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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3266).

Gazzetta Ufficiale N. 64 del 18 Marzo 2003

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003 Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante
"Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile;
Considerato che il 30 dicembre 2002 si e' verificata una violenta
esplosione del vulcano Stromboli con contestuale ingrossamento del
mare prospiciente l'isola, che ha interessato anche le acque
circostanti alle altre isole dell'arcipelago delle Eolie con
conseguente grave pericolo per l'incolumita' della popolazione del
medesimo arcipelago;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 dicembre 2002 di conferimento, ex art. 3, comma 1, del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, sopra citato, al Capo del
Dipartimento della protezione civile dei poteri di cui agli
articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio 2003, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce
costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli";
Considerato che il fenomeno di smottamento della sciara del fuoco
del vulcano Stromboli, unitamente al conseguente maremoto, ha causato
gravi danni alle strutture ed infrastrutture pubbliche e private
presenti sull'isola di Stromboli nonche' sulle prospicienti isole
costituenti l'arcipelago delle Eolie;
Considerato che i danni citati in precedenza hanno causato
ulteriori e gravi conseguenze al tessuto socio-economico
dell'arcipelago delle isole Eolie nonche' al regolare funzionamento
dei servizi pubblici essenziali;
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, necessario e
imprescindibile provvedere con la massima celerita' ad emanare un
primo provvedimento emergenziale che autorizzi i primi interventi
urgenti atti a fronteggiare i danni verificatisi a seguito degli
eventi di cui e' cenno in premessa;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
dicembre 2002, n. 3260, recante "Disposizioni urgenti per
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi
all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di
Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per
il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvioidrometriche
nel territorio nazionale ed altre misura urgenti di protezione
civile"
Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato e il sindaco del comune di Lipari effettuano gli interventi
urgenti per rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumita'
pubblica e privata, sia mediante il ripristino sia tramite la
realizzazione di ulteriori adeguate infrastrutture, in particolare
viarie e portuali, anche con specifico riferimento alle opere da
realizzarsi nel comune di Lipari - frazione di Ginostra, atte a
consentire il ritorno alle normali condizioni di vita, che attraverso
il potenziamento delle strutture e mezzi di allerta - soccorso. I
medesimi soggetti provvedono, altresi', ad effettuare interventi
finalizzati alla prima assistenza e sistemazione delle popolazioni
colpite dagli eventi calamitosi in premessa citati nonche' ogni
attivita' afferente alla gestione dell'emergenza ed al funzionamento
delle strutture ivi costituite.
Resta ferma la piena efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal
Capo del Dipartimento della protezione civile e dalle autorita'
locali finalizzati a fronteggiare il contesto emergenziale.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato ed il sindaco del comune di Lipari, in presenza di
riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono
autorizzati ad individuare, anche mediante occupazioni d'urgenza,
spazi da adibire a finalita' pubbliche e private, anche connesse ad
esigenze abitative, provvedendo alla realizzazione di ogni ulteriore
iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della
sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.
3. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti provvedimenti
volti a fronteggiare l'emergenza verificatasi nei territori di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2003 i
sindaci degli altri comuni possono rappresentare al Dipartimento
della protezione civile, le specifiche esigenze di natura finanziaria
per l'eventuale adozione di possibili misure economiche di carattere
straordinario.

 

Art. 2.
1. Il sindaco del comune di Lipari e' autorizzato ad assegnare ai
nuclei familiari comunque evacuati un contributo per l'autonoma
sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque,
nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare
abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti
di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo
medesimo e' stabilito in Euro 200,00. I predetti importi sono
maggiorati di Euro 100,00 in presenza di portatori di handicap,
ovvero di disabili con una percentuale di invalidita' superiore al
67%, ovvero di persone di eta' superiore a 65 anni. I predetti
contributi hanno decorrenza dalla data della evacuazione. Rispetto a
situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente
inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono
autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel
limite massimo di Euro 500,00.
2. Il sindaco del comune di Lipari e' altresi' autorizzato a
concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili
danneggiati a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza,
nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di
riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalita' agli
immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente
la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi
stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da
assumere in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere
appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al
presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione. Fino al
completamente di detti interventi, in favore dei nuclei familiari per
i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, continuano a
trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo. Il
contributo di cui al presente comma e' alternativo, per i danni
occorsi alle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attivita'
di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), rispetto a quello previsto
dal citato art. 3.
3. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere concesso dalla data
di evacuazione e fintanto che non si siano realizzate le condizioni
per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilita'.

