Cass. Sez. III sent. 12434 del 26
marzo 2007 (u.p. 21 feb. 2007)
Pres. Papa Est. Squassoni Ric. Nardini
Rifiuti. Abbandono in area di proprietà
comunale e responsabilità del sindaco
UDIENZA PUBBLICA DEL 21/02/2007
SENTENZA N. 00593 /2007
REG. GENERALE n. 034203/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PAPA ENRICO PRESIDENTE
1.Dott.CORDOVA AGOSTINO
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA
3.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA
4.Dott.AMOROSO GIOVANNI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) NARDINI NARDO NORBERTO N. IL 13/08/1946 avverso SENTENZA del
26/05/2006
TRIB. SEZ. DIST. di PAVULLO NEL FRIGNANO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita
in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SQUASSONI CLAUDIA
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. G. Passacantando
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. ///
Udit /difensor Avv. ///
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 26 maggio 2006, il Tribunale di Modena ha ritenuto Cardini
Nardo Norberto responsabile del reato previsto dall'art.51 c.2 DLvo
22/1997 (per avere, nella sua qualità di Sindaco di
Fiumalbo, lasciato in stato di abbandono, in modo incontrollato e senza
autorizzazione, rifiuti urbani solidi in una area di
proprietà del Comune) e lo ha condannato alla pena di
giustizia.
A sostegno di tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato i fatti
enucleati nel capo di imputazione e, cioè, che, nonostante
varie diffide da parte dell'Arpa, l'imputato continuasse a tollerare il
mantenimento dei rifiuti, provenienti dallo scarto quotidiano dei
cittadini, su un sito senza cautele ed in assenza di provvedimenti
autorizzatori o di ordinanze contingibili ed urgenti .Secondo quanto
riferito da un teste, le modalità di gestione dei rifiuti
erano state concordate tra il Sindaco ed il responsabile dell' aera
tecnica.
Il Giudice non ha ritenuto non applicabile la scriminante di cui
all'art.51 cp e ininfluente, ai fini di un esonero dalla
responsabilità penale del Sindaco, una delega di funzioni in
materia non avendo l'imputato compiuto i necessari atti di indirizzo
né avendo messo l'ufficio delegato in condizione di operare
adeguatamente.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in
particolare, rilevando:
=che il Giudice non ha considerato la L.142/1990 che distingue,
all'interno degli Enti locali, "i poteri di indirizzo e di controllo",
che incombono al Sindaco, e l'attività di "gestione
amministrativa" che spetta ai dirigenti;
=che, in presenza di una apposita delega per la gestione dei rifiuti,
non poteva rispondere delle eventuali violazioni commesse dal
dirigente;
=che
aveva adottato gli atti amministrativi necessari per fornire il paese
di discarica realizzando una isola ecologica destinata alla raccolta
dei rifiuti del territorio comunale (che è stata ultimata
con ritardo per fatti a lui non imputabili);
= che il suo comportamento deve ritenersi scriminato per la causa di
giustificazione dell'adempimento del dovere.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Il punto fondamentale della difesa dello imputato si incentra nella
presenza di una valida delega di funzioni al dirigente comunale che, a
suo dire, lo esonerava da responsabilità penali per le
eventuali violazioni commesse dal preposto.
A sostegno del suo assunto, l'imputato cita l'art.107 D.L.vo 267/2000
(testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali) ,nel
quale si compendiano le disposizioni dell'art.51 L.142/1990, che
distingue tra poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo (demandati agli organi di governo degli enti locali) e
compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (attribuiti
ai dirigenti).
E' corretta la prospettazione che, in base a tale divisione, al Sindaco
competevano le scelte programmatiche fondamentali in materia di rifiuti
e l'adozione di provvedimenti di delega di funzioni; la gestione
amministrativa del settore ed ogni ulteriore problema di carattere
tecnico-operativo spettava al dirigente comunale.
Tuttavia, l'imputato dimentica come al Sindaco competesse, pure, di
porre in essere i necessari atti di indirizzo e di mettere il delegato
in condizione di adeguatamente operare; tali doverosi incombenti sono
stati pretermessi come risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Nè è invocabile, nel caso in esame, il principio
secondo il quale il controllo dell'organo elettivo e di governo
è limitato alla verifica del corretto svolgimento degli
obiettivi di programmazione generale perché una tale
programmazione non è stata effettuata; né
è applicabile la regola secondo la quale il Sindaco non deve
interferire ed invadere le sfere di competenza dei delegati che, nei
compiti di gestione loro affidati, operano in piena autonomia.
Ciò in quanto l'imputato era pienamente consapevole che lo
smaltimento dei rifiuti nel suo territorio avveniva in violazione della
legge ed era stato diffidato dalla Arpa dal mantenere la illecita
situazione; inoltre, risulta che le modalità di gestione del
sito erano state concordate dal Sindaco con il responsabile della area
tecnica.
In tale contesto, è chiaro che la situazione antigiuridica
non dipendeva dalla attività del preposto (che, comunque,
essendo nota all'imputato imponeva un suo intervento per garantire il
rispetto della legge con la riassunzione della originaria funzione
delegata) ; la abusiva gestione dei rifiuti è stata
direttamente disposta dal Sindaco.
La prospettata "necessità ineluttabile" di fare fronte allo
smaltimento dei rifiuti, in attesa della realizzazione di una stazione
ecologica, avrebbe dovuto essere risolta non violando la legge ,ma con
la emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti. L'art.13 D. L.vo
22/1997 era lo strumento che l'ordinamento riconosceva all'imputato
come scriminante per la non rigorosa osservanza della legislazione in
materia ; l'ordinanza avrebbe dovuto consentire forme straordinarie di
smaltimento nel rispetto di misure precauzionali volte a tutela della
ambiente e della salute.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Roma, 12 febbraio 2007