Cass. Sez. III n. 37401 del 13 novembre 2006 (ud. 28 giu. 2006)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Pietrocola ed altro
Rifiuti. Elettrodomestici in disuso e basolato d’asfalto
Gli elettrodomestici in disuso ed il basolato d’asfalto
devono considerarsi rifiuti anche ai sensi del D.Lv. 152-2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 28/06/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1262
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 34947/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PIETROCOLA Domenico, nato a Montescaglioso (MT), il 02/02/1956;
2. CIFARELLI Francesco Paolo, nato a Montescaglioso (MT), il 26/01/1953;
avverso la sentenza 21/12/2004 del Tribunale monocratico di Matera;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. PASSACANTANDO G., il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore,
avv.to ABBADESSA Antonio, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.12.2004 il Tribunale monocratico di Matera
affermava la responsabilità penale di Pietrocola Domenico e
Cifarelli Francesco Paolo in ordine al reato di cui:
- al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1 - lett. a), (per avere -
nelle rispettive qualità di responsabile dell'ufficio
tecnico e di responsabile del servizio di nettezza urbana del Comune di
Montescaglioso - esercitato attività di illecita gestione di
rifiuti, depositando, in assenza della prescritta autorizzazione
regionale, nella parte retrostante dell'autoparco comunale due cumuli
di basolato di pietra, per un volume di circa 30 mc., proveniente da
rifacimento di manto stradale, nonché elettrodomestici in
disuso provenienti dalla raccolta dei rifiuti cittadini - acc. in
Montescaglioso, il 6.5.2002);
e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche,
condannava ciascuno alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, con il
beneficio della non-menzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati,
il quale ha eccepito:
- la erronea qualificazione come "rifiuti" delle basole di pietra, alla
stregua delle disposizioni introdotte dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138,
art. 14, convertito nella L. 8 agosto 2002, n. 178, poiché
le stesse erano destinate ad essere "recuperate e reimpiegate" in
occasione di semplici lavori di manutenzione stradale ed in
particolare, per il loro valore storico, della stessa strada dalla
quale erano state rimosse;
- l'erroneo disconoscimento della prospettata situazione di legittimo
"deposito temporaneo" degli elettrodomestici in disuso. MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. 1.
Correttamente il giudice del merito ha escluso la
possibilità di ricondurre la fattispecie in esame alle
previsioni del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14, convertito nella L.
8 agosto 2002, n. 178 (sarebbe ultroneo soffermarsi, pertanto, sulla
"vexata quaestio" concernente l'applicabilità di tale
disposizione normativa a fronte delle contrastanti disposizioni
comunitarie), in quanto manca la dimostrazione che il basolato di
pietra e gli elettrodomestici in disuso potessero essere o fossero
effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo ciclo
produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di
trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente, ovvero dopo avere
subito un trattamento preventivo, ma senza la necessità di
alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C)
del D.Lgs. n. 22 del 1997. Gli elettrodomestici in disuso, dei quali i
precedenti detentori si erano sicuramente disfatti, costituiscono
oggettivamente materiali che non potevano essere riutilizzati in alcun
ciclo produttivo. Quanto alle basole di pietra deve poi rilevarsi che,
ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 3 - lett. b), e del
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184, comma 3 - lett. b), sono rifiuti
spedali "i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,
costruzione ..." Dei residui delle attività di demolizioni
edili e del loro reimpiego si è occupata questa Sezione con
la sentenza n. 46680
dell'1.12.2004, che, in relazione agli stessi, ha ritenuto applicabile
il D.L. n. 138 del 2002, art. 14, a condizione che risulti certa: a)
l'individuazione del produttore e/o detentore dei materiali, b) la
provenienza degli stessi, c) la sede ove sono destinati, d) il loro
riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo. Nella fattispecie in
esame, però, non risultano "certi" ne' la sede ove le basole
di pietra erano destinate ne' il loro riutilizzo in un ulteriore ciclo
produttivo.
Le stesse pietre, inoltre, avevano già subito
un'attività di selezione (in seguito alla quale parte del
materiale rimosso dalla strada era stata avviata in discarica) e, prima
di essere (eventualmente) riutilizzate, dovevano subire una ulteriore
preliminare attività di scalpellatura e di ripulitura dai
residui di cemento, anteriormente alla quale esse conservano la
qualifica di rifiuti. Si delinea, infatti, la necessità di
un'operazione di recupero secondo l'individuazione di cui ai punti R5 e
R13 dell'Allegato C) del D.Lgs. n. 22 del 1997.
Nè previsioni più favorevoli agli imputati si
rinvengono nella normativa introdotta del recente D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 ("Norme in materia ambientale"), in quanto: - il materiale
complessivamente ricavato nella fattispecie non può
qualificarsi "materia prima secondaria", ai sensi del D.Lgs. n. 152 del
2006, art. 181, commi 6 e 13, anche in mancanza del decreto
ministeriale di attuazione previsto dal comma 6;
- a norma del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 181, comma 12, "la
disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al
completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non
sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i
materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo
industriale o commercializzati come materia prima secondaria,
combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il
detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo, di
disfarsene";
- tra le operazioni di "recupero", D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 183,
lett. h), sono espressamente "incluse la cernita o la selezione".
2. Con riferimento agli elettrodomestici in disuso - come esattamente
evidenziato dal giudice del merito - non sussistono elementi che
rendano applicabile il disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6,
comma 1, lett. m), (con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 389 del
1997) ed attualmente del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. m), al
fine di argomentare che non si verterebbe in tema di "gestione di
rifiuti", bensì sarebbe configurabile soltanto una legittima
operazione preliminare all'attività digestione, preparatoria
al recupero.
Le norme anzidette definiscono il deposito temporaneo dei rifiuti quale
"raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo
in cui gli stessi sono prodotti nel rispetto di specifiche condizioni
riferite: ai limiti della presenza di determinate sostanze; alle
cadenze temporali di raccolta e di avviamento alle operazioni di
recupero o di smaltimento; ai termini massimi di durata; alle
modalità del deposito stesso.
Nella specie, però, è stata congruamente
verificata la insussistenza di dette condizioni.
3. A norma dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso segue la
condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2006
Rifiuti. Elettrodomestici in disuso e basolato d'asfalto
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