 

Art. 3.
1. Il sindaco del comune di Lipari e', altresi', autorizzato ad
erogare:
a) un contributo pari al 70% del pregiudizio subito a favore dei
titolari di attivita' commerciali, produttive, agricole,
agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali,
professionali, di servizi, turistiche, edili, sportive, di trasporto
e noleggio e della pesca che abbiano subito danni materiali alle
strutture, mezzi e materiali utilizzati per l'esercizio delle
attivita' medesime. A tal fine gli interessati presentano apposita
istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, dalla quale risulti l'entita' del danno patito;
b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera a),
per i quali venga accertato il lucro cessante derivante dagli eventi
di cui alla presente ordinanza. Il predetto contributo e' correlato
ai minori introiti realizzati nell'anno 2003 rispetto a quelli
risultanti dalla dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2002.
Per la sospensione delle attivita' e' concesso un contributo
correlato alla durata della predetta sospensione e quantificato sulla
base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla
dichiarazione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati
allegano alla domanda di contributo copia della predetta
dichiarazione, ovvero autocertificazione resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2000, n. 445. Per attivita' avviate nel corso dell'anno
2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da
professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi
dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le
imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata. Il
presente contributo costituisce anticipazione su eventuali future
provvidenze erogate sulla base del lucro cessante di cui al primo e
al secondo capoverso del presente comma;
c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali
pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o
distrutte a causa degli eventi di cui alla presente ordinanza e non
utilizzate, ne' piu' utilizzabili. A tal fine gli interessati
allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantita' ed il
prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle
relative fatture;
d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la
propria attivita' lavorativa in immobili distrutti o gravemente
danneggiati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti
traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di
Euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita
documentazione giustificativa della spesa;
e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili
registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili
che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti
beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli
eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia
giurata; per i danni fino a Euro 2.500,00 si provvede sulla base di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, puo' essere ammesso
a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.
2. Il sindaco del comune di Lipari puo', in presenza di acclarate
situazioni di grave disagio socio-economico non rientranti nelle
ipotesi di cui al presente articolo, concedere un contributo massimo
di Euro 1.000,00 ai soggetti che non abbiano potuto esercitare
l'attivita' lavorativa in seguito agli eventi calamitosi di cui alla
presente ordinanza.
3. I contributi di cui al presente articolo costituiscono
anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste e non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Art. 4.
1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od
operativa nel comune di Lipari, sono sospesi, fino al 30 giugno 2003,
i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori
dipendenti, nonche' di quelli con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i
termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento
dei predetti contributi.
2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto
della sospensione di cui al comma 1 avverra' mediante rate mensili
pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli
adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al
comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine
della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a
partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.
3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai
dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative
di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti
di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti
e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di
applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione,
residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della
presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di
riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi di cui
in premessa e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennita'
pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa
la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni,
ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonche'
l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.
4. L'indennita' di cui al comma 3 e' riconosciuta anche a favore
dei lavoratori, residenti nel comune di Lipari, che siano stati
costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per
gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza
urgente alla famiglia. Tale indennita' e' proporzionata alla
riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla
erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a
seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, e' sospesa
fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili
le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennita' sono
erogate, a richiesta del lavoratore, dall'I.N.P.S.
6. Le indennita' di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte
dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975,
n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di
impossibilita' di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i
periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta
entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Per i datori di lavoro privati, operanti nel territorio del
comune di Lipari, i periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza,
non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata
stabiliti dalle norme vigenti in materia.
8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli
effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza,
presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e debitamente
motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini
del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi
vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilita'.
9. I lavoratori residenti nel comune di Lipari, iscritti nelle
liste di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e
all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla
proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.
10. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.

 

Art. 5.
1. Il sindaco del comune di Lipari e' autorizzato ad assumere, con
contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di
emergenza, personale, nel limite di 4 unita', da adibire ad attivita'
anche amministrative, nonche' a stipulare fino a 3 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per la
necessaria attivita' di consulenza specialistica avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 17.

 

Art. 6.
1. Nell'utilizzo dei fondi assegnati dall'Unione europea, la
Regione siciliana, d'intesa con il Commissario delegato ed il sindaco
di Lipari, riconosce priorita' a progetti da realizzare nei territori
colpiti dagli eventi oggetto della presente ordinanza. In tale
contesto, in particolare, la Regione siciliana assicura il
finanziamento dell'approdo da realizzarsi nel comune di Lipari -
frazione di Ginostra.

 

Art. 7.
1. Gli oneri connessi alla realizzazione di tutte le iniziative,
anche volte all'acquisizione di beni e servizi seppure poste in
essere mediante affidamenti diretti a trattativa privata, in deroga
alla normativa indicata all'art. 17, effettuati dal Capo del
Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, dagli
uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture
costituite in loco sotto la direzione degli uffici dipartimentali
nonche' dal sindaco del comune di Lipari per fronteggiare
l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 18.

