto si tratta d\'atto non ripetibile raccolto nel fascicolo per il dibattimento.
Pres. Altieri Est.Sensini Ric.Giordano
Polizia Giudiziaria. Sequestri
In tema di letture consentite in dibattimento, il verbale di sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria è utilizzabile senza il preventivo esame del verbalizzante, in quanto si tratta d\'atto non ripetibile raccolto nel fascicolo per il dibattimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/04/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00983
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 015125/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIORDANO CARMELA N. IL 16/07/1955;
avverso SENTENZA del 06/02/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guglielmo che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 6/2/2007 la Corte d\' Appello di Salerno confermava la pronuncia resa in data 29/11/2005 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale Giordano Carmela era stata condannata, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all\'art. 349 c.p., comma 2, commesso in Sarno il 17/6/1999.
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell\'imputata, deducendo: 1) violazione degli artt. 191, 431 e 511 c.p.p. in quanto la Corte di merito aveva ritenuto il verbale di sequestro ed apposizione di sigilli, con la nomina del custode, atto irripetibile e, dunque, correttamente inserito nel fascicolo per il dibattimento;
2) difetto di motivazione, laddove la sentenza della Corte di Appello aveva ritenuto acclarata la qualità di custode della Giordano, sulla base del solo atto irripetibile acquisito, senza, tra l\'altro, considerare che ciò che caratterizza l\'attribuzione di non ripetibilità di un atto di P.G. è il fatto di non essere riproducibile in dibattimento, laddove - nel caso specifico - la verifica di qualità di custode della prevenuta doveva transitare attraverso la formazione dialettica della prova in sede dibattimentale;
3) errata applicazione dell\'art. 159 c.p., comma 3 e art. 129 c.p.p., in quanto la sentenza della Corte territoriale aveva tenuto conto della sospensione del procedimento dal 24/9/2003 al 22/6/2005, affermando che, pur non essendo il reato di cui all\'art. 349 c.p. suscettibile di sanatoria, la sospensione riguardava l\'intero procedimento, che vedeva la Giordano imputata anche dei connessi reati edilizi, estinguibili per condono, e per i quali il Tribunale aveva dichiarato l\'intervenuta prescrizione. Tale sospensione era stata, tuttavia, disposta erroneamente, con conseguente decorso dei termini prescrizionali anche per tale reato.
Si chiedeva l\'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Il ricorso va rigettato, essendo infondate le doglianze su cui poggia.
3.1- In particolare, destituito di fondamento è il primo motivo, con il quale il difensore lamenta la violazione dell\'art. 191 c.p.p., avendo la Corte di merito ritenuto legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale di sequestro ed apposizione di sigilli.
Va, a tale riguardo, evidenziato che questa Corte ha costantemente affermato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 24/5/2007 n. 35376, De Filippo) che il verbale di sequestro rientra tra gli atti irripetibili che devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e dei quali può essere legittimamente data lettura ai sensi dell\'art. 511 c.p.p.. Essi costituiscono elementi di prova con riferimento all\'attività irripetibile svolta ed ai provvedimenti adottati. Deve, pertanto, ritenersi che, correttamente, la Corte territoriale si sia attenuta a tali principi.
3.2- Infondato è anche il secondo motivo, con il quale la difesa si duole del fatto che la Corte di merito abbia utilizzato il verbale di sequestro senza il preventivo esame del verbalizzante. Invero, l\'utilizzabilità del verbale di sequestro non è subordinato al previo esame di colui che abbia proceduto al compimento dell\'atto. La subordinazione della lettura (e, quindi, della utilizzabilità) al compimento di determinati esami è prevista dell\'art. 511 c.p.p., commi 2 e 3 solo per i verbali di dichiarazioni e delle relazioni peritali. Per il verbale di sequestro ha vigore, invece, il comma primo dello stesso art..
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell\'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 16/04/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00983
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 015125/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIORDANO CARMELA N. IL 16/07/1955;
avverso SENTENZA del 06/02/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guglielmo che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 6/2/2007 la Corte d\' Appello di Salerno confermava la pronuncia resa in data 29/11/2005 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale Giordano Carmela era stata condannata, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all\'art. 349 c.p., comma 2, commesso in Sarno il 17/6/1999.
2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell\'imputata, deducendo: 1) violazione degli artt. 191, 431 e 511 c.p.p. in quanto la Corte di merito aveva ritenuto il verbale di sequestro ed apposizione di sigilli, con la nomina del custode, atto irripetibile e, dunque, correttamente inserito nel fascicolo per il dibattimento;
2) difetto di motivazione, laddove la sentenza della Corte di Appello aveva ritenuto acclarata la qualità di custode della Giordano, sulla base del solo atto irripetibile acquisito, senza, tra l\'altro, considerare che ciò che caratterizza l\'attribuzione di non ripetibilità di un atto di P.G. è il fatto di non essere riproducibile in dibattimento, laddove - nel caso specifico - la verifica di qualità di custode della prevenuta doveva transitare attraverso la formazione dialettica della prova in sede dibattimentale;
3) errata applicazione dell\'art. 159 c.p., comma 3 e art. 129 c.p.p., in quanto la sentenza della Corte territoriale aveva tenuto conto della sospensione del procedimento dal 24/9/2003 al 22/6/2005, affermando che, pur non essendo il reato di cui all\'art. 349 c.p. suscettibile di sanatoria, la sospensione riguardava l\'intero procedimento, che vedeva la Giordano imputata anche dei connessi reati edilizi, estinguibili per condono, e per i quali il Tribunale aveva dichiarato l\'intervenuta prescrizione. Tale sospensione era stata, tuttavia, disposta erroneamente, con conseguente decorso dei termini prescrizionali anche per tale reato.
Si chiedeva l\'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Il ricorso va rigettato, essendo infondate le doglianze su cui poggia.
3.1- In particolare, destituito di fondamento è il primo motivo, con il quale il difensore lamenta la violazione dell\'art. 191 c.p.p., avendo la Corte di merito ritenuto legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento il verbale di sequestro ed apposizione di sigilli.
Va, a tale riguardo, evidenziato che questa Corte ha costantemente affermato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 24/5/2007 n. 35376, De Filippo) che il verbale di sequestro rientra tra gli atti irripetibili che devono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento e dei quali può essere legittimamente data lettura ai sensi dell\'art. 511 c.p.p.. Essi costituiscono elementi di prova con riferimento all\'attività irripetibile svolta ed ai provvedimenti adottati. Deve, pertanto, ritenersi che, correttamente, la Corte territoriale si sia attenuta a tali principi.
3.2- Infondato è anche il secondo motivo, con il quale la difesa si duole del fatto che la Corte di merito abbia utilizzato il verbale di sequestro senza il preventivo esame del verbalizzante. Invero, l\'utilizzabilità del verbale di sequestro non è subordinato al previo esame di colui che abbia proceduto al compimento dell\'atto. La subordinazione della lettura (e, quindi, della utilizzabilità) al compimento di determinati esami è prevista dell\'art. 511 c.p.p., commi 2 e 3 solo per i verbali di dichiarazioni e delle relazioni peritali. Per il verbale di sequestro ha vigore, invece, il comma primo dello stesso art..
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell\'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008