 

Art. 8.
1. L'ufficio territoriale del Governo di Messina, nonche' gli altri
uffici territoriali di Governo direttamente coinvolti dagli eventi di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
gennaio 2003 di cui in premessa provvedono, per gli ambiti di
rispettiva competenza, ad effettuare i rimborsi dovuti alle
organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal
Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli
eventi di cui alla presente ordinanza, nonche' al rimborso degli
oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e'
effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese
effettuate.

 

Art. 9.
1. Per il comune di Lipari, in deroga a quanto disposto dall'art.
151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in
materia di programmazione e di bilancio sono differiti, dalla data di
rispettiva scadenza, al 30 giugno 2003.

 

Art. 10.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in
favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e
collegi, che svolgano operazioni tecnico - scientifiche in osservanza
di quanto disposto, relativamente al concorso alle attivita' di
protezione civile degli ordini e dei collegi professionali, dall'art.
6, comma 2, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992.
2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attivita'
emergenziale, e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per
vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente
al trattamento di missione del personale statale appartenente
all'area C del comparto Ministeri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', ai
dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni
pubbliche impiegati nelle attivita' di protezione civile.

 

Art. 11.
1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di
Messina, nonche' del personale degli altri uffici territoriali di
Governo direttamente coinvolti dagli eventi di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in
premessa, direttamente impegnato in attivita' connesse con
l'emergenza, e' autorizzata, fino al 28 febbraio 2003, la
corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti
previsti dalla vigente legislazione. Al personale appartenente alla
carriera prefettizia e' corrisposta una indennita' pari al 20% della
retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono le competenti
prefetture.
2. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle
attivita' di emergenza di cui alla presente ordinanza e'
riconosciuta, per i giorni di effettiva presenza, per il mese di
febbraio, una speciale indennita' operativa mensile forfetariamente
commisurata a 40 ore di straordinario festivo e notturno nonche'
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese,
nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti
previsti dalla vigente legislazione. Al personale del Dipartimento
della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e'
riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale
indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del
trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile
a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni
di effettivo impiego.
3. In favore dei Vigili del fuoco, del personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate, della Capitaneria di porto, della
Regione siciliana e del comune di Lipari direttamente impegnato in
attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione
di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite
massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla
vigente legislazione.
4. Al personale appartenente al Corpo forestale dello Stato in
servizio presso l'ufficio coordinamento logistico del Corpo forestale
dello Stato di Castelnuovo di Porto, direttamente impegnato nelle
attivita' connesse alle situazioni emergenziali di cui alla presente
ordinanza, si applica il disposto di cui al comma 2.

 

Art. 12.
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato ovvero il sindaco del comune di Lipari sono autorizzati a
realizzare, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17, un sistema
di elisuperfici destinate ad attivita' di prevenzione dei rischi, di
soccorso e di supporto logistico in caso di emergenza.
2. L'ispettore provinciale dei Vigili del fuoco di Messina e'
autorizzato ad acquisire, in deroga alla normativa di cui all'art.
17, mezzi e materiali idonei al potenziamento del distaccamento dei
Vigili del fuoco di Lipari, entro un limite massimo di spesa pari ad
Euro 250.000,00.
3. Il Ministero della difesa - Genio militare e' autorizzato, in
relazione agli eventi vulcanici e sismici verificatisi anche nella
provincia di Catania, a potenziare le proprie strutture mediante
l'acquisizione, in deroga alla normativa di cui all'art. 17, di mezzi
idonei a fronteggiare le emergenze in atto, entro un limite massimo
di spesa di Euro 1.000.000,00.
4. Per consentire il celere conseguimento degli obiettivi previsti
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
dicembre 2002, n. 3260, all'art. 5 del medesimo provvedimento sono
aggiunti i seguenti commi:
"2. In considerazione della particolare specializzazione che i
componenti dei seggi d'asta per l'aggiudicazione delle gare attinenti
alla fornitura, installazione e manutenzione di radar meteorologici
doppler devono possedere in materia di campi elettromagnetici, della
previsione e prevenzione dei rischi, nonche' in ambito
giuridico-amministrativo, il Capo del Dipartimento della protezione
civile ed il Presidente della regione Basilicata, nella qualita'
rivestita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 10 maggio
2001, n. 3134, procedono alla costituzione dei predetti seggi in
deroga alla normativa vigente. Nel provvedimento di nomina verranno
determinati i compensi spettanti al presidente ed ai componenti dei
seggi d'asta.".
5. L'art. 8 dell'ordinanza 3260/2002 e' integrato come segue:
"decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1999, n.
554, art. 92;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24.".
6. Per le prioritarie esigenze di protezione civile di cui alla
presente ordinanza, il Comando operativo di vertice interforze
attiva, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le
necessarie forme di collaborazione delle Forze armate in sede locale
anche per la messa a disposizione di personale e mezzi militari con
rimborso a carico dei fondi di cui al successivo art. 18.

 

Art. 13.
1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dai
peculiari fenomeni indotti dall'attivita' vulcanica in atto
nell'isola di Stromboli, questi costituiscono causa di forza maggiore
a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilita' di
rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione residente
nell'isola di Stromboli con gli istituti di credito e bancari attesi
i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella
medesima isola.

 

Art. 14.
1. Al fine di potenziare il sistema di monitoraggio delle
deformazioni del suolo e dei fondali delle aree dell'arcipelago delle
isole Eolie interessate da attivita' di natura vulcanica e sismica,
ivi compresa l'attivita' di emissione di gas in atto nelle acque
antistanti l'isola di Panarea, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a
stipulare una apposita convenzione, di durata correlata alla vigenza
dello stato di emergenza, immediatamente esecutiva, con l'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia, sulla base delle indicazioni
fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi. A tal fine l'Istituto predispone un
apposito programma che viene sottoposto all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile.
2. Al fine di sviluppare attivita' di studi, ricerche e
documentazione il Dipartimento e' autorizzato a stipulare una
convenzione immediatamente esecutiva, sulla base delle indicazioni
fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi, con il Gruppo nazionale di
vulcanologia; a tal fine il Gruppo predispone un apposito programma
di ampliamento, per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita sull'arcipelago ed al superamento dell'emergenza, del progetto
coordinato "Pericolosita' del vulcano Stromboli", che viene
sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
3. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del
Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche
in sede locale, delle attivita' di emergenza, il Dipartimento
medesimo e' autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, ed a stipulare fino a
quattro contratti di collaborazione con docenti universitari e
professionisti di provata competenza, nonche' ad attivare convenzioni
per il finanziamento di borse di studio, per lo svolgimento di
attivita' di consulenza scientifica e specialistica; sono fatte salve
le collaborazioni iniziate successivamente all'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003.

 

Art. 15.
1. I cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nel comune
di Lipari possono chiedere la sospensione del servizio di leva al
competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il
servizio civile, che lo concedono entro sette giorni.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1, qualora gia' arruolati,
possono, previa presentazione di apposita istanza, essere impiegati,
ove cio' risulti assolutamente necessario, alle dipendenze del comune
di Lipari, per le esigenze connesse alla realizzazione degli
interventi necessari e fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono
presentate al competente comando di Corpo, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa
entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che
non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso il comune
di Lipari sono presentate, prima della chiamata alle armi al
distretto militare di appartenenza. Il Comando militare, sulla base
delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvede all'assegnazione
tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali.

 

Art. 16.
1. Il Commissario delegato, e' autorizzato a predisporre, in
collaborazione con il sindaco del comune diLipari, una apposita
campagna informativa e di comunicazione attinente alle manifestazioni
del vulcanismo presenti sul territorio del medesimo comune.

 

Art. 17.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, la deroga alla seguente normativa:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), art. 378;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive
modifiche ed integrazioni;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
art. 56;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche,
articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, e successive modifiche ed
integrazioni;
legge 31 maggio 1979, n. 191, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 1 e 13;
legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, coordinato con le disposizioni del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter,
37-quater, 37-quinquies e 37-sexies, nonche' delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, per le parti strettamente collegate;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-bis, 36,
39 e 40;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 71, 72;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
legge della Regione siciliana 6 gennaio 1996, n. 4, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2;
legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni, art. 14;
legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e
successive modifiche ed integrazioni articoli 1 e 3;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, articoli 1, 2, 3 e
4;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I
ed articoli 151 e 156;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
1999;
legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 6;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;
legge della Regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33,
41 e 45;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
1999;
legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 9,
12, 13 e relativi decreti applicativi;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche, articoli 7, 24, 35 e 36;
legge regionale 22 giugno 2001, n. 10;
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente
dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;
contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle
regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;
decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81 e 151;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9,
10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33,
34 e 35;
delibera dell'Assessorato beni culturali ed ambientali della
Regione siciliana del 23 febbraio 2001;
leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli
interventi previsti nella presente ordinanza;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articoli 1, 2, 3, 5.
2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3
gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni
normative contenute nel predetto decreto legislativo.

 

Art. 18.
1, Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza il sindaco del comune di Lipari e' nominato funzionario
delegato ed e' autorizzato ad utilizzare i proventi derivanti dalla
istituzione dei contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della
ordinanza n. 3225/2002, nonche' una prima contribuzione di Euro
1.000.000,00, da parte del Dipartimento della protezione civile.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza
si provvede a carico del Fondo della protezione civile, che
interviene a titolo di anticipazione su future provvidenze destinate
alle medesime finalita'.

 

Art. 19.
1. Le disposizioni della presente ordinanza, nonche' i benefici
recati dalla medesima, trovano applicazione limitatamente al periodo
di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in
premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2003
Il Presidente: Berlusconi